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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/10/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DISIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 08/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1049 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Daniela Gargante in sostituzione dell'Avv. Zimbone che discute la causa insistendo in ricorso nonché nelle note conclusive già depositate nei termini e chiede in via principale di dichiarare nulli gli atti opposti per motivi esposti in ricorso, dichiarare l'avvenuta prescrizione e la condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese di lite con distrazione. Per l'CP_1 è comparso l'Avv. S. Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si riporta agli atti difensivi e verbali di causa e contesta le avverse deduzioni di controparte
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 08/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1049/2024 R.G. promossa da
,rappresentato e difeso dall'Avv. Zimbone Anotnio Parte 1 Parte 2
Toni giusta procura in atti;
opponente
contro
Controparte 2 in persona del legale rappr.te p.tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone
opposto
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 13.03.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso "l'ordinanza ingiunzione n. 01-001785563 notificata in data 19.02.2024
e relativa all'atto di accertamento n. CP_1 7600.13/08/2019.0152592 del 13.082019 riferito all'anno 2017 per un importo pari ad € 3.625,98; l'ordinanza ingiunzione n. 01-001134802 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n.
CP_1 7600.21/06/2018.0106487 del 21.06.2018 riferito all'anno 2016 per un importo pari ad
€ 8.492,50; 3. l'ordinanza ingiunzione n. 01-001785729 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n. CP_1 7600.13/08/2019.0152593 del 13.08.2019 riferito all'anno 2017 per un importo pari ad € 3.625,98; 4. l'ordinanza ingiunzione n. 01-002088719 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n.
CP 1 7600.24/12/2019.0246054 del 24.12.2019 riferito all'anno 2018 per un importo pari ad
€ 2.730,00; 5. l'ordinanza ingiunzione n. 01-002087610 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n. CP 1 7600.24/12/2019.0246053 del 24.12.2019 riferito all'anno 2018 per un importo pari ad € 2.730,00 ed avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001136044 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n.
CP_1 7600.21/06/2018.0106488 del 21.06.2018 riferito all'anno 2016 per un importo pari ad
€ 8.492,50; eccepiva "Intervenuta prescrizione. In mancanza di atti interruttivi della prescrizione, la pretesa avanzata dall'CP_1 con le ordinanza - ingiunzione opposte, devono ritenersi prescritte ai sensi di legge, essendo ampiamente decorsi i relativi termini” e chiedeva l'accoglimento dell'opposizione. СРInstauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio 1,CP che contestava le difese avversarie ed eccepiva che "contrariamente a quanto affermato in ricorso, gli atti di accertamento, presupposto delle OI opposte, risultano validamente notificati come segue: 1) prot. n. CP 1 7600.13/08/2019.0152592 per l'anno 2017(rappresentante legale) notificato Parte per compiuta giacenza in data 9/09/2019 (inviata 2) prot. n.
CP_1 7600.21/06/2018.0106487 per l'anno 2016 (rappresentante legale) notificato alla madre in data 13/07/2018 (inviata CAN) 3) prot. n. CP_1 7600.13/08/2019.0152593 per l'anno 2017 (Obbligato solidale) notificato in data 9/09/2019 (inviata CAD) 4) prot. n.
CP 1 7600.24/12/2019.0246054 per l'anno 2018 (Obbligato solidale) notificato in data
21/01/2020 (inviata CAD, atto ritirato all'ufficio postale) 5) prot. n. CP 1 7600.24/12/2019.0246053 per l'anno 2018 (rappresentante legale) notificato in data Parte 21/01/2020 (inviata atto ritirato all'ufficio postale) 6) prot. n.
CP 1 7600.21/06/2018.0106488 per l'anno 2016 (Obbligato solidale) notificato alla madre in data 13/07/2018(inviata CAN); che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione, come su allegato, ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse
(tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge del D.L. n.18/2020.
Ed ancora, la prescrizione beneficia della sospensione dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, del D.L. n.183/2020. Infine, era stata nuovamente interrotta dalle ulteriori comunicazioni e dalla notificazione delle ordinanze ingiunzioni oggi opposte" e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna rassegnate le conclusioni come da verbale ed all'esito della discussione, viene decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione è tempestiva.
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638).
L'istante eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate relativamente all'anno di imposta 2016. 2017, 2018.
Giova osservare che l'art. 28 della L. n. 689/1981 prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel del 26/03/2024 termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Peraltro, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie ai sensi del D.LGS n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. 386 del 1990 art. 1), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa
(giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Cass.
Sez. I n. 18168/2006)".
Nel caso che ci occupa alcuna trasmissione degli atti risulta essere stata effettuata dall'autorità penale a quella amministrativa e pertanto, riguardo alla decorrenza della prescrizione, questo decidente ritiene doversi richiamare, condividendola, anche, la sentenza resa dal Tribunale di
Catania n. 1667/2024 secondo cui “Con riguardo alle violazioni commesse, come nel caso in esame, in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, il dies a quo del termine di prescrizione va rinvenuto non già nella data di commissione della violazione, ma nel momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato la materia che ci occupa, sostituendo le sanzioni amministrative alle sanzioni penali in precedenza previste per le violazioni in esame" (Cfr. Trib. di Catania sent. 1667/2024).
Peraltro, l'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 8/2016 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Nella fattispecie, gli atti di accertamento prodromici relativi all'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2016, 2017 e 2018, contrariamente all'assunto attoreo, sono stati notificati e dunque il termine di prescrizione, risulta essere stato interrotto dalla notifica degli atti di accertamento prodromici richiamati, resi dall' CP_1, avvenuta per l'anno
2017(rappresentante legale) notificato per compiuta giacenza in data 9/09/2019 (inviata
CAD) 2) prot. n. CP_1 7600.21/06/2018.0106487 per l'anno 2016 (rappresentante legale) notificato alla madre in data 13/07/2018 (inviata CAN) 3) prot. n.
CP 1 7600.13/08/2019.0152593 per l'anno 2017 (Obbligato solidale) notificato in data
9/09/2019 (inviata CAD) 4) prot. n. CP_1 7600.24/12/2019.0246054 per l'anno 2018
(Obbligato solidale) notificato in data 21/01/2020 (inviata CAD, atto ritirato all'ufficio postale) 5) prot. n. CP_1 7600.24/12/2019.0246053 per l'anno 2018 (rappresentante legale) Parte notificato in data 21/01/2020 (inviata atto ritirato all'ufficio postale) 6) prot. n.
,
CP_1 7600.21/06/2018.0106488 per l'anno 2016 (Obbligato solidale) notificato alla madre in data 13/07/2018(inviata CAN), (cfr. produzione CP_1). L'istante contesta la regolare notifica degli atti di accertamento consegnati alla madre del ricorrente, CAN n. 666161798300 del 17.07.2018, e dunque attesa l'irregolarità essa non può produrre i suoi effetti.
Si osserva che, in caso di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la spedizione a quest'ultimo di una raccomandata semplice che gli dia la notizia dell'avvenuta notificazione (art. 7 della legge n. 890 del 1982) atteso che la consegna è avvenuta a mani di un familiare (cfr. in tal senso Cass. Ordin. n. 06/08/2024, n. 22148).
Pertanto, relativamente alla prescrizione, non può dirsi decorso un ulteriore quinquennio dalla richiamate date di notifica delle diffide atteso che le ordinanze ingiunzioni opposte, sono state notificate il 19.2.2024, entro il termine di prescrizione quinquennale.
Inoltre, deve anche considerarsi quanto disposto dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, secondo cui "Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 [pari a 98 giorni] e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La prescrizione non è maturata alla data della notifica degli atti impugnati e quindi l'eccezione
è infondata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 come da dispositivo in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dall'attività difensiva svolta dalle parti
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Rigetta il ricorso;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_3 persona del legale rappresentante p. tempore- che si liquidano in €. 2.697,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge se dovuti
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 8.10.2025 Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 08/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1049 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Daniela Gargante in sostituzione dell'Avv. Zimbone che discute la causa insistendo in ricorso nonché nelle note conclusive già depositate nei termini e chiede in via principale di dichiarare nulli gli atti opposti per motivi esposti in ricorso, dichiarare l'avvenuta prescrizione e la condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese di lite con distrazione. Per l'CP_1 è comparso l'Avv. S. Leone in sostituzione dell'Avv. Marcedone che si riporta agli atti difensivi e verbali di causa e contesta le avverse deduzioni di controparte
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 08/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1049/2024 R.G. promossa da
,rappresentato e difeso dall'Avv. Zimbone Anotnio Parte 1 Parte 2
Toni giusta procura in atti;
opponente
contro
Controparte 2 in persona del legale rappr.te p.tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone
opposto
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 13.03.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso "l'ordinanza ingiunzione n. 01-001785563 notificata in data 19.02.2024
e relativa all'atto di accertamento n. CP_1 7600.13/08/2019.0152592 del 13.082019 riferito all'anno 2017 per un importo pari ad € 3.625,98; l'ordinanza ingiunzione n. 01-001134802 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n.
CP_1 7600.21/06/2018.0106487 del 21.06.2018 riferito all'anno 2016 per un importo pari ad
€ 8.492,50; 3. l'ordinanza ingiunzione n. 01-001785729 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n. CP_1 7600.13/08/2019.0152593 del 13.08.2019 riferito all'anno 2017 per un importo pari ad € 3.625,98; 4. l'ordinanza ingiunzione n. 01-002088719 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n.
CP 1 7600.24/12/2019.0246054 del 24.12.2019 riferito all'anno 2018 per un importo pari ad
€ 2.730,00; 5. l'ordinanza ingiunzione n. 01-002087610 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n. CP 1 7600.24/12/2019.0246053 del 24.12.2019 riferito all'anno 2018 per un importo pari ad € 2.730,00 ed avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001136044 notificata in data 19.02.2024 e relativa ad atto di accertamento n.
CP_1 7600.21/06/2018.0106488 del 21.06.2018 riferito all'anno 2016 per un importo pari ad
€ 8.492,50; eccepiva "Intervenuta prescrizione. In mancanza di atti interruttivi della prescrizione, la pretesa avanzata dall'CP_1 con le ordinanza - ingiunzione opposte, devono ritenersi prescritte ai sensi di legge, essendo ampiamente decorsi i relativi termini” e chiedeva l'accoglimento dell'opposizione. СРInstauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio 1,CP che contestava le difese avversarie ed eccepiva che "contrariamente a quanto affermato in ricorso, gli atti di accertamento, presupposto delle OI opposte, risultano validamente notificati come segue: 1) prot. n. CP 1 7600.13/08/2019.0152592 per l'anno 2017(rappresentante legale) notificato Parte per compiuta giacenza in data 9/09/2019 (inviata 2) prot. n.
CP_1 7600.21/06/2018.0106487 per l'anno 2016 (rappresentante legale) notificato alla madre in data 13/07/2018 (inviata CAN) 3) prot. n. CP_1 7600.13/08/2019.0152593 per l'anno 2017 (Obbligato solidale) notificato in data 9/09/2019 (inviata CAD) 4) prot. n.
CP 1 7600.24/12/2019.0246054 per l'anno 2018 (Obbligato solidale) notificato in data
21/01/2020 (inviata CAD, atto ritirato all'ufficio postale) 5) prot. n. CP 1 7600.24/12/2019.0246053 per l'anno 2018 (rappresentante legale) notificato in data Parte 21/01/2020 (inviata atto ritirato all'ufficio postale) 6) prot. n.
CP 1 7600.21/06/2018.0106488 per l'anno 2016 (Obbligato solidale) notificato alla madre in data 13/07/2018(inviata CAN); che la prescrizione era stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione, come su allegato, ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse
(tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al al 30/06/2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge del D.L. n.18/2020.
Ed ancora, la prescrizione beneficia della sospensione dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, del D.L. n.183/2020. Infine, era stata nuovamente interrotta dalle ulteriori comunicazioni e dalla notificazione delle ordinanze ingiunzioni oggi opposte" e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, all'udienza odierna rassegnate le conclusioni come da verbale ed all'esito della discussione, viene decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della decisione
L'opposizione è tempestiva.
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638).
L'istante eccepisce la prescrizione quinquennale delle sanzioni irrogate relativamente all'anno di imposta 2016. 2017, 2018.
Giova osservare che l'art. 28 della L. n. 689/1981 prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel del 26/03/2024 termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Peraltro, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie ai sensi del D.LGS n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. 386 del 1990 art. 1), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa
(giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19897; v., in termini, Cass.
Sez. I n. 18168/2006)".
Nel caso che ci occupa alcuna trasmissione degli atti risulta essere stata effettuata dall'autorità penale a quella amministrativa e pertanto, riguardo alla decorrenza della prescrizione, questo decidente ritiene doversi richiamare, condividendola, anche, la sentenza resa dal Tribunale di
Catania n. 1667/2024 secondo cui “Con riguardo alle violazioni commesse, come nel caso in esame, in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, il dies a quo del termine di prescrizione va rinvenuto non già nella data di commissione della violazione, ma nel momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, che ha depenalizzato la materia che ci occupa, sostituendo le sanzioni amministrative alle sanzioni penali in precedenza previste per le violazioni in esame" (Cfr. Trib. di Catania sent. 1667/2024).
Peraltro, l'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 8/2016 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".
Nella fattispecie, gli atti di accertamento prodromici relativi all'omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2016, 2017 e 2018, contrariamente all'assunto attoreo, sono stati notificati e dunque il termine di prescrizione, risulta essere stato interrotto dalla notifica degli atti di accertamento prodromici richiamati, resi dall' CP_1, avvenuta per l'anno
2017(rappresentante legale) notificato per compiuta giacenza in data 9/09/2019 (inviata
CAD) 2) prot. n. CP_1 7600.21/06/2018.0106487 per l'anno 2016 (rappresentante legale) notificato alla madre in data 13/07/2018 (inviata CAN) 3) prot. n.
CP 1 7600.13/08/2019.0152593 per l'anno 2017 (Obbligato solidale) notificato in data
9/09/2019 (inviata CAD) 4) prot. n. CP_1 7600.24/12/2019.0246054 per l'anno 2018
(Obbligato solidale) notificato in data 21/01/2020 (inviata CAD, atto ritirato all'ufficio postale) 5) prot. n. CP_1 7600.24/12/2019.0246053 per l'anno 2018 (rappresentante legale) Parte notificato in data 21/01/2020 (inviata atto ritirato all'ufficio postale) 6) prot. n.
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CP_1 7600.21/06/2018.0106488 per l'anno 2016 (Obbligato solidale) notificato alla madre in data 13/07/2018(inviata CAN), (cfr. produzione CP_1). L'istante contesta la regolare notifica degli atti di accertamento consegnati alla madre del ricorrente, CAN n. 666161798300 del 17.07.2018, e dunque attesa l'irregolarità essa non può produrre i suoi effetti.
Si osserva che, in caso di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario, è sufficiente la spedizione a quest'ultimo di una raccomandata semplice che gli dia la notizia dell'avvenuta notificazione (art. 7 della legge n. 890 del 1982) atteso che la consegna è avvenuta a mani di un familiare (cfr. in tal senso Cass. Ordin. n. 06/08/2024, n. 22148).
Pertanto, relativamente alla prescrizione, non può dirsi decorso un ulteriore quinquennio dalla richiamate date di notifica delle diffide atteso che le ordinanze ingiunzioni opposte, sono state notificate il 19.2.2024, entro il termine di prescrizione quinquennale.
Inoltre, deve anche considerarsi quanto disposto dall'art. 103, comma 6-bis, del D.L. n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, secondo cui "Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 [pari a 98 giorni] e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La prescrizione non è maturata alla data della notifica degli atti impugnati e quindi l'eccezione
è infondata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 come da dispositivo in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa e dall'attività difensiva svolta dalle parti
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Rigetta il ricorso;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_3 persona del legale rappresentante p. tempore- che si liquidano in €. 2.697,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori di legge se dovuti
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 8.10.2025 Dott.ssa Giovanna Bologna