Art. 7.
Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtu' di apposito decreto;
c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziario;
e) certificato di regolare condotta civile e morale.
La condotta, civile e militare dell'istante e' accertata, in modo insindacabile, dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione dal concorso puo' essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedelta' ed onore;
f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;
g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento;
h) originale o copia autentica legalizzata del titolo in base al quale l'istante chiede l'ammissione al concorso, secondo le tabelle di cui all'art. 3 del presente decreto;
i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di cui alla precedente lettera h), se essi non risultano dal titolo stesso o se il titolo non sia presentato a norma del successivo art. 8;
l) stato di famiglia per i coniugati con prole o senza prole e per i vedovi con prole;
m) certificato o, se del caso, piu' certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, lettere b) e c);
n) tutti i titoli e pubblicazioni che l'istante ritiene opportuno produrre nel proprio interesse;
o) la scheda di cui al successivo art. 9.
I professori di ruolo devono presentare uno speciale certificato di servizio da rilasciarsi su loro richiesta dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato dalle quali temporaneamente dipendano. Essi inoltre devono produrre un certificato rilasciato dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio da cui temporaneamente dipendono, comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48.
I documenti specificati con le lettere da a) ad l) devono essere legalizzati. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'ordinanza ministeriale, che potra' essere emanata per l'attuazione dell'art. 4, o a quella del bando di concorso.
I certificati rilasciati da autorita' scolastiche che non siano i provveditori agli studi, i direttori dei conservatori di musica o i presidenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, devono essere legalizzati.
Sono escluse da ogni valutazione le opere manoscritte o dattilografate.
Alla domanda di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtu' di apposito decreto;
c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;
d) certificato generale del casellario giudiziario;
e) certificato di regolare condotta civile e morale.
La condotta, civile e militare dell'istante e' accertata, in modo insindacabile, dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone, e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione dal concorso puo' essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedelta' ed onore;
f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;
g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento;
h) originale o copia autentica legalizzata del titolo in base al quale l'istante chiede l'ammissione al concorso, secondo le tabelle di cui all'art. 3 del presente decreto;
i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di cui alla precedente lettera h), se essi non risultano dal titolo stesso o se il titolo non sia presentato a norma del successivo art. 8;
l) stato di famiglia per i coniugati con prole o senza prole e per i vedovi con prole;
m) certificato o, se del caso, piu' certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, lettere b) e c);
n) tutti i titoli e pubblicazioni che l'istante ritiene opportuno produrre nel proprio interesse;
o) la scheda di cui al successivo art. 9.
I professori di ruolo devono presentare uno speciale certificato di servizio da rilasciarsi su loro richiesta dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato dalle quali temporaneamente dipendano. Essi inoltre devono produrre un certificato rilasciato dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio da cui temporaneamente dipendono, comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48.
I documenti specificati con le lettere da a) ad l) devono essere legalizzati. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'ordinanza ministeriale, che potra' essere emanata per l'attuazione dell'art. 4, o a quella del bando di concorso.
I certificati rilasciati da autorita' scolastiche che non siano i provveditori agli studi, i direttori dei conservatori di musica o i presidenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, devono essere legalizzati.
Sono escluse da ogni valutazione le opere manoscritte o dattilografate.