Sentenza 23 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2018, n. 48335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48335 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BE NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per rideterminazione pena, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4), cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2016, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di TO BE, il quale era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4), cod. pen. in relazione alla sottrazione di un furgone, così riqualificata l'originaria contestazione di ricettazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, dolendosi di violazione di legge e vizio di motivazione ed articolando un motivo unico ma diretto a censurare due differenti aspetti della pronunzia impugnata.
2.1. Il primo aspetto di cui il ricorrente si duole è quello del riconoscimento dell'aggravante della destrezza, non configurabile nel caso di specie, giacché l'imputato si era limitato ad approfittare del fatto che il conducente aveva lasciato il veicolo aperto con le chiavi inserite, senza che questa distrazione della vittima fosse stata da lui procurata. Il ricorrente rimarca di non avere approfittato di un momentaneo allontanamento dei due occupanti del veicolo, giacché era probabile che essi lo avessero parcheggiato e si fossero recati nel cantiere a lavorare, salvo accorgersi ore dopo della sottrazione del mezzo. Esclusa l'aggravante, il reato diverrebbe procedibile a querela di parte, mancante nella specie perché non vi era querela del proprietario ma solo di un dipendente della Poledil, non legittimato a proporla.
2.2. Il secondo aspetto della doglianza investe il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la mancata concessione della circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima delle articolazioni del ricorso è fondata e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen., nonché l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, quanto all'esistenza di una valida condizione di procedibilità.
1.1. Va, infatti, osservato che non sussiste la circostanza aggravante della destrezza;
in questo senso il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza della Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui "La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso;
sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa" (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Nel caso di specie il ricorrente non ha fatto altro che approfittare dell'allontanamento — non importa se momentaneo o prolungato — degli occupanti del veicolo e, quindi, di una situazione da lui non volontariamente creata, nella quale non ha adoperato una particolare capacità predatoria che abbia neutralizzato le cautele del detentore del bene, nel caso di specie assenti.
1.2. Dalla conclusione cui si è giunti, e dalla conseguente riqualificazione del reato in furto semplice, discende la procedibilità a querela del reato. Al fine di verificare se quella in atti possa valere quale condizione di procedibilità, occorre accertare — con attività che sono estranee al giudizio di legittimità — se il firmatario IR Poletti fosse titolare di una relazione qualificata ed autonoma con il veicolo, che ne comportasse una signoria di fatto che gli consentiva di fruirne e disporne in modo indipendente, al di fuori della sfera di vigilanza e controllo di una persona che avesse su di esso un potere giuridico maggiore, ovvero se il medesimo soggetto fosse munito del «potere di custodire, gestire, alienare» il bene. Si tratta delle caratteristiche del rapporto tra il querelante ed il bene che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975; Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696) ha ritenuto necessarie e sufficienti per fondare la legittimazione alla proposizione della querela in capo a soggetto diverso dal proprietario del bene o dal titolare di altro diritto reale. Al Giudice di rinvio è dunque demandato il compito di verificare, nei sensi suddetti, l'esistenza di una valida condizione di procedibilità e, in caso positivo, di determinarsi in punto di trattamento sanzionatorio, tenendo conto dell'esclusione della circostanza aggravante della destrezza;
il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4), cod. pen., che esclude;
annulla la medesima sentenza quanto alla sussistenza della condizione di procedibilità per il reato di furto semplice, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte