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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1926/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GA ET, Presidente CICCARELLA ANTONELLA, Relatore PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14465/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N.31 80142 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101249991000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1318/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2025 01012499 91 000, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.
Resistente: chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito dell'adozione di provvedimento di sgravio totale, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 01012499 91 000, notificata in data 19 maggio 2025, dell'importo complessivo di euro 10.901,05, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2020, deducendo la nullità dell'atto per carenza assoluta di titolo e per duplicazione della pretesa impositiva, atteso l'intervenuto perfezionamento di una definizione in adesione con integrale pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli che, all'esito di approfondita istruttoria interna, riconosceva la fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente e adottava provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, chiedendo conseguentemente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo per la declaratoria di cessata materia del contendere quanto alla pretesa tributaria e per la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Dagli atti di causa risulta che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, successivamente alla proposizione del ricorso, ha adottato un provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo espressamente la fondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente in ordine alla duplicazione della pretesa impositiva.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario la sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato per effetto dell'esercizio dell'autotutela determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere ed estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto al regime delle spese di giudizio, la Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta di compensazione avanzata dall'Amministrazione resistente. Dalla ricostruzione degli atti emerge, infatti, che il ricorrente è stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento di ragioni poi integralmente accolte dall'Ufficio solo in sede contenziosa, a seguito della proposizione del ricorso.
In applicazione del principio di causalità e tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese devono pertanto essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, nella misura equitativamente determinata di euro 500, oltre oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna ente resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli 26 gennaio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GA ET, Presidente CICCARELLA ANTONELLA, Relatore PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14465/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N.31 80142 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250101249991000 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1318/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2025 01012499 91 000, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.
Resistente: chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito dell'adozione di provvedimento di sgravio totale, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 01012499 91 000, notificata in data 19 maggio 2025, dell'importo complessivo di euro 10.901,05, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2020, deducendo la nullità dell'atto per carenza assoluta di titolo e per duplicazione della pretesa impositiva, atteso l'intervenuto perfezionamento di una definizione in adesione con integrale pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli che, all'esito di approfondita istruttoria interna, riconosceva la fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente e adottava provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo, chiedendo conseguentemente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo per la declaratoria di cessata materia del contendere quanto alla pretesa tributaria e per la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Dagli atti di causa risulta che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, successivamente alla proposizione del ricorso, ha adottato un provvedimento di sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, riconoscendo espressamente la fondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente in ordine alla duplicazione della pretesa impositiva.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario la sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato per effetto dell'esercizio dell'autotutela determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere ed estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto al regime delle spese di giudizio, la Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta di compensazione avanzata dall'Amministrazione resistente. Dalla ricostruzione degli atti emerge, infatti, che il ricorrente è stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento di ragioni poi integralmente accolte dall'Ufficio solo in sede contenziosa, a seguito della proposizione del ricorso.
In applicazione del principio di causalità e tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese devono pertanto essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, nella misura equitativamente determinata di euro 500, oltre oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna ente resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli 26 gennaio 2026