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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2024, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19672/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DE AGOSTINI EDITORE SPA, DE AGOSTINI PUBLISHING SPA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA D'ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato PICCONE FERRAROTTI PIETRO ([...]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1236/2019 depositata il 20/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto Civile Sent. Sez. 5 Num. 4361 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 19/02/2024 2 di 4 Uditi i difensori delle parti presenti;
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la CTR Piemonte ha ritenuto illegittimo, per violazione dell’art. 20 TUR come risultante dalle modifiche apportate, ad effetto retroattivo, dalle leggi previsionali 2018 e 2019, l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro notificato alle società controricorrenti in relazione alla scrittura privata autenticata registrata il 1^ agosto 2016 (autoliquidata in misura fissa) con la quale De IN Publishing SP aveva ceduto a De IN SP la partecipazione totalitaria da essa detenuta in Dea 59 srl. Hanno resistito con controricorso le società De IN SP e De IN Publishing SP. Con il primo motivo di ricorso, l’ Agenzia delle Entrate ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 20 Tur, posto che quanto affermato dalla CTR si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva, là dove vorrebbe escludere dalla riqualificazione gli elementi esterni e gli atti collegati con l’atto presentato alla registrazione;
ciò in ragione del fatto che quella di registro è imposta non sull'atto, bensì sulla ricchezza che con l'atto viene trasferita ed espressa. Solo così ragionando, del resto, si darebbe piena attuazione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma tuttora sotteso alla disposizione in esame. Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione di legge anche con riferimento all'articolo 1 comma 87 della legge 205 del 2017 nonché all'articolo 1 comma 1084 della legge 145 del 2018. Ciò perché ad essere esclusi dall'attività di riqualificazione dell'atto non sarebbero tutti indistintamente gli elementi extratestuali ma soltanto quelli, se non recepiti per rinvio 3 di 4 nell'atto stesso, «che siano completamente extravaganti cioè non 'infracontestuali' rispetto alla volontà ed agli effetti immediatamente desumibili dall'interpretazione dell'atto formulata ai sensi degli articoli 1362 seguenti cod.civ.». Questa interpretazione risponderebbe al principio di prevalenza della sostanza sulla forma secondo il parametro della causa concreta dell'atto, nella specie riconducibile, attraverso la cessione di partecipazione totalitaria, alla realizzazione degli effetti propri di un vero e proprio trasferimento di ramo aziendale, assoggettabile ad imposizione proporzionale del 3%. Con istanza 1.2.2024 le società De IN hanno chiesto l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese compensate, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione opposto, come da allegato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara;
autoannullamento derivante dal recepimento del nuovo indirizzo interpretativo dell’art. 20 d.P.R. 131/86 di cui alle modifiche normative apportate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019, nonché della sentenza Corte Costituzionale n. 158/20 e successive pronunce di legittimità. L’ Agenzia delle Entrate ha a sua volta chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per l’intervenuto autoannullamento, a spese compensate (nota 10.2.2024). In ragione di ciò, il processo va dichiarato estinto, per essere venuto meno il suo oggetto (l’avviso annullato in autotutela) con conseguente cessazione della materia del contendere;
compensate le spese come da istanza congiunta delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo;
Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 13 febbraio 2024. 4 di 4 Il Consigliere est. AC LA Il Presidente IC NT </SPn>
FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la CTR Piemonte ha ritenuto illegittimo, per violazione dell’art. 20 TUR come risultante dalle modifiche apportate, ad effetto retroattivo, dalle leggi previsionali 2018 e 2019, l’avviso di liquidazione per imposta proporzionale di registro notificato alle società controricorrenti in relazione alla scrittura privata autenticata registrata il 1^ agosto 2016 (autoliquidata in misura fissa) con la quale De IN Publishing SP aveva ceduto a De IN SP la partecipazione totalitaria da essa detenuta in Dea 59 srl. Hanno resistito con controricorso le società De IN SP e De IN Publishing SP. Con il primo motivo di ricorso, l’ Agenzia delle Entrate ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 20 Tur, posto che quanto affermato dalla CTR si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva, là dove vorrebbe escludere dalla riqualificazione gli elementi esterni e gli atti collegati con l’atto presentato alla registrazione;
ciò in ragione del fatto che quella di registro è imposta non sull'atto, bensì sulla ricchezza che con l'atto viene trasferita ed espressa. Solo così ragionando, del resto, si darebbe piena attuazione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma tuttora sotteso alla disposizione in esame. Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione di legge anche con riferimento all'articolo 1 comma 87 della legge 205 del 2017 nonché all'articolo 1 comma 1084 della legge 145 del 2018. Ciò perché ad essere esclusi dall'attività di riqualificazione dell'atto non sarebbero tutti indistintamente gli elementi extratestuali ma soltanto quelli, se non recepiti per rinvio 3 di 4 nell'atto stesso, «che siano completamente extravaganti cioè non 'infracontestuali' rispetto alla volontà ed agli effetti immediatamente desumibili dall'interpretazione dell'atto formulata ai sensi degli articoli 1362 seguenti cod.civ.». Questa interpretazione risponderebbe al principio di prevalenza della sostanza sulla forma secondo il parametro della causa concreta dell'atto, nella specie riconducibile, attraverso la cessione di partecipazione totalitaria, alla realizzazione degli effetti propri di un vero e proprio trasferimento di ramo aziendale, assoggettabile ad imposizione proporzionale del 3%. Con istanza 1.2.2024 le società De IN hanno chiesto l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese compensate, a seguito dell’annullamento in autotutela dell’avviso di liquidazione opposto, come da allegato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara;
autoannullamento derivante dal recepimento del nuovo indirizzo interpretativo dell’art. 20 d.P.R. 131/86 di cui alle modifiche normative apportate dalle leggi di bilancio 2018 e 2019, nonché della sentenza Corte Costituzionale n. 158/20 e successive pronunce di legittimità. L’ Agenzia delle Entrate ha a sua volta chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere per l’intervenuto autoannullamento, a spese compensate (nota 10.2.2024). In ragione di ciò, il processo va dichiarato estinto, per essere venuto meno il suo oggetto (l’avviso annullato in autotutela) con conseguente cessazione della materia del contendere;
compensate le spese come da istanza congiunta delle parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo;
Spese compensate. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 13 febbraio 2024. 4 di 4 Il Consigliere est. AC LA Il Presidente IC NT </SPn>