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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. POSILLIPO Parte_1
CARMELA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SGAMBATO NELLO e CP_1 dell'avv. GOLINO FRANCESCA, i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
AVV. , in qualità di Curatrice speciale della minore , nata il Controparte_2 Persona_1
24/12/2018 in Castel Volturno (CE)
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/07/2023, la ricorrente, premesso: - di aver intrattenuto una relazione
1 sentimentale more uxorio con il resistente;
- che, dalla loro unione è nata una figlia Per_1
(24/12/2018), legalmente riconosciuta dal resistente;
- che la relazione tra l'istante e il giungeva CP_1 al termine a causa della condotta inaccettabile del resistente, il quale veniva arrestato e detenuto per uso e spaccio di droghe;
- che quest'ultimo si è sempre disinteressato del mantenimento della figlia minore;
- che, per tali motivi, l'odierna ricorrente ricorreva all'intestato Tribunale al fine di stabilire le condizioni dell'affido della minore;
- che all'esito del predetto procedimento il Tribunale recepiva l'accordo raggiunto dalle parti circa la regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore. Tanto premesso, l'istante ha riferito che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi
(meglio specificati in ricorso) tali da rendere necessaria la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore, disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la stessa e condannarsi il resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente e della figlia minore.
Con comparsa di risposta, il resistente, contestate le avverse deduzioni, si è opposto alla domanda della ricorrente e ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso lo stesso.
All'udienza del 07/08/2023 le parti raggiungevano un accordo provvisorio sul diritto di visita del padre e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa veniva rinviata in prosieguo.
In corso di giudizio, acquisite le relazioni dei SS delegati, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU.
Si costituiva la Curatrice Speciale, avv. , la quale ha esposto: - che, gli incontri tra il Controparte_2 padre e la figlia minore si svolgono in forma assistita a far data dall'estate del 2023; - che, durante i colloqui con la stessa, la minore ha espresso forte desiderio di trascorrere più tempo col papà al di fuori della ludoteca comunale dove si svolgono gli incontri assistiti;
- che, il resistente ha attuato tutte le prescrizioni imposte dal Tribunale (esami tossicologici al Sert e visite psicologiche all'Asl) con esito positivo;
- che anche la madre non si è opposta ad una graduale liberalizzazione degli incontri tra il padre e la figlia. Tanto premesso ha chiesto la graduale liberalizzazione degli incontri tra il padre e la figlia minore, allo stato svolti in forma assistita.
Acquisite le relazioni dei SS delegati, all'udienza del 21/10/2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- conferma dell'affido condiviso della figlia minore , con collocazione presso la madre;
Per_1
- diritto di visita del padre: due pomeriggi a settimana, da individuarsi previo accordo delle parti (in caso di disaccordo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 e weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con possibilità di pernotto presso il padre anche infrasettimanale;
festività Natalizie ad anni alterni, il 24 o il
2 25 dicembre e il 31 dicembre o 1 gennaio, Pasqua o Lunedì in Albis ad anni alterni;
tre settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- fatto salvo ogni diverso accordo non pregiudizievole per la minore.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni già in essere, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. POSILLIPO Parte_1
CARMELA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SGAMBATO NELLO e CP_1 dell'avv. GOLINO FRANCESCA, i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
AVV. , in qualità di Curatrice speciale della minore , nata il Controparte_2 Persona_1
24/12/2018 in Castel Volturno (CE)
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/07/2023, la ricorrente, premesso: - di aver intrattenuto una relazione
1 sentimentale more uxorio con il resistente;
- che, dalla loro unione è nata una figlia Per_1
(24/12/2018), legalmente riconosciuta dal resistente;
- che la relazione tra l'istante e il giungeva CP_1 al termine a causa della condotta inaccettabile del resistente, il quale veniva arrestato e detenuto per uso e spaccio di droghe;
- che quest'ultimo si è sempre disinteressato del mantenimento della figlia minore;
- che, per tali motivi, l'odierna ricorrente ricorreva all'intestato Tribunale al fine di stabilire le condizioni dell'affido della minore;
- che all'esito del predetto procedimento il Tribunale recepiva l'accordo raggiunto dalle parti circa la regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia minore. Tanto premesso, l'istante ha riferito che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi
(meglio specificati in ricorso) tali da rendere necessaria la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore, disponendo l'affido esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la stessa e condannarsi il resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente e della figlia minore.
Con comparsa di risposta, il resistente, contestate le avverse deduzioni, si è opposto alla domanda della ricorrente e ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso lo stesso.
All'udienza del 07/08/2023 le parti raggiungevano un accordo provvisorio sul diritto di visita del padre e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa veniva rinviata in prosieguo.
In corso di giudizio, acquisite le relazioni dei SS delegati, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU.
Si costituiva la Curatrice Speciale, avv. , la quale ha esposto: - che, gli incontri tra il Controparte_2 padre e la figlia minore si svolgono in forma assistita a far data dall'estate del 2023; - che, durante i colloqui con la stessa, la minore ha espresso forte desiderio di trascorrere più tempo col papà al di fuori della ludoteca comunale dove si svolgono gli incontri assistiti;
- che, il resistente ha attuato tutte le prescrizioni imposte dal Tribunale (esami tossicologici al Sert e visite psicologiche all'Asl) con esito positivo;
- che anche la madre non si è opposta ad una graduale liberalizzazione degli incontri tra il padre e la figlia. Tanto premesso ha chiesto la graduale liberalizzazione degli incontri tra il padre e la figlia minore, allo stato svolti in forma assistita.
Acquisite le relazioni dei SS delegati, all'udienza del 21/10/2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- conferma dell'affido condiviso della figlia minore , con collocazione presso la madre;
Per_1
- diritto di visita del padre: due pomeriggi a settimana, da individuarsi previo accordo delle parti (in caso di disaccordo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 e weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con possibilità di pernotto presso il padre anche infrasettimanale;
festività Natalizie ad anni alterni, il 24 o il
2 25 dicembre e il 31 dicembre o 1 gennaio, Pasqua o Lunedì in Albis ad anni alterni;
tre settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- fatto salvo ogni diverso accordo non pregiudizievole per la minore.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della prole.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio vanno poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni già in essere, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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