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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srls - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017606821000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società "Ricorrente_1 SRLS", con sede il Floridia, rappresentata dal legale rappresentante Nominativo_1, domiciliata in Floridia presso lo studio dei dott.ri Difensore_2 e Difensore 1, che l'assistono e difendono, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 2.216,51, notificata a mezzo pec il 14/07/2023, dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
L'iscrizione a ruolo, contenuta nell'atto impugnato riguarda l'omesso versamento Nominativo_2 2019, iscritto a ruolo dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
La società ricorrente, come sopra difesa, deduce: 1. In via preliminare, l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, per omessa sottoscrizione e violazione art. 20 CAD;
Nullità dell'atto per assenza di conformità; 2.
Omessa notifica del c.d. "avviso bonario";
3. violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 comma 5) legge 212/2000;
4. omessa applicazione riduzione sanzioni ex art. 2 comma 2) D. LGS 462/97;
5.
Illegittimità della cartella di pagamento per omessa firma del delegato responsabile;
6.
Difetto di motivazione della cartella con riferimento al calcolo degli interessi;
7.
I difensori chiedono l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce la notifica dell'avviso di irregolarità regolarmente notificato alla ricorrente società.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di doglianza è articolato su tre profili, tra di loro strettamente connessi, tutti afferenti alla firma digitale della cartella impugnata ed alla validità della sua notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso.
-La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602/73, art. 26, comma 5), (in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.27561). Con l'impugnazione della cartella di pagamento la ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
- L'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato trasmesso in forma digitale, sia se è stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. Infatti, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M. che non prevede la sottoscrizione da parte dell'agente della riscossione, ma soltanto la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. E tale principio è in linea a quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (cfr: Cass. N° 35541/2023).
- La ricorrente società lamenta l'omesso invio del c.d. "avviso bonario", il conseguente invito al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 comma 5) legge 212/2000 e l'applicazione delle sanzioni ridotte di cui all'art. 2 comma 2) D. LGS 472/97. Le doglianze sono infondate e possono essere trattate congiuntamente.
- La notifica della comunicazione di irregolarità, - c.d. avviso bonario, previsto dal terzo comma del citato art. 36-bis che testé recita: "..... quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora
a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione......", non è necessaria in quanto nella dichiarazione anzidetta, non era stata riscontrata alcuna irregolarità, ma soltanto un omesso versamento delle somme dichiarate. Per tale ragione, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione relative ad omessi versamenti di tributi, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36/bis DPR 600/73. Neppure il contraddittorio preventivo è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5), L. n. 212 del 2000, e la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 2 D. LGS 472/97, i quali sono previsti soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, che qui non ricorre, giacché il controllo formale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. (cfr. Cass. 30 settembre 2021, n. 26508; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33344). Nel caso di specie, l'avviso di irregolarità è stato regolarmente notificato al contribuente.
Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il "quantum" del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, rigetta il ricorso in epigrafe e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300 con distrazione a favore del difensore costituito dell'ADER.
Così deciso a Siracusa il 28 novembre 2025.
IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2024 depositato il 01/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srls - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017606821000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società "Ricorrente_1 SRLS", con sede il Floridia, rappresentata dal legale rappresentante Nominativo_1, domiciliata in Floridia presso lo studio dei dott.ri Difensore_2 e Difensore 1, che l'assistono e difendono, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 2.216,51, notificata a mezzo pec il 14/07/2023, dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
L'iscrizione a ruolo, contenuta nell'atto impugnato riguarda l'omesso versamento Nominativo_2 2019, iscritto a ruolo dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
La società ricorrente, come sopra difesa, deduce: 1. In via preliminare, l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, per omessa sottoscrizione e violazione art. 20 CAD;
Nullità dell'atto per assenza di conformità; 2.
Omessa notifica del c.d. "avviso bonario";
3. violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 comma 5) legge 212/2000;
4. omessa applicazione riduzione sanzioni ex art. 2 comma 2) D. LGS 462/97;
5.
Illegittimità della cartella di pagamento per omessa firma del delegato responsabile;
6.
Difetto di motivazione della cartella con riferimento al calcolo degli interessi;
7.
I difensori chiedono l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e produce la notifica dell'avviso di irregolarità regolarmente notificato alla ricorrente società.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di doglianza è articolato su tre profili, tra di loro strettamente connessi, tutti afferenti alla firma digitale della cartella impugnata ed alla validità della sua notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
Il motivo è privo di pregio e va disatteso.
-La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602/73, art. 26, comma 5), (in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.27561). Con l'impugnazione della cartella di pagamento la ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
- L'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato trasmesso in forma digitale, sia se è stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto. Infatti, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M. che non prevede la sottoscrizione da parte dell'agente della riscossione, ma soltanto la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. E tale principio è in linea a quanto affermato dalla Cassazione, secondo cui, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (cfr: Cass. N° 35541/2023).
- La ricorrente società lamenta l'omesso invio del c.d. "avviso bonario", il conseguente invito al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 comma 5) legge 212/2000 e l'applicazione delle sanzioni ridotte di cui all'art. 2 comma 2) D. LGS 472/97. Le doglianze sono infondate e possono essere trattate congiuntamente.
- La notifica della comunicazione di irregolarità, - c.d. avviso bonario, previsto dal terzo comma del citato art. 36-bis che testé recita: "..... quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora
a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione......", non è necessaria in quanto nella dichiarazione anzidetta, non era stata riscontrata alcuna irregolarità, ma soltanto un omesso versamento delle somme dichiarate. Per tale ragione, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione relative ad omessi versamenti di tributi, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36/bis DPR 600/73. Neppure il contraddittorio preventivo è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5), L. n. 212 del 2000, e la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 2 D. LGS 472/97, i quali sono previsti soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, che qui non ricorre, giacché il controllo formale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. (cfr. Cass. 30 settembre 2021, n. 26508; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33344). Nel caso di specie, l'avviso di irregolarità è stato regolarmente notificato al contribuente.
Il difetto di motivazione in merito all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché le modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il "quantum" del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Di conseguenza, non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, rigetta il ricorso in epigrafe e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 300 con distrazione a favore del difensore costituito dell'ADER.
Così deciso a Siracusa il 28 novembre 2025.
IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO