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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/10/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4022 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 17.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato a Ponsacco (PI) Largo della Pace n. 3, presso e nello studio dell'avv. Serena Galletti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore
e
(P.IVA/C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Aversa (CE) via Sandro Pertini n. 74, elettivamente domiciliata in Sant'Arpino
(CE) via Santa Maria a Piro n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Lampitelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuto
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_2 CodiceFiscale_2
Pisa via S. Marta n. 78, elettivamente domiciliato in Pisa via Francesco Crispi n. 62 presso e nello studio dell'avv. Patrizia Pinto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuto
OGGETTO: Responsabilità per vizi di opera oggetto di contratto di appalto.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 6.3.2025 (quanto all'attore e alla convenuta e in data 5.3.2025 (quanto al convenuto . Controparte_1 CP_2
*******************
Breve excursus processuale Con atto di citazione notificato in data 24.09.2019 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, la in persona del suo legale rappresentante, e Controparte_1 CP_2 onde sentir accogliere, nei loro confronti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice
[...] adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per l'esistenza dei vizi e delle difformità che affliggono l'immobile di Controparte_3 proprietà dell'attore committente, sito in via Maiorca n. 18, Marina di Pisa, come elencati nel corpo del presente atto e nella CTU redatta dal perito Ing. in corso di ATP, nonché la Per_1 responsabilità del Direttore dei lavori Arch. per aver omesso di vigilare e di impartire CP_2 le opportune disposizioni in merito alle opere realizzate dalla società appaltatrice, nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente e per
l'effetto condannare in solido i convenuti al risarcimento della somma necessaria alla eliminazione dei vizi e delle difformità, individuata in euro 59.952 o della maggior somma che dovesse accertarsi in corso di causa stante l'aggravarsi dei vizi per il trascorrere del tempo, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da liquidarsi anche in via equitativa, come determinati in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Esponeva l'attore, a sostegno delle proprie richieste, che: -egli attore in data 21.7.2014 aveva stipulato contratto d'appalto con la cui aveva affidato la ristrutturazione edilizia Controparte_1 dell'immobile per civile abitazione di sua proprietà, sito in Marina di Pisa;
- il contratto di appalto conteneva il computo metrico dettagliato dei lavori che si era impegnato a Controparte_1 eseguire, comprendenti demolizioni, opere strutturali, nuove costruzioni, opere in cartongesso, tinteggiature, serramenti, opere di idraulico, opere di elettricista, opere di fabbro e fornitura elementi di arredo, per un totale preventivato di Euro 102.012,75; - in data 17.7.2014 era stata presentata pratica SCIA n. 2383/2014 presso il Comune di Pisa a firma del direttore dei lavori arch. CP_2
integrata il 9.9.2014 (pratica n.2941/2014); - in data 1.10.2015 era stata presentata al Comune
[...] di Pisa la comunicazione fine lavori avvenuta il 21.9.2015; - in data 29.7.2015 era stato redatto verbale di ultimazione di lavori da parte del direttore dei lavori arch. in seguito a sopralluogo CP_2 congiunto con la e il committente, effettuato in data 28.7.2015; - in sede di Controparte_1 sopralluogo egli attore aveva contestato a la presenza di difetti nelle opere Controparte_1 realizzate;
- in particolare, durante il sopralluogo si era riscontrata la presenza di estese macchie ocra sull'intera scalinata interna in marmo bianco, la mancanza della lamiera a chiusura delle canne fumarie esistenti, la necessità di verificare l'integrità del canale di gronda del pergolato esterno, la chiusura della porta a scomparsa tra camera e bagno, la chiusura della finestra della sala e il corretto funzionamento delle prese satellitari, la necessità di riparare o sostituire il vetro della finestra delle scale, di sostituire le griglie alle due luci di bagno e locale armadi, la crimpatura delle prese ethernet nelle placche a muro non collegate e la revisione della verniciatura del parapetto esterno;
- egli, in qualità di committente, aveva sempre provveduto a pagare secondo le scadenze Controparte_1 previste, provvedendo a corrispondere regolarmente anche la fattura in scadenza a fine luglio 2015 e raggiungendo, così, un totale versato in un anno di euro 106.781,39; - in data 3 agosto 2015 aveva comunicato via mail a il persistente malfunzionamento della caldaia, segnalando Controparte_1 che venisse aggiunto alla lista dei vizi di cui al verbale di sopralluogo congiunto;
- il 4.5.2016 aveva contestato anche via mail, a i seguenti vizi: il mancato funzionamento Controparte_1 dell'impianto di riscaldamento, la presenza di ruggine sulle griglie in ghisa del sottotetto,
l'impossibilità di mantenere chiusi i tappi delle scatole di derivazione e una presa a muro perchè gli scassi e i fori per le viti non erano stati fatti a misura, le crepe sulle mattonelle in graniglia del pavimento del piano terra vicino al portone e l'allargamento delle fughe, la caduta dell'intonaco per l'umidita; - in seguito all'emergere di questi nuovi difetti e all'inerzia di egli Controparte_1 aveva incaricato un proprio tecnico, ing. di redigere una consulenza che Persona_2 evidenziasse lo stato di fatto dell'abitazione, la quale aveva accertato l'esistenza di vizi costruttivi e di progettazione;
- egli aveva quindi introdotto ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art, 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Pisa (RG 5611/2016); in sede della CTU preventiva era emerso che la società appaltatrice non aveva realizzato a regola d'arte le opere di ristrutturazione cui si era impegnata, sussistendo tutti i vizi contestati;
- in merito ai vizi presentati dalle opere realizzate esisteva anche una responsabilità del Direttore dei lavori arch. , quale supervisore CP_2 dell'intero cantiere;
il CTU aveva quantificato i costi per l'eliminazione di tutti i vizi riscontrati in €
59.952,00; - per tali vizi egli aveva goduto in maniera ridotta dell'immobile, subendo disagi abitativi e costi ulteriori per l'acquisto di metodi di riscaldamento alternativi.
Il concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata la responsabilità di Parte_1 Controparte_1 per le difformità, i vizi e/o i difetti riscontrati nella realizzazione dell'opera, nonché la
[...] responsabilità dell'arch. per essersi reso inadempiente rispetto all'incarico conferitogli, non CP_2 avendo egli prestato la dovuta sorveglianza e controllo sull'opera realizzata e, per l'effetto, che i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento delle somme occorrenti per l'eliminazione delle riscontrate difformità, vizi e difetti, così come quantificati in sede di procedimento di istruzione preventiva, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
In data 24.12.2019 si costituiva , contestando quanto dedotto da controparte in ordine CP_2 all'imputazione di responsabilità nei suoi confronti
Eccepiva, in particolare, il - la prescrizione dell'azione nei suoi confronti poiché, a seguito CP_2 del verbale di chiusura lavori e accettazione, la prima contestazione nei suoi confronti quale direttore dei lavori era stata mossa dall'attore solo con l'atto di citazione;
- la non opponibilità, nei suoi confronti, di quanto emerso nel procedimento di istruzione preventiva, al quale egli era rimasto estraneo;
- l'inesistenza di qualsivoglia sua responsabilità in relazione al vizio attinente l'impianto di riscaldamento, in quanto la progettazione del riscaldamento era esplicitamente esclusa dal suo incarico professionale.
