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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4862/2024 promossa da:
c.f. , ammessa al Patrocinio a Spese CP_1 C.F._1 dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno N.2024/328, con l'Avv. Antonella Cittadino;
e
, c.f. con l'Avv. Cecilia Gradassi;
Controparte_2 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, e CP_1 CP_2
hanno adito l'intestato Tribunale aff ion
[...] rimonio da essi contratto in data 29.10.2005 in Vecchiano (PI), alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A fondamento della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia in data 11.11.2011 e che esse si sono separate in via definitiva con Persona_1
2024, pubblicata in data 24.06.2024, con la quale il Tribunale ha addebitato la separazione a . CP_1 Con decreto del 21/12/2024 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27.02.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice Relatore ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 16.12.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vecchiano (PI) il 29.10.2005 tra e , trascritto nei registri dello CP_1 Controparte_2 stato civile del Comune di Vecchiano (PI) nel Registro Atti di Matrimonio n. 31 parte 2 serie A anno 2005.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone: 1) La figlia minore resterà affidata in via esclusiva al padre Persona_1 CP_2
e manterrà stabile collocamento e residenza presso il medesimo, allo stato, in
[...]
Cecina (LI), Via del Tonale n. 14.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Cecina, Via del Tonale, 14, resterà assegnata a che vi resterà a vivere unitamente alla figlia Controparte_2 Per_1
3) Come indicato nella Sentenza n.793/2024 del 24.06.2024, la figlia minore potrà Per_1 vedere la madre tre giorni alla settimana e, segnatamente, nei giorni di merc nerdì
- dall'uscita di scuola fino alle ore 21.30 circa - e il sabato dalla mattina fino alle ore 21.30 circa, con pernotto solo ove avvenga presso la casa dei nonni materni. Le parti potranno modificare i giorni come sopra indicati in base ai propri impegni lavorativi, previo accordo tra loro da comunicarsi per iscritto almeno due giorni prima. Sulla base delle indicazioni fornite dai SS, per le prossime Festività, potrà dormire dalla madre la notte tra il Per_1
21 e 22 dicembre, la notte tra il 22 ed il 2 re, la notte tra il 26 ed il 27 dicembre, la notte tra il 30 ed il 31 dicembre, la notte tra il 31 dicembre 2024 ed il 1° gennaio 2025 nonché la notte tra il 5 ed il 6 gennaio. I coniugi precisano che, quando la minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore trascorrerà con l'altro genitore il giorno di S. Stefano;
stessa alternanza per il 31 Dicembre e 1° Gennaio, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Entrambi i genitori prestano reciprocamente il proprio assenso al mantenimento del servizio di educativa domiciliare presso i rispettivi domicili per il periodo di 12 mesi per come statuito con la Sentenza n.793/2024 del 24.06.2024, e quindi sino a tutto il mese di giugno 2025. Il supporto psicologico verso la figlia statuito Per_1 con la sentenza di separazione, è allo stato, sospeso su indicazione dei SS.
4) Il mantenimento della figlia minore continuerà ad essere diretto da parte di Per_1 ciascun genitore e le spese straordinari nno necessarie per la medesima – per la cui modalità di effettuazione e di rimborso si richiamano le Linee Guida CNF 2017 – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contenuto economico per il loro mantenimento per il quale entrambi riconoscono non esservi i presupposti. Parimenti rinunciano, quindi, a svolgersi richiesta reciproca di assegno divorzile.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vecchiano (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 06.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4862/2024 promossa da:
c.f. , ammessa al Patrocinio a Spese CP_1 C.F._1 dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno N.2024/328, con l'Avv. Antonella Cittadino;
e
, c.f. con l'Avv. Cecilia Gradassi;
Controparte_2 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, e CP_1 CP_2
hanno adito l'intestato Tribunale aff ion
[...] rimonio da essi contratto in data 29.10.2005 in Vecchiano (PI), alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A fondamento della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nata la figlia in data 11.11.2011 e che esse si sono separate in via definitiva con Persona_1
2024, pubblicata in data 24.06.2024, con la quale il Tribunale ha addebitato la separazione a . CP_1 Con decreto del 21/12/2024 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 27.02.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Giudice Relatore ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 16.12.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vecchiano (PI) il 29.10.2005 tra e , trascritto nei registri dello CP_1 Controparte_2 stato civile del Comune di Vecchiano (PI) nel Registro Atti di Matrimonio n. 31 parte 2 serie A anno 2005.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone: 1) La figlia minore resterà affidata in via esclusiva al padre Persona_1 CP_2
e manterrà stabile collocamento e residenza presso il medesimo, allo stato, in
[...]
Cecina (LI), Via del Tonale n. 14.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Cecina, Via del Tonale, 14, resterà assegnata a che vi resterà a vivere unitamente alla figlia Controparte_2 Per_1
3) Come indicato nella Sentenza n.793/2024 del 24.06.2024, la figlia minore potrà Per_1 vedere la madre tre giorni alla settimana e, segnatamente, nei giorni di merc nerdì
- dall'uscita di scuola fino alle ore 21.30 circa - e il sabato dalla mattina fino alle ore 21.30 circa, con pernotto solo ove avvenga presso la casa dei nonni materni. Le parti potranno modificare i giorni come sopra indicati in base ai propri impegni lavorativi, previo accordo tra loro da comunicarsi per iscritto almeno due giorni prima. Sulla base delle indicazioni fornite dai SS, per le prossime Festività, potrà dormire dalla madre la notte tra il Per_1
21 e 22 dicembre, la notte tra il 22 ed il 2 re, la notte tra il 26 ed il 27 dicembre, la notte tra il 30 ed il 31 dicembre, la notte tra il 31 dicembre 2024 ed il 1° gennaio 2025 nonché la notte tra il 5 ed il 6 gennaio. I coniugi precisano che, quando la minore trascorrerà il giorno di Natale con un genitore trascorrerà con l'altro genitore il giorno di S. Stefano;
stessa alternanza per il 31 Dicembre e 1° Gennaio, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Entrambi i genitori prestano reciprocamente il proprio assenso al mantenimento del servizio di educativa domiciliare presso i rispettivi domicili per il periodo di 12 mesi per come statuito con la Sentenza n.793/2024 del 24.06.2024, e quindi sino a tutto il mese di giugno 2025. Il supporto psicologico verso la figlia statuito Per_1 con la sentenza di separazione, è allo stato, sospeso su indicazione dei SS.
4) Il mantenimento della figlia minore continuerà ad essere diretto da parte di Per_1 ciascun genitore e le spese straordinari nno necessarie per la medesima – per la cui modalità di effettuazione e di rimborso si richiamano le Linee Guida CNF 2017 – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contenuto economico per il loro mantenimento per il quale entrambi riconoscono non esservi i presupposti. Parimenti rinunciano, quindi, a svolgersi richiesta reciproca di assegno divorzile.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Vecchiano (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 06.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai