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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta sezione civile
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 20 gennaio 2025, viene chiamata la causa iscritta al numero 4082/24
r.g.;
sono presenti i procuratori delle parti che insistono in atti;
indi, ai sensi dell'art. 429, c. p. c., il g. u. pronuncia la sentenza di seguito riportata con cui definisce il giudizio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4082/24 R.G. avente ad oggetto: locazione;
promossa da n. a TI EO 1'8.4.1953, residente in [...]
Caprioli n. 211, n. a Catania il 11.6.1967, residente in [...]2
n. a Catania il 12.8.1960, residente in [...], Parte 3
Parte 4 n. a Catania il S.G. La Punta (CT), via Nazario Sauro n. 9, e
3.10.1962, residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in
Catania, via Nuovalucello n. 256 int. 7, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Russo
dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti;
- ricorrenti -
contro nata a [...] il [...] e res. in TI EO (CT) Via Ragusa n.6 CP 1
Codice Fiscale 1 (), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Buccieri (c.f.
giusta procura in atti;
- resistente -
In fatto ed in diritto Con sfratto per finita locazione notificato in data 03.10.2023 Parte 1
Parte 2 Parte 3 e Parte 4 hanno premesso:
Testimone_1- di essere proprietari indivisi, unitamente a nato a [...] il
17.06.1958, dell'unità immobiliare sita in TI EO (CT) Via Ragusa nn.6/8,
riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di TI EO al foglio 3, particella
778, sub 4, cat. A/7;
وper- di aver concesso in locazione l'immobile, compreso il fratello Testimone 1
uso abitativo a CP_1 in forza del contratto, riconducibile all'art. 2, comma 3 della
L. 431/1998 (c.d. contratto di locazione agevolata 3+2) stipulato in data 1.10.2016 e registrato il 25.11.2016 al n. 016524 serie 3T, con decorrenza dal 1°.10.2016 e scadenza
30.09.2019;
- di aver spedito in data 16.03.2023 alla conduttrice CP_1 lettera racc. a/r del
07.03.2023 per comunicarle la disdetta alla data di scadenza del 30.09.2023;
- che la predetta lettera non sarebbe stata recapitata alla conduttrice per irreperibilità
della stessa.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano quanto segue:
"convalidare la presente intimazione di sfratto per finita locazione con riferimento all'unità immobiliare sita in TI EO (CT), Via Ragusa nn.6/8, riportato al
Catasto Fabbricati del citato Comune al foglio 3, particella 778, sub 4, cat. A/7, con ordine a CP_2 di immediato rilascio - in favore degli attori del su indicato
-
immobile nelle identiche buone condizioni in cui esso fu locato e libero di altre persone e cose proprie;
in caso di opposizione, sentire emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio ex art. 665 cpc;
in via subordinata, voglia il Decidente, preso atto dell'avvenuta scadenza dl contratto,
dichiarare l'avvenuto scioglimento/risoluzione del contratto di locazione in oggetto - o comunque che esso contratto ha cessato la propria efficacia – e, in coerenza, disporre l'immediato rilascio del bene locato in favore di parte locatrice.
in via remotamente subordinata, dichiarare risolto il contratto ex art. 1453, 1455, 1456 C.C. e conseguentemente condannare parte convenuta all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di locazione.
con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre rimborso spese generali, iva e cpa."
All'udienza fissata si costituiva in giudizio la resistente la quale si opponeva alla convalida dello sfratto per finita locazione e formulava domande giudiziali di cui si dirà
in seguito.
Con ordinanza del 17 aprile 2024 non veniva convalidato il chiesto sfratto e veniva disposto il mutamento di rito.
Nel merito, le domande giudiziali dei ricorrenti vanno rigettate.
Per come correttamente eccepito da parte resistente, la suindicata disdetta del 7 marzo
2023 posta a fondamento dello sfratto per finita locazione risulta priva di qualsiasi efficacia giuridica, anche in quanto mai ricevuta da controparte, nella specie per irreperibilità delle stessa. Al riguardo, si osserva che l'atto con cui si comunica la disdetta ha natura recettizia, per cui in caso di mancata avvenuta conoscenza del conduttore la conseguenza è che la disdetta è tardiva e il contratto si considera prorogato di diritto. Da ciò consegue che il contratto di locazione inter partes si è prorogato sino al 30 settembre
2025, per cui risultano infondate allo stato tutte le suindicate domande di parte ricorrente.
Vanno altresì rigettate le domande giudiziali proposte dalla resistente aventi il seguente contenuto: "accertare e dichiarare che il contratto intercorso tra le parti è riconducibile al modello legale del 4+4 previsto dall'art. 2, commal, L.431/1998 ed in coerenza accertate e dichiarare che la scadenza del secondo quadriennio è il 30.09.2024; in via del tutto subordinata e riconvenzionale, per l'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere il contratto stipulato conforma al modello 3+2 di cui all'art. 2, comma 3, L.431/98,
accertate e dichiarare, previa nomina di un CTU, che il canone pattuito non è conforme a quello legale risultante dall'applicazione dell'Accordo Territoriale depositato nel
Comune di TI EO il 10.06.2005, prot. 10167 e del D.M. 30.12.2002; conseguentemente condannare parte attrice alla restituzione della differenza del canone sempre regolarmente versato sin dalla prima pigione oltre interessi e rivalutazione dalla singole rate".
Infatti, la resistente, pur avendo il relativo onere probatorio ex art. 2697, comma 1,
c.c. non ha provato in alcun modo sia che il contratto di locazione in oggetto sarebbe riconducibile al modello legale del 4+4 previsto dall'art. 2, commal, L.431/1998
(rilevandosi invece che lo stesso per il suo contenuto risulta rientrare nella tipologia di contratti previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge citata) sia che il canone pattuito non
è conforme a quello legale risultante dall'applicazione dell'Accordo Territoriale depositato nel Comune di TI EO il 10.06.2005, prot. 10167 e del D.M.
30.12.2002 (risultando meramente esplorativa la chiesta CTU).
Tenuto anche conto della natura della causa, delle ragioni della decisione e dell'esito della controversia, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti
P. Q. M.
Il giudice, Salvatore Barberi, pronunciando nella causa n. 4082/24 R.G., così statuisce:
1) rigetta le domande giudiziali delle parti e di cui in motivazione;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Deciso, redatto e letto in Catania il 20 gennaio 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
Atto depositato telematicamente