Per tali ragioni chiedeva la reiezione della domanda di parte attrice nei suoi confronti e la condanna dell'attore alle spese.
In data 27.12.2019 si costituiva, a sua volta, la quale instava per il rigetto della Controparte_1 domanda, eccependo come essa convenuta mai avesse riconosciuto i vizi lamentati da parte attrice;
contestava, in particolare, l'esclusiva imputazione dei vizi, evidenziando come nel cantiere lavorassero in contemporanea altre ditte;
in relazione all'impianto di riscaldamento eccepiva la decadenza dell'attore dalla garanzia dei vizi in quanto denunciati oltre i 60 giorni dalla scoperta.
Completata l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza in data 16.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali correlati ai vizi affliggenti l'immobile di proprietà dell'odierno attore e imputabili, a detta di quest'ultimo, all'esecuzione non a regola d'arte delle opere da lui appaltate alla Controparte_1
danni in relazione ai quali sarebbe prospettabile, sempre secondo la prospettazione attorea, una
[...] responsabilità solidale della società appaltatrice e del direttore dei lavori arch. , tenuto CP_2 alla supervisione dei lavori de quibus. CP_ A sostegno della propria domanda parte attrice ha rappresentato di aver denunciato alla convenuta i vizi riscontrati a seguito dei lavori eseguiti da quest'ultima sotto la direzione dell'arch.
anch'egli convenuto, e che tali vizi sono stati accertati a mezzo della consulenza tecnica CP_2
d'ufficio espletata nel procedimento di istruzione preventiva introdotto, dall'odierno istante, dinanzi al Tribunale di Pisa (R.G. n. 5611/2016).
Di contro la società convenuta ha eccepito la mancanza di prova dell'imputabilità, ad essa appaltatrice, dei suddetti vizi, assumendo che nel cantiere avevano lavorato anche altre ditte esterne, incaricate direttamente dal laddove, in ordine ai vizi attinenti all'impianto di Parte_1 riscaldamento, ha eccepito la decadenza del committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c., avendo questi denunciato tali vizi ben oltre i sessanta giorni dalla scoperta degli stessi.
L'arch. , evocato anch'egli in giudizio poiché asseritamente responsabile, in solido con CP_2 la dei danni lamentati dal in quanto direttore dei lavori, ha invece Controparte_1 Parte_1 eccepito in primis non essere a lui opponibile quanto emerso in sede di ATP, nonché la prescrizione dell'azione nei suoi confronti e la non imputabilità, a lui convenuto, dei vizi attinenti all'impianto di riscaldamento per essere la progettazione ed esecuzione dello stesso era espressamente esclusa nella sua lettera di incarico.
Ciò posto, è da rilevare che nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 5611/2016
Tribunale di Pisa) introdotto da parte attrice al fine di verificare l'esistenza dei vizi denunciati nonché gli eventuali costi per la loro eliminazione, il nominato C.T.U. ha in effetti accertato l'esistenza dei suddetti vizi e indicato i lavori e i costi necessari per ovviare agli stessi.
Nella relazione dell'ausiliario si rinviene, infatti, l'elenco puntuale e dettagliato degli interventi da eseguire nonché il costo degli stessi (cfr. doc. 19 allegato all'atto di citazione)
Orbene, poiché il CTU -le conclusioni rassegnate dal quale devono essere condivise in toto in quanto scaturite da accertamenti puntuali ed esaustivi nonché coerenti e immuni da vizi logici o metodologici apparenti-, oltre ad aver accertato l'esistenza dei vizi lamentati dall'attore, ha nel contempo evidenziato come gli stessi derivino da errori progettuali o di esecuzione (almeno in alcuni casi, quale per esempio l'impianto di riscaldamento), deve ritenersi appurata la responsabilità di Controparte_1 per non aver eseguito a regola d'arte le opere ad essa appaltate, con conseguente diritto di parte
[...] attrice di essere risarcita dei danni causati da tale inadempimento contrattuale.
Né rilevano, in contrario, le molteplici eccezioni sollevate dalla società convenuta, essendo le stesse infondate per le ragioni che si vengono a esporre.
Circa, in primo luogo, l'eccepita decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per la tardiva denuncia del vizio attinente all'impianto di riscaldamento, va ricordato che l'art. 1667, comma terzo c.c. dispone che la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera appaltata si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell'opera ultimata.
Occorre peraltro distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera, potendone conseguire solo in tal caso l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità della stessa e il suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. 19019/2017; Cass. 15711/2013).
E, in effetti, la Suprema Corte ha statuito che la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'art. 1665, comma terzo, c.c.), liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass. 2991/1962; Cass. 444/1962;
Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970, nonché, da ultimo, Cass. n. 22649/2025)). Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non dalle eventuali consegne parziali (Cass. 1788/2009; Cass. 18409/2025).
Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi avvenuta a far tempo dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (Cass. n. 22649/2025)
Ora, nel caso in esame i lavori di cui trattasi sono terminati con il sopralluogo del 28.07.2015, e in tale sede il committente ha avanzato una serie di contestazioni nei confronti della ditta appaltatrice;
mentre solo in data 04.05.2016 è stato formalmente contestato, al costruttore, anche il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
Va tuttavia evidenziato, riguardo alla presunta tardività della contestazione del vizio da ultimo indicato, che l'attore, dopo aver trascorso il primo inverno nella nuova abitazione, ha potuto constatare come l'impianto di riscaldamento non raggiungesse mai temperature elevate, e ha ritenuto necessario l'intervento di un tecnico al fine di individuare l'eventuale causa del malfunzionamento dell'impianto. Solo, quindi, a seguito di accertamenti tecnici ad opera di un professionista parte attrice ha potuto constatare, con piena cognizione di causa, l'effettiva esistenza di un vizio dell'impianto e l'ascrivibilità di tale difetto al lavoro non correttamente eseguito dalla società appaltatrice. Tale accertamento è stato poi confermato e verificato in sede di procedimento di istruzione preventiva.
Ne discende che, proprio per la tipologia del vizio da ultimo indicato, tale da non consentirne la compiuta rilevazione se non attraverso un'indagine tecnica specifica, l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c., formulata dalla si rivela priva di pregio, dovendosi Controparte_1 nella specie individuare il giorno della scoperta del vizio occulto (in quanto tecnico e progettuale), dal quale far decorrere il termine di sessanta giorni previsto per la denuncia del vizio medesimo, nella data di deposito della relazione del CTU nel procedimento R.G. n. 5611/2016.
In ordine, poi, alle eccezioni della società convenuta attinenti ai singoli lavori contestati da parte attrice, le stesse devono ritenersi superate dagli esiti puntuali, esaurienti e logici della consulenza tecnica preventiva.
Giova ricordare, riguardo al riparto dell'onere probatorio, che, allorquando venga dedotto l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore della prestazione che agisce in giudizio può limitarsi a provare la fonte del proprio diritto (nella specie il contratto di appalto) e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre l'onere di provare il corretto adempimento o l'ascrivibilità dell'inadempimento a una causa a sé non imputabile grava sul debitore. Tali regole operano anche in materia di contratto di prestazione d'opera e di appalto, là dove le disposizioni particolari dettate per la disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera riguardano solo i termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano alle regole generali sull'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive.
Nel caso di specie il committente ha prodotto il contratto di appalto, allegando l'inadempimento delle controparti e, nello specifico, i vizi e le difformità delle opere realizzate.
Di contro, la ha eccepito che determinati vizi potrebbero essere stati causati dalle Controparte_1 altre ditte esterne presenti sul cantiere e incaricate direttamente dall'attore, nonché la mancata pattuizione di alcune lavorazioni oggetto di contestazione.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Circa la prima di esse (vizi imputabili all'operato di altre imprese), deve notarsi come la stessa sia rimasta sfornita di adeguati riscontri, non avendo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi consentito di acquisire elementi idonei a supportare l'assunto della società convenuta.
Quanto alla seconda eccezione (lavori non presenti nel computo metrico), è da rilevare come l'effettuazione delle suddette lavorazioni sia stata accertata dal CTU nominato in sede di procedimento di istruzione preventiva e le stesse siano state ritenute attinenti all'incarico ricevuto ed eseguito da mentre, in merito alle “griglie delle luci nel locale armadio e del Controparte_1 bagno” (punto n. 6 della relazione del CTU), la società appaltatrice ha solo eccepito che tale dicitura non era presente nel computo metrico, ma non ha mai negato di aver essa stessa compiuto tale lavorazione, risultata poi difettosa.
Da quanto sopra evidenziato emerge, pertanto, che la non ha assolto all'onere Controparte_1 probatorio dal quale era gravata, talchè alla luce dei suddetti esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di istruzione preventiva e della mancanza di prova in ordine alla non imputabilità all'appaltatrice dei vizi puntualmente riscontrati dal nominato ausiliario, quest'ultima deve essere ritenuta responsabile, nei confronti del committente, della non corretta esecuzione delle opere de quibus.
Venendo, a questo punto, all'esame della posizione di convenuto in qualità di CP_2 direttore dei lavori, va osservato quanto segue.
Il ha eccepito non essergli opponibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_2 nel procedimento di istruzione preventiva ante causam, essendo egli è rimasto estraneo a quest'ultimo.
Peraltro tale eccezione deve ritenersi superata alla luce di quanto rilevato, dall'allora G.I., in sede di ordinanza pronunciata all'udienza del 18.04.2024.
Come condivisibilmente puntualizzato in tale provvedimento è infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la relazione del CTU redatta e depositata in sede di procedimento di istruzione preventiva entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.
Del pari non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione del diritto azionato formulata, anch'essa, dal professionista convenuto.
E, invero, la domanda diretta a veder accertare la responsabilità professionale del soggetto incaricato della direzione dei lavori non è soggetta, diversamente da quella rivolta nei riguardi dell'appaltatore, ai termini di decadenza e prescrizione indicati nell'art. 1667 c.c., atteso che tale disposizione, come si evince agevolmente dalla collocazione sistematica della stessa, inserita all'interno della disciplina del contratto di appalto, nonché dal dato letterale, si riferisce esclusivamente ai rapporti tra committente e appaltatore.
Al direttore dei lavori non risultano nemmeno applicabili i termini di decadenza e prescrizione previsti, dall'art. 2226 c.c., con riferimento al contratto d'opera, poiché, come statuito dalla
Cassazione, "le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. -relativa all'azione di garanzia nei confronti del solo appaltatore- non possono estendersi alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Le responsabilità di questi ultimi, infatti, nascono da un contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. e sono, quindi, soggette alla prescrizione ordinaria" (cfr. Cass. n.12879/2011).
E ancora Cass. Sezioni Unite n. 15781/2005, secondo cui "Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art.
2230 dello stesso codice;
pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o
a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata". Le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno infatti stabilito che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno o dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori.
Con riferimento, pertanto, alla posizione del convenuto , non trovando applicazione CP_2 specifiche e derogatorie disposizioni, non può che operare l'ordinario termine decennale di prescrizione previsto, in via generale, dall'art. 2946 c.c..
Ciò chiarito, è evidente che nei confronti di detto convenuto il diritto fatto valere dal non Parte_1 può ritenersi prescritto, giacchè, anche a voler considerare come dies a quo di decorrenza di detto termine decennale le data di fine lavori -28 luglio 2015-, è di tutta evidenza che alla data della notifica dell'atto di citazione (24.09.2019) detto termine di prescrizione era ben lungi dall'essere maturato.
Deve, di contro, essere accolta l'eccezione, anch'essa formulata dal mediante la quale egli CP_2 assume l'assenza di una propria responsabilità in ordine ai vizi dell'impianto di riscaldamento.
E' pur vero, infatti, che il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo, relativamente all'esecuzione del contratto di appalto, che questi ritiene di non poter svolgere di persona: sì che egli ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, e deve di conseguenza essere ritenuto responsabile, in solido con l'appaltatore, per i danni subiti dal committente in dipendenza della non corretta esecuzione dell'opera (cfr., sul punto,
Cass. 18521/2016, secondo cui per la sussistenza di detta responsabilità solidale è sufficiente che le azioni o omissioni di entrambi i menzionati soggetti abbiano concorso, in modo efficiente, a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse: cfr., altresì, Cass. 22575/2022 la quale, nel ribadire la responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore dei lavori per i danni derivanti da vizi delle opere, ha statuito che tale responsabilità trova il suo fondamento nell'art. 2055 c.c., quando entrambi abbiano concorso, con azioni od omissioni, alla causazione del danno, ha sottolineato che le loro azioni -o inazioni- possono convergere nell'unico illecito extracontrattuale).
Da quanto testè precisato non discende, peraltro, una responsabilità solidale del direttore dei lavori anche per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto (Cass. 29331/2024)
Ora, nel caso in esame il convenuto ha dedotto che il suo incarico prevedeva esclusivamente la progettazione architettonica della ristrutturazione dell'immobile e la relativa direzione dei lavori.
E, in effetti, nella lettera di incarico-preventivo (datata 07.05.2014) (cfr. doc. 20 allegato all'atto di citazione) tra le prestazioni concordate e preventivate risulta esplicitamente esclusa (punto 8 del preventivo) la progettazione dell'impianto di riscaldamento.
