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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7651 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4874/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 11:30
Presidente Dott. AL OC Consigliere Relatore Dott. LI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE avv Nunzi pres in sost.
Parte_2
Avv. BERARDI DANIELE
Appellato/i
CP_1
Avv. ERRICO EDOARDO avv Bregni pres in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AL OC
RI IE NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL OC Presidente dott.ssa LI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4874 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), n.q. di eredi di , elettivamente domiciliati in p.le Clodio, CodiceFiscale_2 Persona_1
13, presso lo studio dell'avv. Daniele Berardi (C.F. che li rappresenta e C.F._3 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico Controparte_1 P.IVA_1
II n. 4, presso lo studio dell'avv. Edoardo Errico (C.F. , che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio l' , perché venissero Parte_1 Parte_2 CP_1 accolte le proprie richieste di risarcimento del danno causato dalla responsabilità della predetta struttura ospedaliera, relativamente all'omessa e dovuta assistenza professionale ad un proprio
2 congiunto durante il periodo di ricovero, per grave inadeguatezza, imperizia, negligenza ed incapacità professionale.
Si costituiva in giudizio la predetta struttura sanitaria, la quale chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria degli attori poiché infondata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 955/2019, pubblicata il 15.1.2019, così statuiva: “respinge la domanda attorea. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, quantificate in complessivi euro 5.000,00 oltre Iva, CAP e spese generali al 15% in favore di parte convenuta.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e , formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente nel senso in motivazione indicato, la sentenza di primo grado, avente n. 955/19, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del G.U., dott. Alessio Liberati, relativamente al procedimento portante R.G. 60152/13, apportando le correzioni sopra indicate, nonché, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellata struttura sanitaria denominata " - in persona del Controparte_2 Controparte_1
l.r.p.t., nella vicenda de qua ex artt. 2043 (neminem laedere) e 1176 c.c., condannandola all'integrale risarcimento del danno civile, patrimoniale e non patrimoniale in favore degli eredi, odierni appellanti, per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento dell'Ill.ma Corte adita, come indicato nell'atto di citazione, nelle memorie e nella comparsa conclusionale di primo grado che qui deve intendersi trascritta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del patrocinatore antistatario, ex art. 93 c.p.c. Con restituzione di quanto eventualmente medio-tempore corrisposto.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: Controparte_1
1) rigettare siccome infondato il gravame ex adverso formulata, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
2) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
Con ordinanza del 20.5.2020 veniva rigettata la richiesta di sospensiva.
Alla presente udienza i difensori delle parti precisavano le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e discutevano la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Le parti attrici hanno promosso il presente giudizio davanti al Tribunale di ROMA nei confronti della clinica convenuta perché venisse quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito
3 a seguito di mancata adeguata assistenza del proprio congiunto, di cui sono eredi, nel corso del ricovero. In particolare hanno lamentato le precarie e cattive condizioni igienico sanitarie in cui era tenuto. A tal fine, tuttavia, oltre a generiche doglianze, riferiscono di un solo episodio. L'istruttoria ha dimostrato la infondatezza della domanda. Invero le operatrici sanitarie hanno rappresentato, con riferimento all'episodio in questione, che il paziente si era tolto il pannolone nella notte e, non appena avvisati, stante il cambio turno, gli infermieri hanno provveduto, seppure con un breve ritardo, al cambio del paziente. Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste da ultimo escussa, ex compagna del de cuius, la quale ha rappresentato che era poco tempo, al massimo un quarto d'ora. La precisione della descrizione rende assolutamente credibile e verosimile tale deposizione, nonostante i cattivi rapporti tra le parti. Se ne deve concludere che la pretesa attorea, come formulata, non è accoglibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.”
La sentenza viene censurata per “Errata/Omessa valutazione dell'istruttoria espletata ed esame della documentazione depositata in atti e contraddittoria/illogica motivazione di rigetto.” Secondo parte appellante il giudice di primo grado non ha valutato tutte le dichiarazioni testimoniali assunte, non considerando le dichiarazioni rese dalla e le incongruenze della dichiarazione della Tes_1
Inoltre non ha valutato l'incapacità dei testi e eccepita in primo grado, CP_3 Tes_2 Tes_3 avendo un interesse al giudizio. Le dichiarazioni di e di in ogni Testimone_4 Testimone_5 caso, confermano univocamente la ricostruzione effettuata in primo grado dagli attori. Nello specifico, la (con la qualifica di caposala) affermava che il turno delle infermiere e Tes_2 Pt_3 finiva alle 7 e che la stessa, arrivata alle 7.30, constatava che il de cuius era già stato cambiato Pt_4 ma che il figlio lo aveva visto senza il “pannolone”. Dalle affermazioni di entrambe emerge il fatto che nessuna delle due aveva cambiato il de cuius e che entrambe avevano dato disposizioni in merito per la consegna successiva. Secondo gli appellanti appaiono rilevanti anche le dichiarazioni delle testi e che confermavano la ricostruzione di cui sopra. In particolare, il giudice di Tes_1 CP_3 prime cure avrebbe dovuto valutare la testimonianza resa dalla (ex compagna CP_3 dell'appellante), considerando l'intervenuto mutamento del rapporto tra questa e l'appellante nel periodo intercorrente tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e la successiva data di escussione. Secondo tale prospettazione, il giudice avrebbe dovuto considerare solamente la prima dichiarazione resa quando i rapporti con l'appellante erano ancora normali. Il giudice di primo grado non ha valutato: la gravità della condotta del personale sanitario per omessa assistenza medica e igienico-sanitaria; l'immediata denuncia effettuata dal figlio e dalla allora di lui compagna presso la direzione amministrativa;
l'interruzione del rapporto di lavoro dell'infermiera di turno dopo appena due anni dall'accaduto; la necessità di introdurre la a testimoniare tramite CP_3
“accompagnamento coattivo”.
4 Innanzitutto va evidenziato come parte appellante ha chiesto il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute e alla dignità personale per omessa assistenza medico sanitaria.
In diritto va ricordato come “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. n. 11266/2018).
Per quanto attiene alla lesione del diritto alla salute gli stessi attori non hanno rappresentato concreti pregiudizi subiti. Il che porta già ad escludere la fondatezza della relativa domanda, che va valutata in relazione alla lesione della dignità personale.
Relativamente all'eccezione di incapacità quali testi della caposala e dell'infermiera, va evidenziato che come affermato dalla S.C. “ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare non è rilevabile
d'ufficio, pertanto, nel caso in cui la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione della prova, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Viceversa, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la prova è affetta da nullità, pertanto, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste, ovvero - in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza - nella successiva udienza, determinandosi - altrimenti - la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.). La parte che ha tempestivamente formulato
l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame” (Cass. S.U.
n. 9456/2023).
Nel caso di specie parte appellante se ha eccepito tempestivamente l'eccezione di incapacità non l'ha poi riproposta in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, dovendo pertanto ritenersi rinunciata.
Ciò premesso per quanto attiene alla valutazione della prove, effettuata erroneamente secondo l'appellante, quanto alla portata della dichiarazione resa dalla teste che ha riferito di Testimone_6 avere svolto durante il periodo tra il 29.6.2008 e il 10.7.2009 attività di assistenza su incarico degli appellanti, recandosi almeno tre quatto volte alla settimana nei pomeriggi presso la struttura appellata, pulendo e cambiando il congiunto, va rilevato come la stessa non è stata presente all'episodio tra l'8
e il 9 luglio, e quindi concretamente nulla ha riferito su questo, limitandosi a riportare quanto detto dalla parte stessa. Sul punto si tratta di una dichiarazione priva di valenza probatoria.
La teste ha poi dichiarato che trovava il paziente sporco anche di feci e che, se chiamava il Tes_1
5 campanello, l'infermiera se arrivava, arrivava in ritardo, provvedendo lei stessa dopo un quarto d'ora.
Tale dichiarazione non può valere a ritenere provato che durante il periodo di ricovero il congiunto non sia stato adeguatamente assistito. Infatti si tratta di circostanze non contestualizzate, non avendo peraltro la teste riferito di episodi specifici ove non erano arrivati gli infermieri. Inoltre quanto riferito non appare così rilevante da portare a ritenere una lesione alla dignità del paziente, considerato che da un lato pare difficilmente attuabile un controllo permanente sulle condizioni igieniche dei pazienti e che dall'altro lato la pulizia è stata comunque garantita dalla stessa teste.
Per quanto attiene poi all'unico episodio specifico contestato, quello tra l'8 e il 9 luglio, la teste in sede istruttoria ha dichiarato che il giorno in questione aveva effettuato la notte con CP_3
allora suo compagno e, accortisi al risveglio che aveva avuto una Parte_1 Persona_1 perdita di feci, avevano chiamato una infermiera che era giunta subito e dopo essere andata via era giunta nell'arco di un quarto d'ora altra infermiera che aveva provveduto al cambio personale e del letto. La teste ha riferito che prima di addormentarsi era pulito e le feci erano all'interno del letto e non per terra. Relativamente alla dichiarazione sottoscritta in precedenza, la teste ha dichiarato di aver messo la firma senza leggere, precisando che all'epoca dei fatti era la compagna di Parte_1
- con cui ha avuto un figlio del quale l'attore ha perso la potestà.
[...]
L'appellante sostiene l'inattendibilità di tale teste, non avendo il giudice di primo grado valutato che la diversa dichiarazione era stata resa nell'immediatezza del fatto, quando i rapporti erano “normali”
e che è stato disposto l'accompagnamento coattivo del teste.
Precisato che il teste è stato sentito su richiesta attore, va osservato come al contrario potrebbe essere che la precedente dichiarazione sia stata resa visti i rapporti tra le parti;
la difformità tra quanto dichiarato in quella sede e quanto effettivamente verificatosi può peraltro giustificare la volontà di non rendere dichiarazioni (e da qui l'accompagnamento coattivo).
E in ogni caso nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla dichiarazione resa dalla parte in sede di denuncia (in assenza quindi di alcun impegno) in quanto non confermata in giudizio.
Non vi sono poi elementi per ritenere che quanto dichiarato in sede di denuncia corrisponda a quanto effettivamente verificatosi – anche a prescindere dalle dichiarazioni della caposala e dell'infermiera
-, atteso che la denuncia dell'attore, essendo un atto di provenienza di parte, è priva di valenza probatoria in ordine ai fatti come dichiarati. Il fatto che nell'immediatezza del fatto l'appellata nulla abbia dedotto in ordine ai fatti come denunciati non può portare a ritenere tali fatti come non contestati, atteso che la non contestazione attiene al comportamento processuale in giudizio. Peraltro plausibilmente a fronte di una denuncia dovevano essere effettuate delle verifiche interne.
Va poi osservato come la caposala, ha dichiarato che due infermiere erano state Testimone_4 chiamate intorno alle 7 del mattino in quanto il GI si era tolto il pannolone durante la notte, come
6 verificato nel registro;
il che conferma la tempistica come riferita dalla in sede testimoniale Tes_7
(che ha dichiarato che era quasi mattina).
Relativamente poi alla dichiarazione della infermiera va evidenziato come la Testimone_5 stessa ha reso dichiarazioni che trovano conferma in quanto dichiarato dalla in sede Tes_7 testimoniale e dalla Tes_2
L'assunto attoreo secondo cui le testi e hanno reso dichiarazioni che confermano la Tes_2 Tes_3 tesi attorea in quanto il cambio del pannolone non sarebbe avvenuto nell'immediatezza, ma lasciandolo come consegna alle successive montanti, è infondato. In particolare, parte appellante non tiene conto del fatto che la ha dichiarato che l'altro infermiere era giunto dopo circa quindici Tes_7 minuti e la ha dichiarato di averlo visto poi pulito. Il ritardo di un quarto d'ora – a causa del Tes_2 cambio turno – non può integrare una condotta rilevante al fine di ritenere la dedotta lesione della dignità del paziente.
Il fatto poi che l'infermiera abbia dichiarato di essere stata in servizio sino al luglio 2008 non Tes_3 vale poi a comprovare che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuto a causa di tale episodio, non essendo stato acquisito alcun elemento in tal senso. Peraltro va considerato che la stessa infermiera ha dichiarato di avere lavorato solo dal settembre 2007, trattandosi quindi di un rapporto non consolidato.
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa indeterminabile, tabella XII, scaglione IV, tenuto conto dell'art. 5, comma 6, stante l'oggetto della richiesta, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_5 avverso la sentenza n. 955/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...] rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna e in via solidale, alla refusione a favore di Parte_1 Parte_5 [...]
che liquida in € 8.469,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, con CP_1 distrazione a favore dell'avv. Errico Edoardo;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1
7 in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_5 quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI RO AL OC
8
Sezione VI civile
R.G. 4874/2019
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 11:30
Presidente Dott. AL OC Consigliere Relatore Dott. LI RO
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE avv Nunzi pres in sost.
Parte_2
Avv. BERARDI DANIELE
Appellato/i
CP_1
Avv. ERRICO EDOARDO avv Bregni pres in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AL OC
RI IE NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL OC Presidente dott.ssa LI RO Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 16.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4874 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), n.q. di eredi di , elettivamente domiciliati in p.le Clodio, CodiceFiscale_2 Persona_1
13, presso lo studio dell'avv. Daniele Berardi (C.F. che li rappresenta e C.F._3 difende, giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico Controparte_1 P.IVA_1
II n. 4, presso lo studio dell'avv. Edoardo Errico (C.F. , che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio l' , perché venissero Parte_1 Parte_2 CP_1 accolte le proprie richieste di risarcimento del danno causato dalla responsabilità della predetta struttura ospedaliera, relativamente all'omessa e dovuta assistenza professionale ad un proprio
2 congiunto durante il periodo di ricovero, per grave inadeguatezza, imperizia, negligenza ed incapacità professionale.
Si costituiva in giudizio la predetta struttura sanitaria, la quale chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria degli attori poiché infondata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 955/2019, pubblicata il 15.1.2019, così statuiva: “respinge la domanda attorea. Condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, quantificate in complessivi euro 5.000,00 oltre Iva, CAP e spese generali al 15% in favore di parte convenuta.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e , formulando le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare integralmente nel senso in motivazione indicato, la sentenza di primo grado, avente n. 955/19, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del G.U., dott. Alessio Liberati, relativamente al procedimento portante R.G. 60152/13, apportando le correzioni sopra indicate, nonché, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appellata struttura sanitaria denominata " - in persona del Controparte_2 Controparte_1
l.r.p.t., nella vicenda de qua ex artt. 2043 (neminem laedere) e 1176 c.c., condannandola all'integrale risarcimento del danno civile, patrimoniale e non patrimoniale in favore degli eredi, odierni appellanti, per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento dell'Ill.ma Corte adita, come indicato nell'atto di citazione, nelle memorie e nella comparsa conclusionale di primo grado che qui deve intendersi trascritta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del patrocinatore antistatario, ex art. 93 c.p.c. Con restituzione di quanto eventualmente medio-tempore corrisposto.”
L nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita: Controparte_1
1) rigettare siccome infondato il gravame ex adverso formulata, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado;
2) condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
Con ordinanza del 20.5.2020 veniva rigettata la richiesta di sospensiva.
Alla presente udienza i difensori delle parti precisavano le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti,
e discutevano la causa.
L'appello è articolato in un unico motivo volto a censurare la sentenza di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Le parti attrici hanno promosso il presente giudizio davanti al Tribunale di ROMA nei confronti della clinica convenuta perché venisse quantificato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito
3 a seguito di mancata adeguata assistenza del proprio congiunto, di cui sono eredi, nel corso del ricovero. In particolare hanno lamentato le precarie e cattive condizioni igienico sanitarie in cui era tenuto. A tal fine, tuttavia, oltre a generiche doglianze, riferiscono di un solo episodio. L'istruttoria ha dimostrato la infondatezza della domanda. Invero le operatrici sanitarie hanno rappresentato, con riferimento all'episodio in questione, che il paziente si era tolto il pannolone nella notte e, non appena avvisati, stante il cambio turno, gli infermieri hanno provveduto, seppure con un breve ritardo, al cambio del paziente. Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste da ultimo escussa, ex compagna del de cuius, la quale ha rappresentato che era poco tempo, al massimo un quarto d'ora. La precisione della descrizione rende assolutamente credibile e verosimile tale deposizione, nonostante i cattivi rapporti tra le parti. Se ne deve concludere che la pretesa attorea, come formulata, non è accoglibile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.”
