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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n
Registro generale Appello Lavoro n.566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.5517/2024 del Tribunale di
Milano ( est. , e promossa Per_1
da
c.f. e p.iva n , , in persona legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dott. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_2
avv.ti Claudio Morpurgo, e Anna Menicatti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini n°20,
APPELLANTE contro
c.f. n° , c.f. n° Controparte_1 C.F._1 CP_2
, , c.f. n° , C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
c.f. n° , , c.f. n° CP_4 C.F._4 CP_5
, , c.f. n° C.F._5 Controparte_6 C.F._6
rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati nel giudizio di primo grado da/presso l'avv. Lorenzo Franceschinis, , con studio in Milano, Via Lario n° 26
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
1 (i) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per i motivi di cui al paragrafo A e per l'effetto adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia;
(ii) accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado che di seguito si ritrascrivono:
In via preliminare
(iii)anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
Nel merito
(iv)respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dai
Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
(v) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dai Ricorrenti per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi
VII, VIII della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale e delle risultanze contabili fornite;
In via subordinata
(vi) nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti. in ogni caso:
(vii) rigettarsi il ricorso avversario;
(viii) con vittoria di spese, diritti e onorari;
”
PER GLI APPELLATI
1- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza appellata. Parte_1
2-
2- Condannarsi alle spese aggravate ex art.96 c.p.c.. Parte_1
3-
3- Con vittoria di spese e compensi di questo grado di appello, oltre spese generali 15%,
e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art.93 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in data 30.05.2025 , ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5517/2024 del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda degli odierni appellati alle dipendenze di con la quale era stato CP_7 Parte_1
rivendicato il diritto di godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella
2 ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del
CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA EN (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
Il Tribunale ha accolto la domanda di parte appellata , richiamando ai sensi dell'art. 118
Disp. Att. c.p.c., diverse pronunce di questa Corte d'Appello e precisando che “la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33803 del 2023 ha confermato la sentenza della Corte
d'appello di Milano che, in relazione alla domanda proposta dai ricorrenti per il periodo precedente a quello agitato in causa, aveva accertato il diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per attività di condotta oraria, di attività di riserva previsti dall'art. 54.2 del contratto aziendale EN del 22 giugno 2012 nonché dei compensi correlati all'assenza dalla residenza prevista dall'art. 77 del contratto aziendale, condannando la società al pagamento degli importi calcolati per ciascun dipendente”…... Le stesse affermazioni valgono anche per la “REMUNERAZIONE PER ATTIVITA' DI CONTROLLERIA”
(art.54, punto 2.2, Contratto Collettivo Aziendale, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015), oggetto della domanda proposta in questa sede per la prima volta.”
E' stata inoltre respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da ,. Parte_1
essendo la medesima rimasta sospesa a far data del 18.7.2012, data di entrata in vigore della L. 92/2012, la quale ha instaurato un regime di stabilità attenuata e sulla scorta del fatto che nei casi di specie i rapporti di lavoro tra le parti erano ancora in corso e alla data del 18.07.2012 non era decorso il termine prescrizionale in relazione alle differenze retributive richieste.
a proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo denuncia nullità della pronuncia per violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e omessa motivazione su circostanze dirimenti ai fini della decisione.
Nell'ottica del gravame la sentenza, uniformandosi acriticamente ai precedenti giurisprudenziali richiamati nella stessa pronuncia, avrebbe accolto le domande senza minimamente illustrare l'iter logico-giuridico che conduce ad una siffatta conclusione.
Con il secondo motivo lamenta omessa pronuncia in merito alla palese infondatezza delle domande avversarie per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
3 Precisa che il Tribunale non abbia esaminato l'eccezione della società in ordine alla mancanza di elementi probatori – che era onere dei lavoratori fornire – in relazioni ai giorni, ai mesi e alle attività per cui è stato chiesto di computare le indennità variabili nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie, nonché a come le predette mancate erogazioni abbiano inciso, per ciascuno dei lavoratori, sulla relativa fruizione delle ferie e di come tali voci debbano ritenersi intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni di svolte dagli appellati. Parte_3
Con il terzo motivo lamenta omesso esame, da parte del Tribunale, circa il contesto contrattuale e retributivo di riferimento nel caso di specie e circa gli irragionevoli effetti generati dall'impugnata pronuncia.
Ribadisce come la materia della retribuzione dovuta nel periodo feriale sia di esclusiva competenza della contrattazione collettiva che, nel caso di specie, ha già considerato l'incidenza sulle ferie degli elementi retributivi di cui è causa, nel determinarne il valore complessivo
Con il quarto motivo censura la sentenza per inclusione della voce “remunerazione per attività di controlleria” all'interno della retribuzione dovuta durante le ferie del
. Parte_3
Con il quinto motivo si duole della mancata ammissione della prova per testi rilevante ai fine della decisione, nonché dell'errata inclusione, nella base di calcolo della retribuzione spettante agli odierni appellati nel periodo di godimento delle ferie, delle voci “indennità di scorta “indennità di riserva”.
Deduce che solo attraverso le prove testimoniali il giudice avrebbe potuto verificare le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e così accertare se le voci retributive in parola possano considerarsi intrinsecamente legate alla prestazione di lavoro del . Parte_3
Con il sesto motivo critica la sentenza per mancata e/o errata pronuncia in relazione all'esclusione dell'erogazione stabile e continuativa delle voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” all'interno della voce “patto di competitività”, introdotta dall'art. 64 CCA EN.
Con il settimo motivo lamenta, infine, l'errata pronuncia sull'eccezione di prescrizione, formulata in relazione a qualsivoglia credito anteriore al 10 giugno 2019 ovvero errata mancata applicazione dell'art 2948 n. 4 c.c. in relazione all'art. 18 legge 20 maggio 1970
n. 300.
4 Con memoria in data 11.09.2025 hanno resistito gli appellati precisando di avere dato corso a precedente giudizio avanti al tribunale di Milano (R.g. 5192/2020) svoltosi tra le stesse parti, avente per oggetto la domanda di includere nella retribuzione dei giorni di ferie, premessa la declaratoria di nullità di ogni norma pattizia contraria, anche la media dei compensi percepiti a titolo di attività “di scorta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché a titolo di “Assenza dalla Residenza”, disciplinata dall'art.77.2 del CCNL.
Tale precedente giudizio si era concluso con sentenza n. 2498/2020, con la quale il
Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, così statuiva: “Il
Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Accerta e dichiara la nullità dell'art. 20.3 del Contratto aziendale EN, nella parte in cui non prevede
l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, delle voci
“incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale e “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77 CCNL;
dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile “incentivo per attività di condotta”, “indennità di riserva” e “indennità di assenza dalla residenza”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna la società convenuta al pagamento delle somme di seguito riportate per ciascun ricorrente €. 3.887 €.
3.596 Controparte_1 CP_2 CP_3
€. 3.928 €. 4.126 €. 3.813
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6
€. 3.575, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna
[...]
alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, spese che si Parte_1 liquidano in complessivi € 4000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso avanti alla Corte di Appello di Pt_1
Milano, R.g. 1029/2021, che si concludeva con sentenza n. 1596/2021 con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, proponeva ricorso in Pt_1
Cassazione R.g. 17260/2022, che si concludeva con ordinanza n. 33803/2023 del
4.12.2023 di rigetto del ricorso e conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
5 A seguito della sentenza di Cassazione, i difensori dei lavoratori, con lettere allegate agli atti, avevano inutilmente chiesto a , debitrice delle somme maturate allo stesso Pt_1
titolo per gli anni successivi, di provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ottenere risposta, rendendo inevitabile il nuovo giudizio.
La società infatti ha corrisposto la somma riportata nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ma ha poi continuato a retribuire le ferie successive come se tale statuizione non fosse stata resa, con la conseguenza che sono maturati altri crediti dei lavoratori per tutte le giornate di ferie maturate dopo quelle oggetto del precedente giudizio.
Per i soli periodi successivi a quelli coperti dal giudicato, oltre alle voci retributive di cui sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'inclusione nella retribuzione feriale anche della voce retributiva, prevista sempre dall'art.54 del Contratto Aziendale EN, così come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015, per l'attività di controllo e regolarizzazione dei titoli di viaggio, che non era stata chiesta nel precedente giudizio, attesa l'incertezza all'epoca sulla computabilità anche di tale voce, sulla quale invece in seguito la giurisprudenza, della Corte d'Appello di Milano e della Cassazione, si è assestata nel senso dell'inclusione, come media, nella retribuzione feriale.
Parte appellata infine, chiede condanna alle spese aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto nel resistere alla domanda dei lavoratori la Società ha riproposto tali quali tesi, argomenti ed eccezioni già fatti oggetto del precedente giudizio e già respinti in tre gradi di giudizio, senza dare conto di tale circostanza e abusando in tal modo dello strumento processuale,
a nocumento del buon funzionamento del sistema della giustizia;
in quanto nel resistere, pur legittimamente, alla richiesta di inclusione anche delle “provvigioni di controlleria” per i periodi successivi al primo giudizio, lo ha fatto rappresentando lo stato della giurisprudenza in modo non conforme alla realtà.
All'udienza del 7 ottobre 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^^
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Tutti i motivi di appello sopra elencati, ad eccezione del quarto motivo, a prescindere dalla loro intrinseca infondatezza, sono coperti dagli effetti del giudicato, altro non essendo che la riproposizione di questioni giuridiche già decise con pronunce passate in giudicato.
6 Sul diritto alla inclusione in ogni giorno di ferie goduto dai ricorrenti della media delle voci retributive “incentivo per attività di scorta” e di “riserva”, di cui all'art.54 del
Contratto Aziendale di , nonché “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 Pt_1
CCNL, già fatte oggetto di richiesta nel precedente giudizio, si è infatti formata la “cosa giudicata”, sia formale che sostanziale, con conseguente immodificabilità del decisum, almeno “rebus sic stantibus”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui "in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento (Cass. civ., Sez. lavoro, 23/07/2015, n. 15493; Cass. civ., Sez. lavoro,
21/04/2017, n. 10156; Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018)” (così Cass., sez. lav.,
20765/2018; conformi Cass., sez. lav. n.18901/2019; Cass. n. 13921/2013; Cass. n.
7981/2016; Cass. n. 26922/2016; tutte originanti da Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
07/07/1999, n. 383).
Peraltro, relativamente al CCNL delle Attività Ferroviarie applicato dalla resistente, la
Corte di Cassazione si è espressa con una serie di pronunce rese nei confronti di Pt_1
confermando le diverse pronunce di questa Corte , tra le quali, oltre a quella inter
[...]
partes n.33803/2023, vedasi: Cass n. 18160/2023, n. 19663/23, n. 19711/23 e n.
19716723; n. 33713/23, 33779/23, 33793/23, 33803/23, 34743/23, 34748/23, 35146/23,
35578/23, 35733/23, 35841/23, 35865/23, 35878/23, 36286/23, 36289/23, 36342/23,
36343/23, 36345/23, 280/24, 284/24, 375/24, 836/24, 837/34, 838/24.
Con le anzidette sentenze è stato affermato quanto segue: “
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_2
l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire
7 in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una CP_8
situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_3
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021
n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs.
8 n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art.
288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CP_9
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CO p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si CP_10
rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
9
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e
l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).
Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di , deponevano nel senso che la relativa voce Parte_3
retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo
Collegio.
Per contro, gli argomenti spesi da parte appellante non inficiano le conclusioni cui è condivisibilmente pervenuto il Tribunale alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché della pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata.
In merito al quarto motivo di appello con cui censura la sentenza per inclusione Pt_1 della voce “remunerazione per attività di controlleria” all'interno della retribuzione dovuta durante le ferie del Capotreno, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione
n.13932/2024 del 20.5.2024 che, seppur resa nei confronti di altro operatore ferroviario, può essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente che ha confermato il diritto dei Capitreno all'inclusione nel computo della loro retribuzione feriale anche delle provvigioni dell'attività di
10 controlleria, evidenziando: “23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24.
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
Il controllo dei biglietti è un'attività tipica del personale di bordo, prevista espressamente nella declaratoria contrattuale della figura in esame,( cfr. art.54.2 del Contratto Collettivo
Aziendale di , che prevede espressamente che il Capotreno effettui l'emissione e il Pt_1
controllo dei titoli di viaggi) dal che deriva che il Capotreno, una volta constatata l'infrazione, è obbligato a sanzionare il passeggero inadempiente;
in secondo luogo, dall'esame dei prospetti paga delle appellati si rileva che gli importi per tale voce sono presenti in tutti i mesi, e, pertanto, di fatto, costituiscono una componente della retribuzione, destinata a compensare uno speciale aggravio della mansione tipica del capotreno, assolutamente non occasionale, ma continuativa e quantitativamente rilevante nella composizione della retribuzione mensile. Per cui anche tale voce deve rientrare nel computo della retribuzione feriale.
Anche il motivo d'appello con cui . censura la sentenza appellata per avere Pt_1 respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalle appellati, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art.18 L. 300/70, come novellato dalla L. 92/2012 ,non è meritevole di accoglimento.
La correttezza della decisione del primo Giudice è infatti confermata dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide e fa proprio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957 del 20.10.2022, ha infatti chiarito che
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un
11 regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio Parte_1 giurisprudenziale non inducono a un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6840/2023 ha affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che” il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.
374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi
è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
Infine, con riferimento alla domanda sollevata dalla parte appellata con richiesta di condanna per lite temeraria, questa Corte rileva che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.с., considerato che il comportamento di si è contenuto nei limiti di Pt_1
ciò che consente di resistere in giudizio avverso la richiesta di inclusione nella retribuzione feriale della ulteriore voce “remunerazione per attività di controlleria”, proposta in questo giudizio per la prima volta.
Alla luce delle considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello proposto da deve essere respinto, con integrale conferma della Parte_1
sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi - considerati il valore della causa, il carattere seriale della controversia, il numero degli appellati e l'assenza di attività istruttoria - vengono liquidati come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5517/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore avvocati antistatari.
Dichiara la sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 07.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
13
Registro generale Appello Lavoro n.566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.5517/2024 del Tribunale di
Milano ( est. , e promossa Per_1
da
c.f. e p.iva n , , in persona legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dott. rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_2
avv.ti Claudio Morpurgo, e Anna Menicatti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini n°20,
APPELLANTE contro
c.f. n° , c.f. n° Controparte_1 C.F._1 CP_2
, , c.f. n° , C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
c.f. n° , , c.f. n° CP_4 C.F._4 CP_5
, , c.f. n° C.F._5 Controparte_6 C.F._6
rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati nel giudizio di primo grado da/presso l'avv. Lorenzo Franceschinis, , con studio in Milano, Via Lario n° 26
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
1 (i) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per i motivi di cui al paragrafo A e per l'effetto adottare tutti i provvedimenti ritenuti di giustizia;
(ii) accogliersi tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado che di seguito si ritrascrivono:
In via preliminare
(iii)anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
Nel merito
(iv)respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dai
Ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio;
(v) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dai Ricorrenti per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi
VII, VIII della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale e delle risultanze contabili fornite;
In via subordinata
(vi) nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti. in ogni caso:
(vii) rigettarsi il ricorso avversario;
(viii) con vittoria di spese, diritti e onorari;
”
PER GLI APPELLATI
1- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza appellata. Parte_1
2-
2- Condannarsi alle spese aggravate ex art.96 c.p.c.. Parte_1
3-
3- Con vittoria di spese e compensi di questo grado di appello, oltre spese generali 15%,
e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art.93 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in data 30.05.2025 , ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 5517/2024 del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda degli odierni appellati alle dipendenze di con la quale era stato CP_7 Parte_1
rivendicato il diritto di godere durante le ferie di una retribuzione paragonabile a quella
2 ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del
CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA EN (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
Il Tribunale ha accolto la domanda di parte appellata , richiamando ai sensi dell'art. 118
Disp. Att. c.p.c., diverse pronunce di questa Corte d'Appello e precisando che “la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33803 del 2023 ha confermato la sentenza della Corte
d'appello di Milano che, in relazione alla domanda proposta dai ricorrenti per il periodo precedente a quello agitato in causa, aveva accertato il diritto al computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per attività di condotta oraria, di attività di riserva previsti dall'art. 54.2 del contratto aziendale EN del 22 giugno 2012 nonché dei compensi correlati all'assenza dalla residenza prevista dall'art. 77 del contratto aziendale, condannando la società al pagamento degli importi calcolati per ciascun dipendente”…... Le stesse affermazioni valgono anche per la “REMUNERAZIONE PER ATTIVITA' DI CONTROLLERIA”
(art.54, punto 2.2, Contratto Collettivo Aziendale, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015), oggetto della domanda proposta in questa sede per la prima volta.”
