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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] , rappresentata e Parte_2 difesa, per procura in atti, dall' avv. Donatella Iarrera;
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
TE Castellana;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 8.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio civile (recte:
[...] Controparte_1 concordatario) a Piazza Armerina (EN), in data 9.07.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina al n. 12 parte II seria A Anno 2011, e che dall'unione coniugale non sono nati figli, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. i ricorrenti vivranno separati, restando liberi ciascuno di fissare la residenza anche in altro
Comune;
2. la casa coniugale sita in Piazza Armerina in Piazza Giovanni Paolo II n. 14 sarà assegnata al Sig.
, anche perché di sua esclusiva proprietà; Controparte_1
3. nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento, da ciascuno in favore dell'altro, per le motivazioni sopra espresse.
4. La Sig.ra per concorde volontà delle parti sarà libera di lasciare la casa coniugale. Il Parte_1
provvederà alla propria assistenza a mezzo terzi”. CP_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 8.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 11/07/1973 (C.F.: ) e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 il 12/04/1970 (C.F.: ) atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio CodiceFiscale_2 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina al n.12 parte II seria A Anno 2011;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] , rappresentata e Parte_2 difesa, per procura in atti, dall' avv. Donatella Iarrera;
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
TE Castellana;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 8.01.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 e sottoscritto personalmente, i coniugi Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio civile (recte:
[...] Controparte_1 concordatario) a Piazza Armerina (EN), in data 9.07.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina al n. 12 parte II seria A Anno 2011, e che dall'unione coniugale non sono nati figli, hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. i ricorrenti vivranno separati, restando liberi ciascuno di fissare la residenza anche in altro
Comune;
2. la casa coniugale sita in Piazza Armerina in Piazza Giovanni Paolo II n. 14 sarà assegnata al Sig.
, anche perché di sua esclusiva proprietà; Controparte_1
3. nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento, da ciascuno in favore dell'altro, per le motivazioni sopra espresse.
4. La Sig.ra per concorde volontà delle parti sarà libera di lasciare la casa coniugale. Il Parte_1
provvederà alla propria assistenza a mezzo terzi”. CP_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 8.01.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 11/07/1973 (C.F.: ) e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Controparte_1 il 12/04/1970 (C.F.: ) atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio CodiceFiscale_2 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina al n.12 parte II seria A Anno 2011;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta