Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
Sezione Imprese
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dr. Niccolò Calvani Presidente relatore dr.ssa Linda Pattonelli Giudice dr.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2647/2019 tra le parti:
ATTORE
p. IVA Controparte_1
P.IVA_1
- difesa: avv. CINZIA ZANABONI, cf C.F._1
- domicilio: Via Amorotti 16, , presso il difensore CP_1
- PEC: Email_1
CONVENUTO
cf Controparte_2 C.F._2
- difesa: avv. FRANCESCO AMERINI, cf C.F._3 avv. LUISELLA SIMONETTI, cf C.F._4
- domicilio: Via Ginori 26, Grosseto, presso il difensore
- PEC: Email_2
TERZO INTERVENUTO
p. IVA Controparte_3 P.IVA_2
- difesa: avv. CINZIA ZANABONI, cf C.F._1
- domicilio: Via Amorotti 16, , presso il difensore CP_1
- PEC: Email_1
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari
1
Attore: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione specializzata in materia di imprese, contrariis reiectis:
- in via preliminare: disattendere l'Istanza di estinzione ex adverso formulata e per l'effetto dichiarare d'ufficio la nullità del Decreto ingiuntivo de quo, con ogni conseguenza di legge, a seguito della dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale condizionato spiegato dal sig. di cui alla Ordinanza Controparte_2
Corte di Cassazione n. 26822/2023; in subordine: accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 230/2019 a causa della intervenuta messa in liquidazione della società “ ” e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: accertare e dichiarare l'inefficacia, inammissibilità e/o invalidità del
Decreto Ingiuntivo n. 230/2019 e non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Convenuto: Voglia il Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di imprese
– respinta e disattesa ogni avversaria istanza ed eccezione, in via del tutto pregiudiziale e con efficacia decisiva ed assorbente su ogni altro tema della controversia, a norma degli articoli 297 e 307 III comma del codice di procedura civile, dichiarare nelle forme di legge l'estinzione del presente giudizio numero 2647/2019 R.G. pronunciando ogni conseguente statuizione;
in ogni caso respingere, poiché infondata e non supportata, l'opposizione presentata da “ ” confermando integralmente il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo numero 230 del 2019 emesso dal Tribunale di Firenze Sezione specializzata in materia di Imprese in data 18.01.2018 (R.G. procedimento monitorio 17569/2019), condannando la parte opponente alla refusione delle spese processuali a favore di Controparte_2
Voglia altresì il Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di imprese – condannare la parte opponente “ al pagamento in Controparte_1 favore di delle ulteriori spese da liquidarsi equitativamente ex Controparte_2 articolo 96, primo o terzo comma c.p.c., ricorrendo gli estremi della lite temeraria.
Intervenuto: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, Sezione specializzata in materia di imprese, contrariis reiectis:
- in via preliminare: disattendere l'Istanza di estinzione ex adverso formulata e per l'effetto dichiarare d'ufficio la nullità del Decreto ingiuntivo de quo, con ogni conseguenza di legge, a seguito della dichiarazione di inefficacia del ricorso
2 incidentale condizionato spiegato dal sig. di cui alla Ordinanza Controparte_2
Corte di Cassazione n. 26822/2023; in subordine: accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo rappresentato dal Decreto Ingiuntivo n. 230/2019 a causa della intervenuta messa in liquidazione della società “ ” e, per Controparte_1
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: accertare e dichiarare l'inefficacia, inammissibilità e/o invalidità del
Decreto Ingiuntivo n. 230/2019 e non dovute le somme portate dal decreto ingiuntivo per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La lite ha ottenuto dal Tribunale di Firenze un decreto Controparte_2 ingiuntivo (n. 230/2019) nei confronti di Controparte_4
(d'ora in avanti: ) per il pagamento della somma di €
[...] CP_1
640.376,70 a titolo di liquidazione della quota conseguente al recesso del socio, riconosciutagli dal lodo societario pronunciato in data 28.11.2018 da
Collegio arbitrale.
Contro il decreto ha proposto opposizione facendo presente di aver CP_1 impugnato il lodo avanti alla Corte di Appello di Firenze per gravi errori di diritto, riproposti come motivi di opposizione al decreto. Alla prima udienza ha altresì osservato come la controparte, con il ricorso monitorio, abbia chiesto il pagamento a sé anche di somme di spettanza altrui, in particolare quella di €
34.200 dovuta al Collegio arbitrale e quella di € 2.750 dovuta come compenso al consulente (dr. dello stesso Collegio. Per_1
Si è costituito affermando la natura irrituale dell'arbitrato CP_2
(cui è seguita di necessità la richiesta di un titolo esecutivo, ossia il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione) e la conseguente inammissibilità della sua impugnazione proposta da ai sensi dell'art. CP_1
829 CPC, essendo il lodo contrattuale impugnabile solo per vizi della volontà oppure ai sensi dell'art. 808-ter CPC: mentre i motivi spiegati da avanti CP_1 alla Corte di Appello non attengono alle fattispecie ivi elencate. Ripercorse le ragioni del recesso e affermata la correttezza del lodo, il convenuto opposto ha chiesto dunque il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, affermando l'inammissibilità dell'opposizione fondata sul motivo aggiunto all'udienza di prima comparizione.
3 In corso di causa è intervenuta società costituita da alcuni dei CP_3 soci di , riferendo di aver acquistato da questa, in data 28.5.2019, il CP_1 ramo d'azienda di allevamento ittico in mare aperto, e che il pignoramento Con presso terzi effettuato da in odio a pregiudica anche , CP_2 CP_1 subentrata a questa nei rapporti con i clienti: invero , terzo Controparte_5 debitore pignorato, ha cessato di versare tutte le somme dovute, sia a CP_1
Con che a . Con Ritenendosi perciò portatrice di un interesse alla causa, ha riproposto le medesime domande già avanzate da . CP_1
*
Con ordinanza del 19.4.2019 il GI ha respinto una prima istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, che era stata avanzata sull'assunto della nullità del lodo;
all'udienza del 5.6.2019 il giudice ha disposto l'avvio di una procedura di mediazione delegata e, con separata ordinanza, ha accolto una seconda domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, questa volta poggiante sul fatto nuovo dell'intervenuta messa in liquidazione della Società (art. 2473 CC).
Successivamente, ha presentato un ricorso d'urgenza in corso di CP_1 causa per sentir accertare e dichiarare l'invalidità del titolo esecutivo rappresentato dal DI opposto per violazione dell'articolo 825 c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o inefficace;
per sentire altresì accertare e dichiarare l'inefficacia del recesso esercitato da Con CP_2 ordinanza del 27.1.2020 il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Infine, con ordinanza del 29.6.2020, il GI ha disposto la sospensione del processo fino alla definizione del giudizio di impugnazione del lodo.
In data 6.2.2024 ha depositato un'istanza di estinzione del CP_2 processo, facendo presente che la Corte di Appello di Firenze, pur riqualificando l'arbitrato come rituale, ha respinto l'impugnazione di CP_1 con sentenza n. 2165/2019, contro la quale ha proposto ricorso per CP_1 cassazione;
la Corte di legittimità, con ordinanza n. 26822/2023 del
12.7.2023, pubblicata il 19.9.2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso, talché la sentenza della Corte di Appello è divenuta irrevocabile.
Poiché l'ordinanza del 29.6.2020 del GI, con la quale è stata disposta la sospensione della presente causa, non conteneva l'indicazione di una udienza successiva alla sospensione medesima, sarebbe stato onere delle parti Cont riassumere il giudizio entro il termine di tre mesi fissato dall'art. 297 ;
4 nessuna avendovi provveduto, si sarebbe pertanto perfezionata la fattispecie Cont estintiva, ex art. 307.3 . Con
e hanno chiesto a questo giudice di: CP_1
• disattendere l'istanza di estinzione e dichiarare d'ufficio la nullità del decreto ingiuntivo, in considerazione del fatto che la pronuncia della
Corte di Cassazione ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello e, con essa, dell'accertamento – ormai definitivo – della natura rituale del lodo;
dal che discenderebbe che “il mancato rispetto da parte del sig. della procedura di legge CP_2 per porlo in esecuzione, rende nullo ab origine e perciò privo di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo”;
• in subordine, accertare e dichiarare la sopravvenuta caducazione del decreto opposto per l'intervenuta messa in liquidazione della Società
e, per l'effetto, revocarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace;
• in ultimo subordine, revocare il decreto per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione.
A fronte delle richieste delle parti, il GI le ha invitate a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.
La decisione
A norma dell'art. 297 CPC la causa sospesa dev'essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della causa pregiudicante, la cui pendenza aveva giustificato la sospensione.
Nella fattispecie, la causa pregiudicante era rappresentata dalla impugnazione del lodo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto in questo giudizio. Non è contestato che quel processo sia stato definito con la pubblicazione dell'ordinanza n. 26822/2023 pubblicata il 19.9.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da e inefficace il ricorso incidentale presentato da contro la CP_1 CP_2 sentenza n. 2165/2019 della Corte di Appello di Firenze: l'irrevocabilità di quest'ultima ha definito il giudizio sulla validità del lodo, talché la presente causa avrebbe dovuto essere riassunta entro la data del 19.12.2023.
Risulta per tabulas che la riassunzione non è avvenuta.
Ne segue, ai sensi dell'art. 307.3 CPC, l'estinzione del giudizio, la quale, a sua volta, preclude l'adozione di qualunque ipotetico provvedimento sul merito del decreto opposto, in particolare la sua revoca o la declaratoria di una sua
5 nullità o inefficacia, per qualsivoglia ragione: qualunque accertamento, anche officioso (com'è quello sulla validità del titolo posto a fondamento della pretesa), presuppone la pendenza di una causa.
L'assunto della opponente e della terza intervenuta, secondo cui il decreto opposto sarebbe nullo o tamquam non esset, a seguito della sentenza della
Corte di Appello, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua fondatezza o infondatezza, non può pertanto essere nemmeno esaminato in seno a un procedimento ormai estinto.
La domanda di estinzione dev'essere accolta. Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM
147/2022, procedimenti di valore superiore a € 520.000, esclusione della fase istruttoria, non tenutasi, adozione dei parametri vicini ai minimi in considerazione della prossimità della somma richiesta alla base inferiore dello scaglione di valore.
Devono essere inoltre poste a carico di le spese del procedimento CP_1 cautelare introdotto ai sensi dell'art. 700 CPC.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: dichiara estinto il processo e condanna Controparte_1
e in solido tra loro, a rifondere a
[...] Controparte_3 [...] le spese del giudizio liquidate in: CP_2
• € 8.000 per compensi professionali relativi alla causa di merito, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
• € 6.000 per compensi professionali relativi al procedimento cautelare introdotto ai sensi dell'art. 700 CPC, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Firenze, 4 febbraio 2025 Il presidente estensore dr. Niccolò Calvani
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