E' stata inoltre respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da ,. Parte_1
essendo la medesima rimasta sospesa a far data del 18.7.2012, data di entrata in vigore della L. 92/2012, la quale ha instaurato un regime di stabilità attenuata e sulla scorta del fatto che nei casi di specie i rapporti di lavoro tra le parti erano ancora in corso e alla data del 18.07.2012 non era decorso il termine prescrizionale in relazione alle differenze retributive richieste.
a proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo denuncia nullità della pronuncia per violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e omessa motivazione su circostanze dirimenti ai fini della decisione.
Nell'ottica del gravame la sentenza, uniformandosi acriticamente ai precedenti giurisprudenziali richiamati nella stessa pronuncia, avrebbe accolto le domande senza minimamente illustrare l'iter logico-giuridico che conduce ad una siffatta conclusione.
Con il secondo motivo lamenta omessa pronuncia in merito alla palese infondatezza delle domande avversarie per violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..
3 Precisa che il Tribunale non abbia esaminato l'eccezione della società in ordine alla mancanza di elementi probatori – che era onere dei lavoratori fornire – in relazioni ai giorni, ai mesi e alle attività per cui è stato chiesto di computare le indennità variabili nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie, nonché a come le predette mancate erogazioni abbiano inciso, per ciascuno dei lavoratori, sulla relativa fruizione delle ferie e di come tali voci debbano ritenersi intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni di svolte dagli appellati. Parte_3
Con il terzo motivo lamenta omesso esame, da parte del Tribunale, circa il contesto contrattuale e retributivo di riferimento nel caso di specie e circa gli irragionevoli effetti generati dall'impugnata pronuncia.
Ribadisce come la materia della retribuzione dovuta nel periodo feriale sia di esclusiva competenza della contrattazione collettiva che, nel caso di specie, ha già considerato l'incidenza sulle ferie degli elementi retributivi di cui è causa, nel determinarne il valore complessivo
Con il quarto motivo censura la sentenza per inclusione della voce “remunerazione per attività di controlleria” all'interno della retribuzione dovuta durante le ferie del
. Parte_3
Con il quinto motivo si duole della mancata ammissione della prova per testi rilevante ai fine della decisione, nonché dell'errata inclusione, nella base di calcolo della retribuzione spettante agli odierni appellati nel periodo di godimento delle ferie, delle voci “indennità di scorta “indennità di riserva”.
Deduce che solo attraverso le prove testimoniali il giudice avrebbe potuto verificare le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e così accertare se le voci retributive in parola possano considerarsi intrinsecamente legate alla prestazione di lavoro del . Parte_3
Con il sesto motivo critica la sentenza per mancata e/o errata pronuncia in relazione all'esclusione dell'erogazione stabile e continuativa delle voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” all'interno della voce “patto di competitività”, introdotta dall'art. 64 CCA EN.
Con il settimo motivo lamenta, infine, l'errata pronuncia sull'eccezione di prescrizione, formulata in relazione a qualsivoglia credito anteriore al 10 giugno 2019 ovvero errata mancata applicazione dell'art 2948 n. 4 c.c. in relazione all'art. 18 legge 20 maggio 1970
n. 300.
4 Con memoria in data 11.09.2025 hanno resistito gli appellati precisando di avere dato corso a precedente giudizio avanti al tribunale di Milano (R.g. 5192/2020) svoltosi tra le stesse parti, avente per oggetto la domanda di includere nella retribuzione dei giorni di ferie, premessa la declaratoria di nullità di ogni norma pattizia contraria, anche la media dei compensi percepiti a titolo di attività “di scorta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché a titolo di “Assenza dalla Residenza”, disciplinata dall'art.77.2 del CCNL.
Tale precedente giudizio si era concluso con sentenza n. 2498/2020, con la quale il
Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, così statuiva: “Il
Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Accerta e dichiara la nullità dell'art. 20.3 del Contratto aziendale EN, nella parte in cui non prevede
l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti durante le ferie, delle voci
“incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale e “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77 CCNL;
dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile “incentivo per attività di condotta”, “indennità di riserva” e “indennità di assenza dalla residenza”, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna la società convenuta al pagamento delle somme di seguito riportate per ciascun ricorrente €. 3.887 €.
3.596 Controparte_1 CP_2 CP_3
€. 3.928 €. 4.126 €. 3.813
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6
€. 3.575, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna
[...]
alla rifusione delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, spese che si Parte_1 liquidano in complessivi € 4000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso avanti alla Corte di Appello di Pt_1
Milano, R.g. 1029/2021, che si concludeva con sentenza n. 1596/2021 con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, proponeva ricorso in Pt_1
Cassazione R.g. 17260/2022, che si concludeva con ordinanza n. 33803/2023 del
4.12.2023 di rigetto del ricorso e conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
5 A seguito della sentenza di Cassazione, i difensori dei lavoratori, con lettere allegate agli atti, avevano inutilmente chiesto a , debitrice delle somme maturate allo stesso Pt_1
titolo per gli anni successivi, di provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ottenere risposta, rendendo inevitabile il nuovo giudizio.
La società infatti ha corrisposto la somma riportata nella sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ma ha poi continuato a retribuire le ferie successive come se tale statuizione non fosse stata resa, con la conseguenza che sono maturati altri crediti dei lavoratori per tutte le giornate di ferie maturate dopo quelle oggetto del precedente giudizio.
Per i soli periodi successivi a quelli coperti dal giudicato, oltre alle voci retributive di cui sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'inclusione nella retribuzione feriale anche della voce retributiva, prevista sempre dall'art.54 del Contratto Aziendale EN, così come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015, per l'attività di controllo e regolarizzazione dei titoli di viaggio, che non era stata chiesta nel precedente giudizio, attesa l'incertezza all'epoca sulla computabilità anche di tale voce, sulla quale invece in seguito la giurisprudenza, della Corte d'Appello di Milano e della Cassazione, si è assestata nel senso dell'inclusione, come media, nella retribuzione feriale.
Parte appellata infine, chiede condanna alle spese aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto nel resistere alla domanda dei lavoratori la Società ha riproposto tali quali tesi, argomenti ed eccezioni già fatti oggetto del precedente giudizio e già respinti in tre gradi di giudizio, senza dare conto di tale circostanza e abusando in tal modo dello strumento processuale,
a nocumento del buon funzionamento del sistema della giustizia;
in quanto nel resistere, pur legittimamente, alla richiesta di inclusione anche delle “provvigioni di controlleria” per i periodi successivi al primo giudizio, lo ha fatto rappresentando lo stato della giurisprudenza in modo non conforme alla realtà.
All'udienza del 7 ottobre 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
^^^^^
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Tutti i motivi di appello sopra elencati, ad eccezione del quarto motivo, a prescindere dalla loro intrinseca infondatezza, sono coperti dagli effetti del giudicato, altro non essendo che la riproposizione di questioni giuridiche già decise con pronunce passate in giudicato.
6 Sul diritto alla inclusione in ogni giorno di ferie goduto dai ricorrenti della media delle voci retributive “incentivo per attività di scorta” e di “riserva”, di cui all'art.54 del
Contratto Aziendale di , nonché “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 Pt_1
CCNL, già fatte oggetto di richiesta nel precedente giudizio, si è infatti formata la “cosa giudicata”, sia formale che sostanziale, con conseguente immodificabilità del decisum, almeno “rebus sic stantibus”.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello secondo cui "in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento (Cass. civ., Sez. lavoro, 23/07/2015, n. 15493; Cass. civ., Sez. lavoro,
21/04/2017, n. 10156; Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018)” (così Cass., sez. lav.,
20765/2018; conformi Cass., sez. lav. n.18901/2019; Cass. n. 13921/2013; Cass. n.
