Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15827/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15827 del 2025, proposto da
IN NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Puliatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3694/2013 del 26/06/2013, emessa nel procedimento iscritto al n. 790/2006 R.G. dalla Corte d’Appello di Roma, confermata con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30502/2019 del 22.11.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. BE GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente ha promosso il presente giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3694/2013, rep. n. 4207/2013, del 26 giugno 2013 della Corte di appello di Roma, che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno per il mancato tempestivo recepimento delle direttive europee in materia di retribuzione dei medici specializzandi.
Più in dettaglio, la sentenza in esame ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari a euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione seguito, oltre interessi legali dal 31 dicembre 1999 al saldo.
La ricorrente afferma in atti di aver frequentato quattro anni di corso di specializzazione e di non aver ricevuto il pagamento della somma dovuta, nonostante le plurime richieste di liquidazione rivolte all’Amministrazione.
2. – La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.
3. – Il ricorso – che è stato discusso e trattenuto in decisione alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 – è fondato.
4. – Sussistono, infatti, i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. in quanto:
i) la sentenza n. 3694/2013 della Corte di Appello di Roma è passata in giudicato, poiché il ricorso per cassazione proposto avverso di essa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 30502/2019 del 22 novembre 2019; la medesima ordinanza ha accolto, con rinvio, il ricorso incidentale proposto da alcuni medici specializzandi con specifico riferimento alla loro posizione; tali soggetti non hanno tuttavia riassunto la causa avanti alla Corte di appello di Roma, come risulta da attestazione in atti;
ii) la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza dispone la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente di una somma pari a euro 6.713,94 per ciascun anno di corso di specializzazione seguito ed è stata notificata, presso la sede dell’Amministrazione, in data 8 agosto 2013;
iii) tra la data di notifica della sentenza e la data di notifica del ricorso in ottemperanza (18 dicembre 2025) sono trascorsi più di 120 giorni, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996;
iv) la ricorrente ha allegato in atti di non aver ricevuto il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato e l’Amministrazione, per parte sua, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
5. – Alla luce di tali motivi il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 3694/2013 del 26 giugno 2013 della Corte di Appello di Rima, corrispondendo alla parte ricorrente gli importi ivi indicati, detratto quanto eventualmente medio tempore pagato alla stessa a tale titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente sentenza.
6. – Il Collegio si riserva la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte, laddove l’Amministrazione dovesse perdurare nell’inadempimento.
7. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo considerati i caratteri della controversia e l’attività processuale concretamente posta in essere dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, a provvedere, entro 60(sessanta) giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Roma sentenza n. 3694/2013 del 26 giugno 2013 nei termini precisati in motivazione, mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto di quanto già corrisposto o ricevuto dalla ricorrente a tale titolo;
b) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, al pagamento, in favore di parte ricorrente, e con distrazione in favore del costituito procuratore, delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
BE GO, Primo Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE GO | RO IT |
IL SEGRETARIO