La sentenza viene censurata per “Errata/Omessa valutazione dell'istruttoria espletata ed esame della documentazione depositata in atti e contraddittoria/illogica motivazione di rigetto.” Secondo parte appellante il giudice di primo grado non ha valutato tutte le dichiarazioni testimoniali assunte, non considerando le dichiarazioni rese dalla e le incongruenze della dichiarazione della Tes_1
Inoltre non ha valutato l'incapacità dei testi e eccepita in primo grado, CP_3 Tes_2 Tes_3 avendo un interesse al giudizio. Le dichiarazioni di e di in ogni Testimone_4 Testimone_5 caso, confermano univocamente la ricostruzione effettuata in primo grado dagli attori. Nello specifico, la (con la qualifica di caposala) affermava che il turno delle infermiere e Tes_2 Pt_3 finiva alle 7 e che la stessa, arrivata alle 7.30, constatava che il de cuius era già stato cambiato Pt_4 ma che il figlio lo aveva visto senza il “pannolone”. Dalle affermazioni di entrambe emerge il fatto che nessuna delle due aveva cambiato il de cuius e che entrambe avevano dato disposizioni in merito per la consegna successiva. Secondo gli appellanti appaiono rilevanti anche le dichiarazioni delle testi e che confermavano la ricostruzione di cui sopra. In particolare, il giudice di Tes_1 CP_3 prime cure avrebbe dovuto valutare la testimonianza resa dalla (ex compagna CP_3 dell'appellante), considerando l'intervenuto mutamento del rapporto tra questa e l'appellante nel periodo intercorrente tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e la successiva data di escussione. Secondo tale prospettazione, il giudice avrebbe dovuto considerare solamente la prima dichiarazione resa quando i rapporti con l'appellante erano ancora normali. Il giudice di primo grado non ha valutato: la gravità della condotta del personale sanitario per omessa assistenza medica e igienico-sanitaria; l'immediata denuncia effettuata dal figlio e dalla allora di lui compagna presso la direzione amministrativa;
l'interruzione del rapporto di lavoro dell'infermiera di turno dopo appena due anni dall'accaduto; la necessità di introdurre la a testimoniare tramite CP_3
“accompagnamento coattivo”.
4 Innanzitutto va evidenziato come parte appellante ha chiesto il risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute e alla dignità personale per omessa assistenza medico sanitaria.
In diritto va ricordato come “la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. n. 11266/2018).
Per quanto attiene alla lesione del diritto alla salute gli stessi attori non hanno rappresentato concreti pregiudizi subiti. Il che porta già ad escludere la fondatezza della relativa domanda, che va valutata in relazione alla lesione della dignità personale.
Relativamente all'eccezione di incapacità quali testi della caposala e dell'infermiera, va evidenziato che come affermato dalla S.C. “ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare non è rilevabile
d'ufficio, pertanto, nel caso in cui la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione della prova, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Viceversa, nel caso in cui la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e nonostante ciò il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la prova è affetta da nullità, pertanto, l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste, ovvero - in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza - nella successiva udienza, determinandosi - altrimenti - la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.). La parte che ha tempestivamente formulato
l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di gravame” (Cass. S.U.
n. 9456/2023).
Nel caso di specie parte appellante se ha eccepito tempestivamente l'eccezione di incapacità non l'ha poi riproposta in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, dovendo pertanto ritenersi rinunciata.
Ciò premesso per quanto attiene alla valutazione della prove, effettuata erroneamente secondo l'appellante, quanto alla portata della dichiarazione resa dalla teste che ha riferito di Testimone_6 avere svolto durante il periodo tra il 29.6.2008 e il 10.7.2009 attività di assistenza su incarico degli appellanti, recandosi almeno tre quatto volte alla settimana nei pomeriggi presso la struttura appellata, pulendo e cambiando il congiunto, va rilevato come la stessa non è stata presente all'episodio tra l'8
e il 9 luglio, e quindi concretamente nulla ha riferito su questo, limitandosi a riportare quanto detto dalla parte stessa. Sul punto si tratta di una dichiarazione priva di valenza probatoria.
La teste ha poi dichiarato che trovava il paziente sporco anche di feci e che, se chiamava il Tes_1
5 campanello, l'infermiera se arrivava, arrivava in ritardo, provvedendo lei stessa dopo un quarto d'ora.
Tale dichiarazione non può valere a ritenere provato che durante il periodo di ricovero il congiunto non sia stato adeguatamente assistito. Infatti si tratta di circostanze non contestualizzate, non avendo peraltro la teste riferito di episodi specifici ove non erano arrivati gli infermieri. Inoltre quanto riferito non appare così rilevante da portare a ritenere una lesione alla dignità del paziente, considerato che da un lato pare difficilmente attuabile un controllo permanente sulle condizioni igieniche dei pazienti e che dall'altro lato la pulizia è stata comunque garantita dalla stessa teste.
Per quanto attiene poi all'unico episodio specifico contestato, quello tra l'8 e il 9 luglio, la teste in sede istruttoria ha dichiarato che il giorno in questione aveva effettuato la notte con CP_3
allora suo compagno e, accortisi al risveglio che aveva avuto una Parte_1 Persona_1 perdita di feci, avevano chiamato una infermiera che era giunta subito e dopo essere andata via era giunta nell'arco di un quarto d'ora altra infermiera che aveva provveduto al cambio personale e del letto. La teste ha riferito che prima di addormentarsi era pulito e le feci erano all'interno del letto e non per terra. Relativamente alla dichiarazione sottoscritta in precedenza, la teste ha dichiarato di aver messo la firma senza leggere, precisando che all'epoca dei fatti era la compagna di Parte_1
- con cui ha avuto un figlio del quale l'attore ha perso la potestà.
[...]
L'appellante sostiene l'inattendibilità di tale teste, non avendo il giudice di primo grado valutato che la diversa dichiarazione era stata resa nell'immediatezza del fatto, quando i rapporti erano “normali”
e che è stato disposto l'accompagnamento coattivo del teste.
Precisato che il teste è stato sentito su richiesta attore, va osservato come al contrario potrebbe essere che la precedente dichiarazione sia stata resa visti i rapporti tra le parti;
la difformità tra quanto dichiarato in quella sede e quanto effettivamente verificatosi può peraltro giustificare la volontà di non rendere dichiarazioni (e da qui l'accompagnamento coattivo).
E in ogni caso nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla dichiarazione resa dalla parte in sede di denuncia (in assenza quindi di alcun impegno) in quanto non confermata in giudizio.
Non vi sono poi elementi per ritenere che quanto dichiarato in sede di denuncia corrisponda a quanto effettivamente verificatosi – anche a prescindere dalle dichiarazioni della caposala e dell'infermiera
-, atteso che la denuncia dell'attore, essendo un atto di provenienza di parte, è priva di valenza probatoria in ordine ai fatti come dichiarati. Il fatto che nell'immediatezza del fatto l'appellata nulla abbia dedotto in ordine ai fatti come denunciati non può portare a ritenere tali fatti come non contestati, atteso che la non contestazione attiene al comportamento processuale in giudizio. Peraltro plausibilmente a fronte di una denuncia dovevano essere effettuate delle verifiche interne.
Va poi osservato come la caposala, ha dichiarato che due infermiere erano state Testimone_4 chiamate intorno alle 7 del mattino in quanto il GI si era tolto il pannolone durante la notte, come
6 verificato nel registro;
il che conferma la tempistica come riferita dalla in sede testimoniale Tes_7
(che ha dichiarato che era quasi mattina).
Relativamente poi alla dichiarazione della infermiera va evidenziato come la Testimone_5 stessa ha reso dichiarazioni che trovano conferma in quanto dichiarato dalla in sede Tes_7 testimoniale e dalla Tes_2
L'assunto attoreo secondo cui le testi e hanno reso dichiarazioni che confermano la Tes_2 Tes_3 tesi attorea in quanto il cambio del pannolone non sarebbe avvenuto nell'immediatezza, ma lasciandolo come consegna alle successive montanti, è infondato. In particolare, parte appellante non tiene conto del fatto che la ha dichiarato che l'altro infermiere era giunto dopo circa quindici Tes_7 minuti e la ha dichiarato di averlo visto poi pulito. Il ritardo di un quarto d'ora – a causa del Tes_2 cambio turno – non può integrare una condotta rilevante al fine di ritenere la dedotta lesione della dignità del paziente.
Il fatto poi che l'infermiera abbia dichiarato di essere stata in servizio sino al luglio 2008 non Tes_3 vale poi a comprovare che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuto a causa di tale episodio, non essendo stato acquisito alcun elemento in tal senso. Peraltro va considerato che la stessa infermiera ha dichiarato di avere lavorato solo dal settembre 2007, trattandosi quindi di un rapporto non consolidato.
In definitiva l'appello è infondato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa indeterminabile, tabella XII, scaglione IV, tenuto conto dell'art. 5, comma 6, stante l'oggetto della richiesta, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_5 avverso la sentenza n. 955/2019 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...] rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna e in via solidale, alla refusione a favore di Parte_1 Parte_5 [...]
che liquida in € 8.469,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, con CP_1 distrazione a favore dell'avv. Errico Edoardo;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1
7 in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_5 quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 16.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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