7981/2016; Cass. n. 26922/2016; tutte originanti da Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
07/07/1999, n. 383).
Peraltro, relativamente al CCNL delle Attività Ferroviarie applicato dalla resistente, la
Corte di Cassazione si è espressa con una serie di pronunce rese nei confronti di Pt_1
confermando le diverse pronunce di questa Corte , tra le quali, oltre a quella inter
[...]
partes n.33803/2023, vedasi: Cass n. 18160/2023, n. 19663/23, n. 19711/23 e n.
19716723; n. 33713/23, 33779/23, 33793/23, 33803/23, 34743/23, 34748/23, 35146/23,
35578/23, 35733/23, 35841/23, 35865/23, 35878/23, 36286/23, 36289/23, 36342/23,
36343/23, 36345/23, 280/24, 284/24, 375/24, 836/24, 837/34, 838/24.
Con le anzidette sentenze è stato affermato quanto segue: “
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_2
l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire
7 in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una CP_8
situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_3
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021
n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs.
8 n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art.
288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CP_9
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CO p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si CP_10
rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
9
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e
l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).
Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di , deponevano nel senso che la relativa voce Parte_3
retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo
Collegio.
Per contro, gli argomenti spesi da parte appellante non inficiano le conclusioni cui è condivisibilmente pervenuto il Tribunale alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché della pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata.
In merito al quarto motivo di appello con cui censura la sentenza per inclusione Pt_1 della voce “remunerazione per attività di controlleria” all'interno della retribuzione dovuta durante le ferie del Capotreno, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione
n.13932/2024 del 20.5.2024 che, seppur resa nei confronti di altro operatore ferroviario, può essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente che ha confermato il diritto dei Capitreno all'inclusione nel computo della loro retribuzione feriale anche delle provvigioni dell'attività di
10 controlleria, evidenziando: “23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24.
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”.
Il controllo dei biglietti è un'attività tipica del personale di bordo, prevista espressamente nella declaratoria contrattuale della figura in esame,( cfr. art.54.2 del Contratto Collettivo
Aziendale di , che prevede espressamente che il Capotreno effettui l'emissione e il Pt_1
controllo dei titoli di viaggi) dal che deriva che il Capotreno, una volta constatata l'infrazione, è obbligato a sanzionare il passeggero inadempiente;
in secondo luogo, dall'esame dei prospetti paga delle appellati si rileva che gli importi per tale voce sono presenti in tutti i mesi, e, pertanto, di fatto, costituiscono una componente della retribuzione, destinata a compensare uno speciale aggravio della mansione tipica del capotreno, assolutamente non occasionale, ma continuativa e quantitativamente rilevante nella composizione della retribuzione mensile. Per cui anche tale voce deve rientrare nel computo della retribuzione feriale.
Anche il motivo d'appello con cui . censura la sentenza appellata per avere Pt_1 respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalle appellati, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art.18 L. 300/70, come novellato dalla L. 92/2012 ,non è meritevole di accoglimento.
La correttezza della decisione del primo Giudice è infatti confermata dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide e fa proprio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957 del 20.10.2022, ha infatti chiarito che
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un
11 regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio Parte_1 giurisprudenziale non inducono a un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6840/2023 ha affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che” il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.
374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi
è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
Infine, con riferimento alla domanda sollevata dalla parte appellata con richiesta di condanna per lite temeraria, questa Corte rileva che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.с., considerato che il comportamento di si è contenuto nei limiti di Pt_1
ciò che consente di resistere in giudizio avverso la richiesta di inclusione nella retribuzione feriale della ulteriore voce “remunerazione per attività di controlleria”, proposta in questo giudizio per la prima volta.
Alla luce delle considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello proposto da deve essere respinto, con integrale conferma della Parte_1
sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi - considerati il valore della causa, il carattere seriale della controversia, il numero degli appellati e l'assenza di attività istruttoria - vengono liquidati come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5517/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore avvocati antistatari.
Dichiara la sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano, 07.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
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