Versione
1 marzo 1980
1 marzo 1980
Art. 15.
L' articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 , e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero.
Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire.
Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio e' stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e cosi' di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.
L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune".
L' articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 , e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero.
Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire.
Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio e' stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e cosi' di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.
L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune".
Commentario • 1
- 1. Circolare del 15/02/1984 n. 5 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 15 febbraio 1984 · 8.829175
impartite istruzioni circa l\'applicazione dell\'art. 18 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, nel testo sostituito dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 - e successivamente dall\'art. 15 della legge 29 febbraio 1980, n. 31 - che dispone l\'assolvimento in franchi svizzeri dell\'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) applicata ai redditi prodotti in tale valuta dai
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/2015, n. 17960Provvedimento: […] 4.1 Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 75 cod. proc. civ. e degli artt. 13 e 15 della legge regionale n. 31 del 1980, nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dichiarare il difet- to di legittimazione di essa ricorrente, la Corte di merito non ha considerato che, quale ente strumentale della Regione, l'ERIM ne costituisce una diramazione am- ministrativa, sottoposta, sotto il profilo organizzativo, alla volontà direttiva dello ente sovraordinato, che potrebbe sempre riassorbirne le strutture e l'attività. […]Leggi di più...
- acquedotto molisano·
- sussistenza·
- esclusione·
- della regione molise·
- dell'erim·
- l.r. molise n. 31 del 1980·
- legittimazione attiva alla riscossione dei canoni nei confronti dei comuni·
- fondamento·
- derivazioni e utilizzazioni (utenze)·
- acque pubbliche·
- canoni·
- acque