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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/11/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 66-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa NC RT Presidente dott.ssa Cristina Longhi Giudice dott. MA EI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da in persona dell'amministratrice e legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di Parte_1
procura speciale allegata al ricorso d.d. 13.10.2025 dall'avv. Alberto Zocchi parte ricorrente nei confronti di
, c.f. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Bolzano, Via Niccolò Copernico n.4, parte resistente
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 [...]
; Controparte_1
pagina 1 di 6 • fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.; all'udienza del 20.11.2025 era presente il legale rappresentante della ricorrente, nonché il suo procuratore Avv. Engl Markus;
all'udienza, parte convenuta non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da quanto segue:
1) risulta un decreto ingiuntivo della ricorrente per € 1.137.087,81 oltre accessori e spese, non opposto e divenuto esecutivo (cfr. doc. 9 ricorrente);
2) dal bilancio 2023 risultano debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 2.275.162
a fronte di crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 915.230 e disponibilità
pagina 2 di 6 liquide per € 15.674; è evidente, quindi, che già in quel momento la liquidità a breve non permetteva di soddisfare i debiti a breve;
3) all'udienza del 20.11.2025 il legale rappresentante della resistente ha dichiarato che il bilancio 2024 non è stato depositato, in quanto il commercialista non lo ha ultimato e depositato in assenza del pagamento del suo compenso, il che pare sintomatico della situazione di insolvenza in cui si trova la società;
4) risultano debiti presso l'Agente della Riscossione per € 830.495,27;
5) risulta una precedente istanza presentata dalla stessa , volta all'apertura della Pt_1
liquidazione giudiziale di il cui procedimento è stato dichiarato estinto CP_2
in data 07.03.2024 per rinuncia ai sensi dell'art. 43 CCII (doc. 15 della ricorrente); con lo stesso decreto, il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ex art. 38 CCII motivando come segue “considerato inoltre che dall'istruttoria risultano, a carico della società debitrice, debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad oltre 700.000 euro, oltre che il debito nei confronti della ricorrente pari ad oltre 1,2 di euro;
che inoltre i debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono di gran lunga superiori ai crediti da incassare entro il medesimo esercizio (bilancio al 31.12.2021)”;
- rilevato, inoltre, che all'udienza del 20.11.2025 il legale rappresentante della convenuta, sig.
ha riferito che sarebbe possibile una continuazione dell'attività d'impresa da parte Controparte_3
della curatela, eventualmente mediante un contratto di affitto – ponte in vista di una successiva vendita dell'azienda mediante procedure competitive, indicando che una società sarebbe interessata alla stipula di tale contratto, pur non essendovi offerte scritte;
- ritenuto che allo stato, in mancanza di dati documentati che consentano una precisa valutazione circa la mancanza di pregiudizio ai creditori nel disporre l'esercizio dell'impresa al debitore, non può essere disposto l'esercizio dell'impresa ex art. 211 co. 2 CCII;
- ritenuto, tuttavia, che il Curatore debba verificare con urgenza se sussistano le condizioni per proporre l'esercizio dell'impresa o di suoi rami ex art. 211 co. 3 CCII, verificando in particolare che ciò non arrechi pregiudizio ai creditori;
pagina 3 di 6 - ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, c.f. , con sede legale in Bolzano, Via Niccolò Copernico n.4;
[...] P.IVA_1
nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. MA EI;
nomina
Curatore della procedura il dott. Persona_1
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.; fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 19.03.2025, ore 09:30 davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n.
1; assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle pagina 4 di 6 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 5 di 6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 25/11/2025
Il Giudice est. La Presidente
MA EI NC RT
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa NC RT Presidente dott.ssa Cristina Longhi Giudice dott. MA EI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da in persona dell'amministratrice e legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di Parte_1
procura speciale allegata al ricorso d.d. 13.10.2025 dall'avv. Alberto Zocchi parte ricorrente nei confronti di
, c.f. , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Bolzano, Via Niccolò Copernico n.4, parte resistente
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 [...]
; Controparte_1
pagina 1 di 6 • fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.; all'udienza del 20.11.2025 era presente il legale rappresentante della ricorrente, nonché il suo procuratore Avv. Engl Markus;
all'udienza, parte convenuta non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da quanto segue:
1) risulta un decreto ingiuntivo della ricorrente per € 1.137.087,81 oltre accessori e spese, non opposto e divenuto esecutivo (cfr. doc. 9 ricorrente);
2) dal bilancio 2023 risultano debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 2.275.162
a fronte di crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 915.230 e disponibilità
pagina 2 di 6 liquide per € 15.674; è evidente, quindi, che già in quel momento la liquidità a breve non permetteva di soddisfare i debiti a breve;
3) all'udienza del 20.11.2025 il legale rappresentante della resistente ha dichiarato che il bilancio 2024 non è stato depositato, in quanto il commercialista non lo ha ultimato e depositato in assenza del pagamento del suo compenso, il che pare sintomatico della situazione di insolvenza in cui si trova la società;
4) risultano debiti presso l'Agente della Riscossione per € 830.495,27;
5) risulta una precedente istanza presentata dalla stessa , volta all'apertura della Pt_1
liquidazione giudiziale di il cui procedimento è stato dichiarato estinto CP_2
in data 07.03.2024 per rinuncia ai sensi dell'art. 43 CCII (doc. 15 della ricorrente); con lo stesso decreto, il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica ex art. 38 CCII motivando come segue “considerato inoltre che dall'istruttoria risultano, a carico della società debitrice, debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari ad oltre 700.000 euro, oltre che il debito nei confronti della ricorrente pari ad oltre 1,2 di euro;
che inoltre i debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono di gran lunga superiori ai crediti da incassare entro il medesimo esercizio (bilancio al 31.12.2021)”;
- rilevato, inoltre, che all'udienza del 20.11.2025 il legale rappresentante della convenuta, sig.
ha riferito che sarebbe possibile una continuazione dell'attività d'impresa da parte Controparte_3
della curatela, eventualmente mediante un contratto di affitto – ponte in vista di una successiva vendita dell'azienda mediante procedure competitive, indicando che una società sarebbe interessata alla stipula di tale contratto, pur non essendovi offerte scritte;
- ritenuto che allo stato, in mancanza di dati documentati che consentano una precisa valutazione circa la mancanza di pregiudizio ai creditori nel disporre l'esercizio dell'impresa al debitore, non può essere disposto l'esercizio dell'impresa ex art. 211 co. 2 CCII;
- ritenuto, tuttavia, che il Curatore debba verificare con urgenza se sussistano le condizioni per proporre l'esercizio dell'impresa o di suoi rami ex art. 211 co. 3 CCII, verificando in particolare che ciò non arrechi pregiudizio ai creditori;
pagina 3 di 6 - ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, c.f. , con sede legale in Bolzano, Via Niccolò Copernico n.4;
[...] P.IVA_1
nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. MA EI;
nomina
Curatore della procedura il dott. Persona_1
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.; fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 19.03.2025, ore 09:30 davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n.
1; assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle pagina 4 di 6 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 5 di 6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 25/11/2025
Il Giudice est. La Presidente
MA EI NC RT
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