Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00840/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2026, proposto dalla Tellus Ecology s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento, con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a.
del silenzio con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio illegittimamente formatosi sull’istanza depositata a mezzo pec in data 16.01.2026, con la quale la ricorrente, ha chiesto all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno di a) concludere la procedura di gara mediante l’adozione di un provvedimento espresso, congruamente motivato, entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente; b) procedere, in mancanza di specifici e legittimi motivi ostativi, all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento del contratto in favore della scrivente, vale a dire ATI Bifolco Tellus Ecology, con conseguente avvio delle attività necessarie alla stipula e all’esecuzione del contratto; c) comunicare alla scrivente, con idonea motivazione e nel medesimo termine, ogni eventuale determinazione di segno diverso, con ogni riserva di azione in riferimento alla legittimità degli atti adottati;
nonché per la declaratoria dell’obbligo e per la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno a provvedere sulla conclusione della procedura aperta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. RA IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con ricorso notificato il 20 febbraio 2026 e depositato il 2 marzo 2026, la società ricorrente insorge avverso il silenzio serbato dall' dall’ASL di Salerno sull'istanza del 16 gennaio 2026, volta a ottenere un provvedimento di conclusione della procedura di gara, indetta dalla medesima ASL, “per l’affidamento del servizio di recupero, trasporto, distruzione o infossamento delle carcasse di cinghiali abbattuti per le operazioni di depopolamento e loro trasporto presso impianto autorizzato e/o fossa predisposta (zone di restrizione per PSA), nonché recupero, trasporto e distruzione per incenerimento di carcasse di cinghiali trovati morti a causa di incidente sul territorio di tutta la provincia di Salerno”; la ricorrente, dapprima esclusa, è stata successivamente riammessa a seguito dell'annullamento della predetta esclusione con sentenza di questo Tribunale; nonostante la produzione di ulteriore documentazione a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, l'Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento conclusivo della procedura di gara.
La ricorrente chiede quindi l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini ritenuti opportuni nonché la nomina di un commissario ad acta.
2. L'Amministrazione, costituitasi, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso in ragione dell’adozione della nota n. 55381 nel 2026 in riscontro alla predetta istanza, argomentando inoltre per l'infondatezza del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Occorre premettere che la nota indicata dall'Amministrazione risulta irrilevante, in quanto avente carattere meramente soprassessorio; con la citata nota, infatti, l'Ufficio “Gestione dell'acquisizione dei beni e dei servizi ed economato” ha rappresentato il sopravvenire del Regolamento di esecuzione UE 2025/2388 di modifica dell'allegato I al Regolamento di esecuzione UE 23/594 e, con esso, l'intenzione dell’Ufficio di proporre la revoca della procedura, “ricorrendone i presupposti”.
È evidente che la nota in questione non conclude né definisce la procedura gara; essa non manifesta alcuna volontà provvedimentale ma al più una volontà procedimentale di proposta.
Anche la sopravvenienza normativa rappresentata dall'Amministrazione nella medesima nota e nel ricorso, quale factum principis che impedirebbe di portare a compimento la gara, non basta di per sé sola a soddisfare l'interesse azionato dalla ricorrente, essendo necessario un provvedimento che valuti adeguatamente la disciplina sopravvenuta e le sue conseguenze sulla procedura in corso, provvedendo poi in merito alla stessa.
Neppure ha rilevanza la proposta formulata dagli Uffici al Direttore generale, peraltro depositata in giudizio oltre i termini previsti dal combinato disposto degli artt. 73 e 87, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 104 del 2010; si fa, anche in questo caso, questione non di un provvedimento ma di un mero atto procedimentale di proposta.
Deve essere pertanto esclusa l’improcedibilità del ricorso.
5. Ciò posto occorre rilevare che l’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023 sancisce espressamente l'obbligo delle Stazioni appaltanti di concludere le procedure di gara nei termini indicati nell'allegato I.3, qualificando altrettanto espressamente il superamento di tali termini quale silenzio inadempimento.
Il citato allegato prevede, in particolare, che le procedure aperte da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo debbano concludersi entro un termine massimo di cinque mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, termine non suscettibile di sospensione neppure in pendenza di ricorso (a meno che non sopravvenga un provvedimento cautelare del giudice amministrativo) ma prorogabile, ai fini della verifica di anomalia, per un massimo di un mese.
Considerato che la procedura oggetto di contestazione è una procedura aperta, prevede il criterio del minor prezzo e il relativo bando è stato pubblicato il 31 marzo 2025 (come affermato dalla ricorrente e non contestato dall’Amministrazione), i termini sopra riportati sono abbondantemente decorsi; la gara, infatti, avrebbe dovuto concludersi entro il 31 luglio 2025 (o, al più, entro il 31 agosto 2025), con la conseguenza che l'inerzia dell'Amministrazione, specie a seguito dell'istanza presentata dalla ricorrente, costituisce inadempimento dell'obbligo di concludere la medesima procedura.
A nulla rileva il contenzioso sorto nel corso della gara, che ha coinvolto la ricorrente e che si è risolto con la sua riammissione, in quanto tale contenzioso è stato definito da questo Tribunale già all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame per la domanda cautelare con sentenza in forma semplificata.
6. Neppure a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente (in qualità di concorrente, dapprima escluso e poi riammesso in via giurisdizionale), l'Amministrazione ha adottato alcun provvedimento conclusivo della procedura di gara, né di aggiudicazione né di ritiro della procedura stessa, lasciando permanere una situazione di assoluta incertezza.
7. Il ricorso è quindi fondato e va accolto.
Deve essere pertanto dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, anche a seguito della istanza presentata dalla ricorrente; deve essere quindi ordinato alla medesima Amministrazione di provvedere in maniera espressa e motivata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
La nomina del Commissario ad acta può essere invece differita, in considerazione della manifestata intenzione dell’Amministrazione di concludere il procedimento, in mancanza di specifiche ragioni che ne impongano l’anticipata designazione e di indici di pervicace inerzia del medesimo Ente.
La particolarità della controversia, connessa alle valutazioni imposte all’Amministrazione ai fini della conclusione del procedimento, anche in relazione alla disciplina sopravvenuta, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) della presente sentenza.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato il cui importo andrà rimborsato dall’Amministrazione alla ricorrente, quale obbligo di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AP, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
RA IT, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RA IT | TO AP |
IL SEGRETARIO