TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 261/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Gregorio Ferrari Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Santo Manes
-RESISTENTE -
oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 13.02.2025, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che, quale segretario generale presso il Comune di nel periodo compreso tra il 5 settembre 2022 ed il 10 CP_1 ottobre 2024, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali per il triennio 2019/2021, avvenuta in data 16.07.2024, aveva maturato il diritto a percepire emolumenti arretrati a norma dell'art. 2, comma 3 di detto contratto, per l'ammontare di €. 5.409,40; che, inoltre, nel citato periodo, nell'esercizio delle sue funzioni aveva rogato 7 atti pubblici nell'anno 2022 e 3 nell'anno 2024, maturando diritti
1 per l'ammontare di €. 10.848,80 che non sarebbero mai stati versati in suo favore dal e tanto in violazione del disposto di cui all'art. 10, comma 2-bis del d.l. Controparte_1
24.06.2014, n.90. Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “- Accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice, per le causali di cui in premessa, nei confronti del in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 della somma di €16.258,20 (Euro sedicimiladuecentocinquantotto/20), di cui €5.409,40 per arretrati contrattuali ed €10.848,80 per diritti di rogito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
- conseguentemente condannare il in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della Controparte_2 ricorrente per l'indicata somma di €€16.258,20 (Euro sedicimiladuecentocinquantotto/20), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo;
[…]”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è regolarmente costituito in giudizio il convenuto, il quale ha dedotto di aver CP_2 adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni nei confronti dell'odierna ricorrente e chiedendo, pertanto, pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una 2 situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti
(giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
2.2. Orbene, nel caso di specie, è stata documentalmente accertata la sopravvenuta totale carenza di interesse della parte ricorrente all'accoglimento del ricorso, considerato che nelle more del giudizio il convenuto ha adempiuto alle proprie obbligazioni CP_2 pagando alla ricorrente quanto rivendicato in questa sede (cfr. all.ti non numerati depositati dal resistente, ovvero 8 mandati di pagamento in favore di CP_2 [...] per un equivalente di € 16.397,59). Pt_1
La stessa parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate in data 09.10.2025, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, però, nella condanna alle spese di lite della controparte, considerato che il pagamento è avvenuto soltanto nelle more del giudizio.
Alla luce di tali premesse, pertanto, essendo state pienamente soddisfatte le pretese attoree, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto adempiendo nelle more del giudizio alle CP_2 richieste attoree, ha riconosciuto, seppur tardivamente la fondatezza delle ragioni della
Pt_1
Ne consegue, alla luce del principio della soccombenza virtuale, che le spese di lite vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto CP_2 dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, del valore della controversia (scaglione 5.201 – 26.000) e sono distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
3 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare CP_2 alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 14.11.2025.
Il Giudice
NT IN
4