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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 4703/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 02/12/2025, promossa con ricorso depositato il 22/08/2025 da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. MUSONE CATERINA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. RINALDI ANGELO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento del Curatore Speciale nominato ex art. 473-bis.8 c.p.c.
Avv. BOGNI CHIARA, del Foro di Bergamo, in rappresentanza dei minori
[...]
(nato il [...] in [...]), (nato il Per_1 Persona_2
23.05.2012 in Treviglio) e (nata a [...] il [...]); Parte_2 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Caravaggio (BG) il 26.06.2005 (iscritto negli atti di matrimonio del medesimo comune di Caravaggio al n. 11 Parte I anno 2005). Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (nato il [...] in [...]), Persona_1 Persona_2
(nato il [...] in [...]) e (nata a [...] il [...]). Parte_2
Con sentenza di questo Tribunale n. 418/2024 pubblicata il 26.06.2024, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Ebbene, considerato che in questo giudizio è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, la domanda merita accoglimento essendo decorso il termine previsto dalla legge ed essendo stato accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ex art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898.
La causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle questioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
con rito civile in Caravaggio (BG) il 26.06.2005 Controparte_1
(iscritto negli atti di matrimonio del medesimo Comune di Caravaggio al n. 11
Parte I anno 2005);
- all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
RO RA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. 4703/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 02/12/2025, promossa con ricorso depositato il 22/08/2025 da:
, nata a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. MUSONE CATERINA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Controparte_1 proc. dom. avv. RINALDI ANGELO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento del Curatore Speciale nominato ex art. 473-bis.8 c.p.c.
Avv. BOGNI CHIARA, del Foro di Bergamo, in rappresentanza dei minori
[...]
(nato il [...] in [...]), (nato il Per_1 Persona_2
23.05.2012 in Treviglio) e (nata a [...] il [...]); Parte_2 con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Caravaggio (BG) il 26.06.2005 (iscritto negli atti di matrimonio del medesimo comune di Caravaggio al n. 11 Parte I anno 2005). Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (nato il [...] in [...]), Persona_1 Persona_2
(nato il [...] in [...]) e (nata a [...] il [...]). Parte_2
Con sentenza di questo Tribunale n. 418/2024 pubblicata il 26.06.2024, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Ebbene, considerato che in questo giudizio è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, la domanda merita accoglimento essendo decorso il termine previsto dalla legge ed essendo stato accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ex art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898.
La causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle questioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
con rito civile in Caravaggio (BG) il 26.06.2005 Controparte_1
(iscritto negli atti di matrimonio del medesimo Comune di Caravaggio al n. 11
Parte I anno 2005);
- all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Bergamo, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente estensore
RO RA
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