L'estraneità del alla progettazione dell'impianto risulta, inoltre, comprovata anche dalla CP_2
“Dichiarazione di Conformità dell'impianto a regola d'arte” ex art. 7 D.M. n. 37/2008, che è stata rilasciata e sottoscritta soltanto dal legale rappresentante di e dal responsabile Controparte_1 tecnico arch. (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 dell'arch. Persona_3
. CP_2
Dal suddetto documento si evince, chiaramente, come progettazione ed esecuzione dell'impianto in questione siano state effettuate a cura dell'installatore (quindi la ditta appaltatrice), in assenza di progetto redatto da un tecnico esterno.
Ne discende che non è configurabile, in capo al la responsabilità per gli accertati vizi attinenti CP_2 all'impianto sopra menzionato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, nei confronti del predetto, per quanto attiene alle spese per il rifacimento dell'impianto medesimo (quantificate, dal CTU, in € 34.132,80 oltre IVA di legge).
Le rispettive responsabilità della e di in ordine ai danni lamentati Controparte_1 CP_2 da parte attrice devono, pertanto, ritenersi accertate nei termini e nei limiti sopra indicati e, segnatamente, le stesse devono ritenersi solidali soltanto per quanto concerne i danni diversi da quelli causati dalla errata progettazione ed esecuzione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile e, quindi, fino a concorrenza della somma di € 25.819,20 oltre IVA di legge, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei danni complessivi quantificati dal CTU (pari a € 59.952,00 oltre
IVA di legge) e quello dei danni derivanti da detta errata progettazione ed esecuzione (pari a €
34.132,80oltre IVA di legge).
Ne discende che, previa declaratoria -parimenti nei termini e nei limiti di cui sopra- della responsabilità delle parti convenute, nelle loro rispettive qualità di impresa appaltatrice e di direttore dei lavori, per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati da Parte_1
alla quest'ultima deve essere condannata, in solido con ,
[...] Controparte_1 CP_2
a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento danni, la suindicata somma di € 25.819,20 oltre
IVA di legge, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal
23.7.2018 (data della consulenza tecnica d'ufficio) fino a quella della presente decisione e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data della relazione del C.T.U. fino al saldo effettivo;
mentre la stessa deve essere altresì, condannata, Controparte_1 in via esclusiva, a corrispondere al sempre a titolo di ristoro dei menzionati danni, la Parte_1 somma di € 34.132,80 + IVA di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi come sopra.
Non può, invece, essere accolta la richiesta, parimenti avanzata dall'attore, di risarcimento del danno non patrimoniale, individuato nel disagio abitativo arrecato dal malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.
Deve infatti notarsi, in proposito, che Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ha puntualizzato che la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”: id est al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè -più precisamente- goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la 'perdita', deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato (Cass. n. 1931/17).
Ciò appurato, occorre quindi verificare se dal fatto illecito di cui è causa sia derivato l'attore, sotto il profilo personale, un pregiudizio di entità giuridicamente apprezzabile ad interessi costituzionalmente rilevanti, che abbiano dato causa al lamentato danno-conseguenza non patrimoniale, consistente nel danno al diritto alla salute e all'abitazione: non appare, infatti, fondata l'individuazione di un danno in re ipsa, insito nel mero altrui fatto illecito, essendo comunque richiesta al soggetto danneggiato la puntuale allegazione e la prova di profili di pregiudizio scaturiti a suo carico e causalmente connessi alla lesione subita, in nome dell'ormai affermato principio della necessità, ai fini dell'ottenimento della tutela risarcitoria, di un pregiudizio di entità superiore alla soglia di normale tollerabilità imposta dal principio solidaristico (Cass. SS.UU. n. 26972/08), nonché dell'ormai pacifica esclusione della sussistenza in re ipsa della prova del danno non patrimoniale risarcibile nella pur accertata lesione di un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass., n. 8421/11; Cass. n. 13614/11; Cass. n. 21865/13).
Tanto premesso, e venendo alla disamina del caso di specie, non può, in effetti, ritenersi adempiuto l'onere di allegazione e prova necessario alla dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio al diritto alla salute e all'abitazione dell'attore, sì che deve ribadirsi la non accoglibilità della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da questi avanzata.
Quanto alle spese di lite sostenute dall'attore, quelle del procedimento di istruzione preventiva ante causam -liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia, l'attività processuale in concreto espletata devono essere poste interamente a carico della in applicazione del Controparte_1 principio della soccombenza;
mentre per quanto concerne le spese del presente giudizio di cognizione ordinaria sostenute dal parimenti liquidate come in dispositivo secondo i parametri e i Parte_1 criteri sopra indicati, le stesse dovranno, in considerazione della diversa entità della soccombenza dei convenuti, essere poste a carico solidale di questi ultimi nella misura del 43 per cento e a carico della sola per il restante 57 per cento, con conseguente condanna dei convenuti al Controparte_1 pagamento, nei termini e nelle rispettive percentuali testè indicati, delle spese in questione.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
I) DICHIARA la in persona del suo legale rappresentante, e Controparte_1 responsabili, nelle loro rispettive qualità di impresa appaltatrice e di direttore dei CP_2 lavori nonché nei termini e nei limiti meglio precisati in motivazione, per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati, da alla Parte_1 Controparte_1
II) CONDANNA, per l'effetto, gli stessi in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, e in solido tra loro, a corrispondere a a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detta non corretta esecuzione delle opere appaltate, la somma di € 25.819,20 oltre IVA di legge, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 23.7.2018 fino a quella della presente decisione e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data della relazione del C.T.U. fino al saldo effettivo;
III) CONDANNA, altresì, la sola in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a corrispondere a sempre per la causale indicata ai punti Parte_1
I) e II) che precedono, la somma di € 34.132,80 oltre IVA di legge, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 23.7.2018 fino a quella della presente decisione e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data della relazione del C.T.U. fino al saldo effettivo;
IV) CONDANNA in persona del suo legale rappresentante, a Controparte_1 rifondere a le spese di lite del procedimento di istruzione preventiva Parte_2 ante causam n. 5611/2016 R.G., spese che liquida in € 3.827,00 per competenze ed € 406,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
V) PONE a carico solidale della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, e di nella misura del 43 per cento, e a carico della sola CP_2 [...] in persona del suo legale rappresentante, nella misura del restante 57 per cento, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di cognizione ordinaria, spese che liquida, per l'intero ammontare, in € 3.827,00 per competenze ed € 786,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, CONDANNANDO per l'effetto i convenuti al pagamento, nei termini e nelle rispettive percentuali testè indicati, delle spese in questione;
