Versione
25 aprile 1981
25 aprile 1981
Art. 63. (Orario di servizio)
L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza e' fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo e' retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.
Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attivita' nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 , per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, e' recuperabile entro le quattro settimane successive.
Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.
L'orario di servizio per il personale della pubblica sicurezza e' fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.
Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i turni di lavoro giornaliero sono formati sulla base di quarantadue ore settimanali.
La differenza tra l'orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo e' retribuita come prestazione di lavoro straordinaria.
Quando le esigenze lo richiedano, gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attivita' nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385 , per il personale con qualifica dirigenziale. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai dirigenti generali e qualifiche equiparate fino all'emanazione di una nuova legge concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali.
Il personale di cui al primo comma e quello dell'Amministrazione civile dell'interno che presta servizio nell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, e' recuperabile entro le quattro settimane successive.
Il personale di cui al precedente comma che presta servizio in un giorno festivo non domenicale, ha diritto di godere di un giorno di riposo stabilito dall'Amministrazione entro le quattro settimane successive.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 26/03/1997 n. 50 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 26 marzo 1997 · 4.2968736
Con la nota a margine citata codesto Comando Generale ha fatto presente che il quarto comma dell\'art. 63 della legge n. 121 del 1981 - recante il nuovo ordinamento dell\'Amministrazione della polizia di Stato - prevede che le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto al normale orario siano retribuite come lavoro straordinario. Tutte le risorse
Leggi di più…
Giurisprudenza • 283
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 05/06/2017, n. 359Provvedimento: […] La sentenza di I grado ha rammentato, da un lato, la prevalente (sebbene non univoca) giurisprudenza contraria al calcolo della citata voce in quanto non caratterizzata, ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. 1092/1973, da continuatività e fissità che attiene agli emolumenti classificati come paga o stipendio, e, dall'altro, la estraneità alla valutazione da parte della Corte dei conti di voci poste in pagamento in costanza o in ragione del rapporto di servizio quali la buonuscita o la tredicesima mensilità, ovvero speciali indennità straordinarie erogate in ragione di particolari esigenze di servizio (art. 63 della legge 121/1981 per il personale di polizia).Leggi di più...
- art. 43 d.p.r. 1092/1973·
- principio di tassatività·
- prescrizione·
- art. 53 d.p.r. 1092/1973·
- ragionevolezza·
- giurisprudenza Corte dei conti·
- base pensionabile·
- CCNL Vigili del Fuoco·
- legge 335/1995·
- straordinario obbligatorio