VI) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4022 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 17.06.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato a Ponsacco (PI) Largo della Pace n. 3, presso e nello studio dell'avv. Serena Galletti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- attore
e
(P.IVA/C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Aversa (CE) via Sandro Pertini n. 74, elettivamente domiciliata in Sant'Arpino
(CE) via Santa Maria a Piro n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Lampitelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuto
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in CP_2 CodiceFiscale_2
Pisa via S. Marta n. 78, elettivamente domiciliato in Pisa via Francesco Crispi n. 62 presso e nello studio dell'avv. Patrizia Pinto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuto
OGGETTO: Responsabilità per vizi di opera oggetto di contratto di appalto.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 6.3.2025 (quanto all'attore e alla convenuta e in data 5.3.2025 (quanto al convenuto . Controparte_1 CP_2
*******************
Breve excursus processuale Con atto di citazione notificato in data 24.09.2019 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, la in persona del suo legale rappresentante, e Controparte_1 CP_2 onde sentir accogliere, nei loro confronti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice
[...] adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per l'esistenza dei vizi e delle difformità che affliggono l'immobile di Controparte_3 proprietà dell'attore committente, sito in via Maiorca n. 18, Marina di Pisa, come elencati nel corpo del presente atto e nella CTU redatta dal perito Ing. in corso di ATP, nonché la Per_1 responsabilità del Direttore dei lavori Arch. per aver omesso di vigilare e di impartire CP_2 le opportune disposizioni in merito alle opere realizzate dalla società appaltatrice, nonché di controllare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente e per
l'effetto condannare in solido i convenuti al risarcimento della somma necessaria alla eliminazione dei vizi e delle difformità, individuata in euro 59.952 o della maggior somma che dovesse accertarsi in corso di causa stante l'aggravarsi dei vizi per il trascorrere del tempo, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da liquidarsi anche in via equitativa, come determinati in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Esponeva l'attore, a sostegno delle proprie richieste, che: -egli attore in data 21.7.2014 aveva stipulato contratto d'appalto con la cui aveva affidato la ristrutturazione edilizia Controparte_1 dell'immobile per civile abitazione di sua proprietà, sito in Marina di Pisa;
- il contratto di appalto conteneva il computo metrico dettagliato dei lavori che si era impegnato a Controparte_1 eseguire, comprendenti demolizioni, opere strutturali, nuove costruzioni, opere in cartongesso, tinteggiature, serramenti, opere di idraulico, opere di elettricista, opere di fabbro e fornitura elementi di arredo, per un totale preventivato di Euro 102.012,75; - in data 17.7.2014 era stata presentata pratica SCIA n. 2383/2014 presso il Comune di Pisa a firma del direttore dei lavori arch. CP_2
integrata il 9.9.2014 (pratica n.2941/2014); - in data 1.10.2015 era stata presentata al Comune
[...] di Pisa la comunicazione fine lavori avvenuta il 21.9.2015; - in data 29.7.2015 era stato redatto verbale di ultimazione di lavori da parte del direttore dei lavori arch. in seguito a sopralluogo CP_2 congiunto con la e il committente, effettuato in data 28.7.2015; - in sede di Controparte_1 sopralluogo egli attore aveva contestato a la presenza di difetti nelle opere Controparte_1 realizzate;
- in particolare, durante il sopralluogo si era riscontrata la presenza di estese macchie ocra sull'intera scalinata interna in marmo bianco, la mancanza della lamiera a chiusura delle canne fumarie esistenti, la necessità di verificare l'integrità del canale di gronda del pergolato esterno, la chiusura della porta a scomparsa tra camera e bagno, la chiusura della finestra della sala e il corretto funzionamento delle prese satellitari, la necessità di riparare o sostituire il vetro della finestra delle scale, di sostituire le griglie alle due luci di bagno e locale armadi, la crimpatura delle prese ethernet nelle placche a muro non collegate e la revisione della verniciatura del parapetto esterno;
- egli, in qualità di committente, aveva sempre provveduto a pagare secondo le scadenze Controparte_1 previste, provvedendo a corrispondere regolarmente anche la fattura in scadenza a fine luglio 2015 e raggiungendo, così, un totale versato in un anno di euro 106.781,39; - in data 3 agosto 2015 aveva comunicato via mail a il persistente malfunzionamento della caldaia, segnalando Controparte_1 che venisse aggiunto alla lista dei vizi di cui al verbale di sopralluogo congiunto;
- il 4.5.2016 aveva contestato anche via mail, a i seguenti vizi: il mancato funzionamento Controparte_1 dell'impianto di riscaldamento, la presenza di ruggine sulle griglie in ghisa del sottotetto,
l'impossibilità di mantenere chiusi i tappi delle scatole di derivazione e una presa a muro perchè gli scassi e i fori per le viti non erano stati fatti a misura, le crepe sulle mattonelle in graniglia del pavimento del piano terra vicino al portone e l'allargamento delle fughe, la caduta dell'intonaco per l'umidita; - in seguito all'emergere di questi nuovi difetti e all'inerzia di egli Controparte_1 aveva incaricato un proprio tecnico, ing. di redigere una consulenza che Persona_2 evidenziasse lo stato di fatto dell'abitazione, la quale aveva accertato l'esistenza di vizi costruttivi e di progettazione;
- egli aveva quindi introdotto ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art, 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Pisa (RG 5611/2016); in sede della CTU preventiva era emerso che la società appaltatrice non aveva realizzato a regola d'arte le opere di ristrutturazione cui si era impegnata, sussistendo tutti i vizi contestati;
- in merito ai vizi presentati dalle opere realizzate esisteva anche una responsabilità del Direttore dei lavori arch. , quale supervisore CP_2 dell'intero cantiere;
il CTU aveva quantificato i costi per l'eliminazione di tutti i vizi riscontrati in €
59.952,00; - per tali vizi egli aveva goduto in maniera ridotta dell'immobile, subendo disagi abitativi e costi ulteriori per l'acquisto di metodi di riscaldamento alternativi.
Il concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata la responsabilità di Parte_1 Controparte_1 per le difformità, i vizi e/o i difetti riscontrati nella realizzazione dell'opera, nonché la
[...] responsabilità dell'arch. per essersi reso inadempiente rispetto all'incarico conferitogli, non CP_2 avendo egli prestato la dovuta sorveglianza e controllo sull'opera realizzata e, per l'effetto, che i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento delle somme occorrenti per l'eliminazione delle riscontrate difformità, vizi e difetti, così come quantificati in sede di procedimento di istruzione preventiva, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
In data 24.12.2019 si costituiva , contestando quanto dedotto da controparte in ordine CP_2 all'imputazione di responsabilità nei suoi confronti
Eccepiva, in particolare, il - la prescrizione dell'azione nei suoi confronti poiché, a seguito CP_2 del verbale di chiusura lavori e accettazione, la prima contestazione nei suoi confronti quale direttore dei lavori era stata mossa dall'attore solo con l'atto di citazione;
- la non opponibilità, nei suoi confronti, di quanto emerso nel procedimento di istruzione preventiva, al quale egli era rimasto estraneo;
- l'inesistenza di qualsivoglia sua responsabilità in relazione al vizio attinente l'impianto di riscaldamento, in quanto la progettazione del riscaldamento era esplicitamente esclusa dal suo incarico professionale.
Per tali ragioni chiedeva la reiezione della domanda di parte attrice nei suoi confronti e la condanna dell'attore alle spese.
In data 27.12.2019 si costituiva, a sua volta, la quale instava per il rigetto della Controparte_1 domanda, eccependo come essa convenuta mai avesse riconosciuto i vizi lamentati da parte attrice;
contestava, in particolare, l'esclusiva imputazione dei vizi, evidenziando come nel cantiere lavorassero in contemporanea altre ditte;
in relazione all'impianto di riscaldamento eccepiva la decadenza dell'attore dalla garanzia dei vizi in quanto denunciati oltre i 60 giorni dalla scoperta.
Completata l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza in data 16.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali correlati ai vizi affliggenti l'immobile di proprietà dell'odierno attore e imputabili, a detta di quest'ultimo, all'esecuzione non a regola d'arte delle opere da lui appaltate alla Controparte_1
danni in relazione ai quali sarebbe prospettabile, sempre secondo la prospettazione attorea, una
[...] responsabilità solidale della società appaltatrice e del direttore dei lavori arch. , tenuto CP_2 alla supervisione dei lavori de quibus. CP_ A sostegno della propria domanda parte attrice ha rappresentato di aver denunciato alla convenuta i vizi riscontrati a seguito dei lavori eseguiti da quest'ultima sotto la direzione dell'arch.
anch'egli convenuto, e che tali vizi sono stati accertati a mezzo della consulenza tecnica CP_2
d'ufficio espletata nel procedimento di istruzione preventiva introdotto, dall'odierno istante, dinanzi al Tribunale di Pisa (R.G. n. 5611/2016).
Di contro la società convenuta ha eccepito la mancanza di prova dell'imputabilità, ad essa appaltatrice, dei suddetti vizi, assumendo che nel cantiere avevano lavorato anche altre ditte esterne, incaricate direttamente dal laddove, in ordine ai vizi attinenti all'impianto di Parte_1 riscaldamento, ha eccepito la decadenza del committente dalla garanzia ex art. 1667 c.c., avendo questi denunciato tali vizi ben oltre i sessanta giorni dalla scoperta degli stessi.
L'arch. , evocato anch'egli in giudizio poiché asseritamente responsabile, in solido con CP_2 la dei danni lamentati dal in quanto direttore dei lavori, ha invece Controparte_1 Parte_1 eccepito in primis non essere a lui opponibile quanto emerso in sede di ATP, nonché la prescrizione dell'azione nei suoi confronti e la non imputabilità, a lui convenuto, dei vizi attinenti all'impianto di riscaldamento per essere la progettazione ed esecuzione dello stesso era espressamente esclusa nella sua lettera di incarico.
Ciò posto, è da rilevare che nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva (R.G. n. 5611/2016
Tribunale di Pisa) introdotto da parte attrice al fine di verificare l'esistenza dei vizi denunciati nonché gli eventuali costi per la loro eliminazione, il nominato C.T.U. ha in effetti accertato l'esistenza dei suddetti vizi e indicato i lavori e i costi necessari per ovviare agli stessi.
Nella relazione dell'ausiliario si rinviene, infatti, l'elenco puntuale e dettagliato degli interventi da eseguire nonché il costo degli stessi (cfr. doc. 19 allegato all'atto di citazione)
Orbene, poiché il CTU -le conclusioni rassegnate dal quale devono essere condivise in toto in quanto scaturite da accertamenti puntuali ed esaustivi nonché coerenti e immuni da vizi logici o metodologici apparenti-, oltre ad aver accertato l'esistenza dei vizi lamentati dall'attore, ha nel contempo evidenziato come gli stessi derivino da errori progettuali o di esecuzione (almeno in alcuni casi, quale per esempio l'impianto di riscaldamento), deve ritenersi appurata la responsabilità di Controparte_1 per non aver eseguito a regola d'arte le opere ad essa appaltate, con conseguente diritto di parte
[...] attrice di essere risarcita dei danni causati da tale inadempimento contrattuale.
Né rilevano, in contrario, le molteplici eccezioni sollevate dalla società convenuta, essendo le stesse infondate per le ragioni che si vengono a esporre.
Circa, in primo luogo, l'eccepita decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per la tardiva denuncia del vizio attinente all'impianto di riscaldamento, va ricordato che l'art. 1667, comma terzo c.c. dispone che la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera appaltata si prescrive nel termine di due anni dalla consegna dell'opera ultimata.
Occorre peraltro distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce attività puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera, potendone conseguire solo in tal caso l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità della stessa e il suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. 19019/2017; Cass. 15711/2013).
E, in effetti, la Suprema Corte ha statuito che la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'art. 1665, comma terzo, c.c.), liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959; Cass. 2991/1962; Cass. 444/1962;
Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970, nonché, da ultimo, Cass. n. 22649/2025)). Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non dalle eventuali consegne parziali (Cass. 1788/2009; Cass. 18409/2025).
Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi avvenuta a far tempo dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito (Cass. n. 22649/2025)
Ora, nel caso in esame i lavori di cui trattasi sono terminati con il sopralluogo del 28.07.2015, e in tale sede il committente ha avanzato una serie di contestazioni nei confronti della ditta appaltatrice;
mentre solo in data 04.05.2016 è stato formalmente contestato, al costruttore, anche il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento.
Va tuttavia evidenziato, riguardo alla presunta tardività della contestazione del vizio da ultimo indicato, che l'attore, dopo aver trascorso il primo inverno nella nuova abitazione, ha potuto constatare come l'impianto di riscaldamento non raggiungesse mai temperature elevate, e ha ritenuto necessario l'intervento di un tecnico al fine di individuare l'eventuale causa del malfunzionamento dell'impianto. Solo, quindi, a seguito di accertamenti tecnici ad opera di un professionista parte attrice ha potuto constatare, con piena cognizione di causa, l'effettiva esistenza di un vizio dell'impianto e l'ascrivibilità di tale difetto al lavoro non correttamente eseguito dalla società appaltatrice. Tale accertamento è stato poi confermato e verificato in sede di procedimento di istruzione preventiva.
Ne discende che, proprio per la tipologia del vizio da ultimo indicato, tale da non consentirne la compiuta rilevazione se non attraverso un'indagine tecnica specifica, l'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c., formulata dalla si rivela priva di pregio, dovendosi Controparte_1 nella specie individuare il giorno della scoperta del vizio occulto (in quanto tecnico e progettuale), dal quale far decorrere il termine di sessanta giorni previsto per la denuncia del vizio medesimo, nella data di deposito della relazione del CTU nel procedimento R.G. n. 5611/2016.
In ordine, poi, alle eccezioni della società convenuta attinenti ai singoli lavori contestati da parte attrice, le stesse devono ritenersi superate dagli esiti puntuali, esaurienti e logici della consulenza tecnica preventiva.
Giova ricordare, riguardo al riparto dell'onere probatorio, che, allorquando venga dedotto l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore della prestazione che agisce in giudizio può limitarsi a provare la fonte del proprio diritto (nella specie il contratto di appalto) e ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre l'onere di provare il corretto adempimento o l'ascrivibilità dell'inadempimento a una causa a sé non imputabile grava sul debitore. Tali regole operano anche in materia di contratto di prestazione d'opera e di appalto, là dove le disposizioni particolari dettate per la disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera riguardano solo i termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano alle regole generali sull'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive.
Nel caso di specie il committente ha prodotto il contratto di appalto, allegando l'inadempimento delle controparti e, nello specifico, i vizi e le difformità delle opere realizzate.
Di contro, la ha eccepito che determinati vizi potrebbero essere stati causati dalle Controparte_1 altre ditte esterne presenti sul cantiere e incaricate direttamente dall'attore, nonché la mancata pattuizione di alcune lavorazioni oggetto di contestazione.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Circa la prima di esse (vizi imputabili all'operato di altre imprese), deve notarsi come la stessa sia rimasta sfornita di adeguati riscontri, non avendo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi consentito di acquisire elementi idonei a supportare l'assunto della società convenuta.
Quanto alla seconda eccezione (lavori non presenti nel computo metrico), è da rilevare come l'effettuazione delle suddette lavorazioni sia stata accertata dal CTU nominato in sede di procedimento di istruzione preventiva e le stesse siano state ritenute attinenti all'incarico ricevuto ed eseguito da mentre, in merito alle “griglie delle luci nel locale armadio e del Controparte_1 bagno” (punto n. 6 della relazione del CTU), la società appaltatrice ha solo eccepito che tale dicitura non era presente nel computo metrico, ma non ha mai negato di aver essa stessa compiuto tale lavorazione, risultata poi difettosa.
Da quanto sopra evidenziato emerge, pertanto, che la non ha assolto all'onere Controparte_1 probatorio dal quale era gravata, talchè alla luce dei suddetti esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di istruzione preventiva e della mancanza di prova in ordine alla non imputabilità all'appaltatrice dei vizi puntualmente riscontrati dal nominato ausiliario, quest'ultima deve essere ritenuta responsabile, nei confronti del committente, della non corretta esecuzione delle opere de quibus.
Venendo, a questo punto, all'esame della posizione di convenuto in qualità di CP_2 direttore dei lavori, va osservato quanto segue.
Il ha eccepito non essergli opponibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_2 nel procedimento di istruzione preventiva ante causam, essendo egli è rimasto estraneo a quest'ultimo.
Peraltro tale eccezione deve ritenersi superata alla luce di quanto rilevato, dall'allora G.I., in sede di ordinanza pronunciata all'udienza del 18.04.2024.
Come condivisibilmente puntualizzato in tale provvedimento è infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la relazione del CTU redatta e depositata in sede di procedimento di istruzione preventiva entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.
Del pari non meritevole di accoglimento è l'eccezione di prescrizione del diritto azionato formulata, anch'essa, dal professionista convenuto.
E, invero, la domanda diretta a veder accertare la responsabilità professionale del soggetto incaricato della direzione dei lavori non è soggetta, diversamente da quella rivolta nei riguardi dell'appaltatore, ai termini di decadenza e prescrizione indicati nell'art. 1667 c.c., atteso che tale disposizione, come si evince agevolmente dalla collocazione sistematica della stessa, inserita all'interno della disciplina del contratto di appalto, nonché dal dato letterale, si riferisce esclusivamente ai rapporti tra committente e appaltatore.
Al direttore dei lavori non risultano nemmeno applicabili i termini di decadenza e prescrizione previsti, dall'art. 2226 c.c., con riferimento al contratto d'opera, poiché, come statuito dalla
Cassazione, "le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. -relativa all'azione di garanzia nei confronti del solo appaltatore- non possono estendersi alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Le responsabilità di questi ultimi, infatti, nascono da un contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. e sono, quindi, soggette alla prescrizione ordinaria" (cfr. Cass. n.12879/2011).
E ancora Cass. Sezioni Unite n. 15781/2005, secondo cui "Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art.
2230 dello stesso codice;
pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell'applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione - priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista - fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato: e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o
a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata". Le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno infatti stabilito che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno o dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori.
Con riferimento, pertanto, alla posizione del convenuto , non trovando applicazione CP_2 specifiche e derogatorie disposizioni, non può che operare l'ordinario termine decennale di prescrizione previsto, in via generale, dall'art. 2946 c.c..
Ciò chiarito, è evidente che nei confronti di detto convenuto il diritto fatto valere dal non Parte_1 può ritenersi prescritto, giacchè, anche a voler considerare come dies a quo di decorrenza di detto termine decennale le data di fine lavori -28 luglio 2015-, è di tutta evidenza che alla data della notifica dell'atto di citazione (24.09.2019) detto termine di prescrizione era ben lungi dall'essere maturato.
Deve, di contro, essere accolta l'eccezione, anch'essa formulata dal mediante la quale egli CP_2 assume l'assenza di una propria responsabilità in ordine ai vizi dell'impianto di riscaldamento.
E' pur vero, infatti, che il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo, relativamente all'esecuzione del contratto di appalto, che questi ritiene di non poter svolgere di persona: sì che egli ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, e deve di conseguenza essere ritenuto responsabile, in solido con l'appaltatore, per i danni subiti dal committente in dipendenza della non corretta esecuzione dell'opera (cfr., sul punto,
Cass. 18521/2016, secondo cui per la sussistenza di detta responsabilità solidale è sufficiente che le azioni o omissioni di entrambi i menzionati soggetti abbiano concorso, in modo efficiente, a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse: cfr., altresì, Cass. 22575/2022 la quale, nel ribadire la responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore dei lavori per i danni derivanti da vizi delle opere, ha statuito che tale responsabilità trova il suo fondamento nell'art. 2055 c.c., quando entrambi abbiano concorso, con azioni od omissioni, alla causazione del danno, ha sottolineato che le loro azioni -o inazioni- possono convergere nell'unico illecito extracontrattuale).
Da quanto testè precisato non discende, peraltro, una responsabilità solidale del direttore dei lavori anche per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto (Cass. 29331/2024)
Ora, nel caso in esame il convenuto ha dedotto che il suo incarico prevedeva esclusivamente la progettazione architettonica della ristrutturazione dell'immobile e la relativa direzione dei lavori.
E, in effetti, nella lettera di incarico-preventivo (datata 07.05.2014) (cfr. doc. 20 allegato all'atto di citazione) tra le prestazioni concordate e preventivate risulta esplicitamente esclusa (punto 8 del preventivo) la progettazione dell'impianto di riscaldamento.
L'estraneità del alla progettazione dell'impianto risulta, inoltre, comprovata anche dalla CP_2
“Dichiarazione di Conformità dell'impianto a regola d'arte” ex art. 7 D.M. n. 37/2008, che è stata rilasciata e sottoscritta soltanto dal legale rappresentante di e dal responsabile Controparte_1 tecnico arch. (cfr. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 dell'arch. Persona_3
. CP_2
Dal suddetto documento si evince, chiaramente, come progettazione ed esecuzione dell'impianto in questione siano state effettuate a cura dell'installatore (quindi la ditta appaltatrice), in assenza di progetto redatto da un tecnico esterno.
Ne discende che non è configurabile, in capo al la responsabilità per gli accertati vizi attinenti CP_2 all'impianto sopra menzionato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, nei confronti del predetto, per quanto attiene alle spese per il rifacimento dell'impianto medesimo (quantificate, dal CTU, in € 34.132,80 oltre IVA di legge).
Le rispettive responsabilità della e di in ordine ai danni lamentati Controparte_1 CP_2 da parte attrice devono, pertanto, ritenersi accertate nei termini e nei limiti sopra indicati e, segnatamente, le stesse devono ritenersi solidali soltanto per quanto concerne i danni diversi da quelli causati dalla errata progettazione ed esecuzione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile e, quindi, fino a concorrenza della somma di € 25.819,20 oltre IVA di legge, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo dei danni complessivi quantificati dal CTU (pari a € 59.952,00 oltre
IVA di legge) e quello dei danni derivanti da detta errata progettazione ed esecuzione (pari a €
34.132,80oltre IVA di legge).
Ne discende che, previa declaratoria -parimenti nei termini e nei limiti di cui sopra- della responsabilità delle parti convenute, nelle loro rispettive qualità di impresa appaltatrice e di direttore dei lavori, per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati da Parte_1
alla quest'ultima deve essere condannata, in solido con ,
[...] Controparte_1 CP_2
a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento danni, la suindicata somma di € 25.819,20 oltre
IVA di legge, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal
23.7.2018 (data della consulenza tecnica d'ufficio) fino a quella della presente decisione e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data della relazione del C.T.U. fino al saldo effettivo;
mentre la stessa deve essere altresì, condannata, Controparte_1 in via esclusiva, a corrispondere al sempre a titolo di ristoro dei menzionati danni, la Parte_1 somma di € 34.132,80 + IVA di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi come sopra.
Non può, invece, essere accolta la richiesta, parimenti avanzata dall'attore, di risarcimento del danno non patrimoniale, individuato nel disagio abitativo arrecato dal malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.
Deve infatti notarsi, in proposito, che Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 ha puntualizzato che la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”: id est al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè -più precisamente- goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la 'perdita', deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato (Cass. n. 1931/17).
Ciò appurato, occorre quindi verificare se dal fatto illecito di cui è causa sia derivato l'attore, sotto il profilo personale, un pregiudizio di entità giuridicamente apprezzabile ad interessi costituzionalmente rilevanti, che abbiano dato causa al lamentato danno-conseguenza non patrimoniale, consistente nel danno al diritto alla salute e all'abitazione: non appare, infatti, fondata l'individuazione di un danno in re ipsa, insito nel mero altrui fatto illecito, essendo comunque richiesta al soggetto danneggiato la puntuale allegazione e la prova di profili di pregiudizio scaturiti a suo carico e causalmente connessi alla lesione subita, in nome dell'ormai affermato principio della necessità, ai fini dell'ottenimento della tutela risarcitoria, di un pregiudizio di entità superiore alla soglia di normale tollerabilità imposta dal principio solidaristico (Cass. SS.UU. n. 26972/08), nonché dell'ormai pacifica esclusione della sussistenza in re ipsa della prova del danno non patrimoniale risarcibile nella pur accertata lesione di un diritto inviolabile della persona (cfr. Cass., n. 8421/11; Cass. n. 13614/11; Cass. n. 21865/13).
Tanto premesso, e venendo alla disamina del caso di specie, non può, in effetti, ritenersi adempiuto l'onere di allegazione e prova necessario alla dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio al diritto alla salute e all'abitazione dell'attore, sì che deve ribadirsi la non accoglibilità della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da questi avanzata.
Quanto alle spese di lite sostenute dall'attore, quelle del procedimento di istruzione preventiva ante causam -liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia, l'attività processuale in concreto espletata devono essere poste interamente a carico della in applicazione del Controparte_1 principio della soccombenza;
mentre per quanto concerne le spese del presente giudizio di cognizione ordinaria sostenute dal parimenti liquidate come in dispositivo secondo i parametri e i Parte_1 criteri sopra indicati, le stesse dovranno, in considerazione della diversa entità della soccombenza dei convenuti, essere poste a carico solidale di questi ultimi nella misura del 43 per cento e a carico della sola per il restante 57 per cento, con conseguente condanna dei convenuti al Controparte_1 pagamento, nei termini e nelle rispettive percentuali testè indicati, delle spese in questione.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
I) DICHIARA la in persona del suo legale rappresentante, e Controparte_1 responsabili, nelle loro rispettive qualità di impresa appaltatrice e di direttore dei CP_2 lavori nonché nei termini e nei limiti meglio precisati in motivazione, per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati, da alla Parte_1 Controparte_1
II) CONDANNA, per l'effetto, gli stessi in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, e in solido tra loro, a corrispondere a a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detta non corretta esecuzione delle opere appaltate, la somma di € 25.819,20 oltre IVA di legge, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 23.7.2018 fino a quella della presente decisione e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data della relazione del C.T.U. fino al saldo effettivo;
III) CONDANNA, altresì, la sola in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a corrispondere a sempre per la causale indicata ai punti Parte_1
I) e II) che precedono, la somma di € 34.132,80 oltre IVA di legge, maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 23.7.2018 fino a quella della presente decisione e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data della relazione del C.T.U. fino al saldo effettivo;
IV) CONDANNA in persona del suo legale rappresentante, a Controparte_1 rifondere a le spese di lite del procedimento di istruzione preventiva Parte_2 ante causam n. 5611/2016 R.G., spese che liquida in € 3.827,00 per competenze ed € 406,50 per esborsi, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
V) PONE a carico solidale della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, e di nella misura del 43 per cento, e a carico della sola CP_2 [...] in persona del suo legale rappresentante, nella misura del restante 57 per cento, Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di cognizione ordinaria, spese che liquida, per l'intero ammontare, in € 3.827,00 per competenze ed € 786,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge, CONDANNANDO per l'effetto i convenuti al pagamento, nei termini e nelle rispettive percentuali testè indicati, delle spese in questione;
VI) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, il 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza