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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2542/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17030/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0287293 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1841/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 08/09/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. NA0287293/2025, notificato l'11/06/2025, avente ad oggetto la rideterminazione delle rendite catastali di talune unità immobiliari site nel Comune di Meta (NA), a seguito della revisione delle tariffe d'estimo disposta dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 83 del 09/04/2025.
La ricorrente ha dedotto:
(a) difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000, per mancata allegazione degli atti richiamati e assenza di indicazione dei criteri di calcolo;
(b) nullità per vizi del procedimento, per mancata specificazione della tipologia di revisione e dei metodi utilizzati, con motivazione generica e non analitica.
Ha chiesto l'annullamento dell'avviso e la discussione in pubblica udienza.
Si è costituito l'Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli (Agenzia delle Entrate), chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che: la revisione delle rendite discende ex lege dall'art. 37, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
e dalla successiva attuazione ministeriale, non trattandosi di procedura DOCFA né di riclassamento comparativo;
l'avviso indica la norma di riferimento e la fonte ufficiale (G.U.), ritenuta sufficiente a garantire la motivazione;
non era necessaria la comparazione con altri immobili, trattandosi di revisione generale delle tariffe d'estimo, operazione collettiva e uniforme deliberata con atto di carattere generale (DM 26 marzo
2025) e resa pubblica in G.U.
Viene richiamata inoltre, la comunicazione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate – Associazione_1
(5 giugno 2025), che ha reso noto l'aggiornamento del prospetto delle tariffe d'estimo del Comune di Meta dal 6 giugno 2025 e la rideterminazione delle rendite per le unità in categorie ordinarie (gruppi A–
B–C) senza variazione di categoria o classe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Inquadramento normativo della revisione delle tariffe d'estimo
L'art. 37 TUIR stabilisce che il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante applicazione delle tariffe d'estimo e che le tariffe sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza o comunque ogni dieci anni, con decreto del Ministro delle finanze (oggi MEF), previo parere della Commissione censuaria centrale;
le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe.
Nel caso di specie, la revisione è stata attuata dal D.M. 26 marzo 2025 specificamente riferito al Comune di Meta (NA), pubblicato in G.U. n. 83 del 09/04/2025; la pubblicazione in G.U. integra il meccanismo di pubblicità legale di cui all'art. 10 delle preleggi (vacatio e presunzione di conoscenza), che rende conoscibili gli atti normativi e regolamentari a efficacia generale.
È dunque pacifico che l'avviso individuale qui impugnato non è il frutto di un autonomo esercizio valutativo
(es. classamento per microzone ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 o rettifica DOCFA), ma è atto meramente applicativo di una revisione generale delle tariffe d'estimo disposta con atto ministeriale e pubblicata in G.
U., operazione di natura collettiva e uniforme sul territorio comunale.
2. Sulla censura di difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000)
L'art. 7 dello Statuto del contribuente, come riformulato dal D.Lgs. 219/2023 (in vigore dal 18/01/2024), esige che gli atti autonomamente impugnabili siano motivati a pena di annullabilità, con l'indicazione specifica di presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche;
ammette la motivazione per relationem, precisando che l'atto richiamato va allegato se non già noto o se non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la motivazione per relationem è legittima quando l'avviso riporta il contenuto essenziale dell'atto esterno richiamato e/o quando il contribuente ne abbia legale conoscenza (p. es. atti pubblicati in G.U.) – non occorrendo in tali casi l'allegazione materiale del documento.
Nel nostro caso, l'avviso impugnato indica la base normativa (art. 37 TUIR), il D.M. 26 marzo 2025 e la G.
U. n. 83/2025 di pubblicazione. Tali elementi consentono al contribuente di comprendere il fondamento dell'intervento (revisione generale delle tariffe) e di verificare in ogni momento il contenuto dell'atto generale richiamato, trattandosi di fonte ufficiale di pubblicità legale. Pertanto, la motivazione è sufficiente: nelle ipotesi in cui l'atto applica meccanicamente un parametro generale fissato da un atto normativo/di carattere generale pubblicato in G.U., l'onere motivazionale dell'amministrazione può ritenersi soddisfatto mediante il richiamo espresso e la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, senza necessità di ulteriori comparazioni individuali o allegazioni ridondanti.
3. Inapplicabilità della giurisprudenza sul “riclassamento per microzone” e sulla DOCFA
La difesa della ricorrente invoca un onere motivazionale analitico (con indicazione di metodi, criteri e dati) mutuato dalla copiosa giurisprudenza in tema di riclassamento per microzone ex art. 1, comma 335, L.
311/2004 o di rettifiche DOCFA. Tale impostazione non è pertinente.
3.1. ON (comma 335 L. 311/2004).
La Cassazione, in tema di riclassamento per microzone, afferma in modo univoco che l'avviso deve specificare i presupposti di fatto (scostamento del rapporto valore di mercato/valore catastale rispetto alla media comunale) e spiegare l'incidenza concreta sul singolo immobile (dati, fonti, criteri), non bastando richiami generici. Si vedano, tra le molte, ord. n. 4684/2025 e ord. n. 30441/2024 (nonché ord. n. 29497/2024): principi rigorosi che si giustificano perché si tratta di riclassamento d'ufficio fondato su fattori estrinseci e richiede una motivazione “individualizzata”. Ma qui non ricorre un riclassamento per microzone: si applica una revisione generale di tariffe disposta con D.M. pubblicato in G.U.
3.2. Procedura DOCFA.
Nei casi DOCFA, la Cassazione distingue: se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma si limita a una rivalutazione tecnico-economica, è sufficiente una motivazione sintetica
(indicazione di dati oggettivi e classe/rendita attribuite); viceversa, se corregge elementi fattuali (es. consistenza, caratteristiche), la motivazione deve essere approfondita. Anche questa linea non è sovrapponibile al presente caso, che non nasce da DOCFA ma da revisione ministeriale delle tariffe.
Ne consegue che le regole motivazionali “rinforzate” elaborate per microzone e, in parte, per DOCFA non sono trasferibili all'ipotesi della revisione generale delle tariffe d'estimo ex art. 37 TUIR attuata con D.M. e pubblicazione in G.U.; in tale cornice, l'avviso individuale ha natura essenzialmente ricognitiva/applicativa e la motivazione è adempiuta con il richiamo alla fonte e alla meccanica applicazione del nuovo prospetto tariffario.
4. Sulla dedotta nullità per vizi del procedimento
La censura di mancata specificazione della tipologia di revisione e dei metodi utilizzati non è fondata.
L'operazione ha riguardato l'aggiornamento delle tariffe d'estimo, applicate uniformemente alle unità immobiliari del Comune di Meta, senza modificare categoria o classe, come comunicato dall'Agenzia delle
Entrate – Territorio. Non si tratta di accertamento individuale (comparativo o microzonale), ma di operazione collettiva prevista e disciplinata dalla legge e dal D.M. ministeriale.
Inoltre, sotto il profilo della motivazione per relationem, va rammentato che – ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, come interpretato dalla Cassazione – non è necessario allegare gli atti già conosciuti o di cui sia riprodotto il contenuto essenziale nell'avviso, requisito che è soddisfatto dal rinvio al D.M. pubblicato in G.U. con indicazione degli estremi.
La revisione qui scrutinata è quella generale delle tariffe d'estimo ex art. 37 TUIR, disposta con D.M. 26 marzo 2025 e pubblicata in G.U. n. 83/2025: la pubblicazione rende conoscibile e vincolante l'atto generale.
L'avviso impugnato è atto applicativo: la motivazione è sufficiente quando indica la norma e l'atto generale presupposto e riproduce il contenuto essenziale (nuove tariffe e loro applicazione), senza necessità di allegare documenti pubblicati in G.U. o di svolgere comparazioni individuali estranee alla tipologia di revisione.
Le pronunce che impongono motivazioni rigorose per riclassamenti microzonali (es. ord. Cass. 4684/2025; ord. 30441/2024; ord. 29497/2024) non si applicano a questa fattispecie, poiché qui non vi è riclassamento ex comma 335, ma revisione generale per D.M. Il ricorso va rigettato. Tuttavia, considerata la natura tecnica delle censure sollevate, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla corretta applicazione del metodo estimativo richiamato e la peculiarità dell'intervento normativo su cui si fonda l'atto impugnato, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti processuali.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
DI MARZIO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17030/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - F. Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0287293 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1841/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 08/09/2025, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n. NA0287293/2025, notificato l'11/06/2025, avente ad oggetto la rideterminazione delle rendite catastali di talune unità immobiliari site nel Comune di Meta (NA), a seguito della revisione delle tariffe d'estimo disposta dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 83 del 09/04/2025.
La ricorrente ha dedotto:
(a) difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000, per mancata allegazione degli atti richiamati e assenza di indicazione dei criteri di calcolo;
(b) nullità per vizi del procedimento, per mancata specificazione della tipologia di revisione e dei metodi utilizzati, con motivazione generica e non analitica.
Ha chiesto l'annullamento dell'avviso e la discussione in pubblica udienza.
Si è costituito l'Ufficio Provinciale – Territorio di Napoli (Agenzia delle Entrate), chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che: la revisione delle rendite discende ex lege dall'art. 37, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
e dalla successiva attuazione ministeriale, non trattandosi di procedura DOCFA né di riclassamento comparativo;
l'avviso indica la norma di riferimento e la fonte ufficiale (G.U.), ritenuta sufficiente a garantire la motivazione;
non era necessaria la comparazione con altri immobili, trattandosi di revisione generale delle tariffe d'estimo, operazione collettiva e uniforme deliberata con atto di carattere generale (DM 26 marzo
2025) e resa pubblica in G.U.
Viene richiamata inoltre, la comunicazione istituzionale dell'Agenzia delle Entrate – Associazione_1
(5 giugno 2025), che ha reso noto l'aggiornamento del prospetto delle tariffe d'estimo del Comune di Meta dal 6 giugno 2025 e la rideterminazione delle rendite per le unità in categorie ordinarie (gruppi A–
B–C) senza variazione di categoria o classe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Inquadramento normativo della revisione delle tariffe d'estimo
L'art. 37 TUIR stabilisce che il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante applicazione delle tariffe d'estimo e che le tariffe sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza o comunque ogni dieci anni, con decreto del Ministro delle finanze (oggi MEF), previo parere della Commissione censuaria centrale;
le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe.
Nel caso di specie, la revisione è stata attuata dal D.M. 26 marzo 2025 specificamente riferito al Comune di Meta (NA), pubblicato in G.U. n. 83 del 09/04/2025; la pubblicazione in G.U. integra il meccanismo di pubblicità legale di cui all'art. 10 delle preleggi (vacatio e presunzione di conoscenza), che rende conoscibili gli atti normativi e regolamentari a efficacia generale.
È dunque pacifico che l'avviso individuale qui impugnato non è il frutto di un autonomo esercizio valutativo
(es. classamento per microzone ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 o rettifica DOCFA), ma è atto meramente applicativo di una revisione generale delle tariffe d'estimo disposta con atto ministeriale e pubblicata in G.
U., operazione di natura collettiva e uniforme sul territorio comunale.
2. Sulla censura di difetto di motivazione (art. 7 L. 212/2000)
L'art. 7 dello Statuto del contribuente, come riformulato dal D.Lgs. 219/2023 (in vigore dal 18/01/2024), esige che gli atti autonomamente impugnabili siano motivati a pena di annullabilità, con l'indicazione specifica di presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche;
ammette la motivazione per relationem, precisando che l'atto richiamato va allegato se non già noto o se non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la motivazione per relationem è legittima quando l'avviso riporta il contenuto essenziale dell'atto esterno richiamato e/o quando il contribuente ne abbia legale conoscenza (p. es. atti pubblicati in G.U.) – non occorrendo in tali casi l'allegazione materiale del documento.
Nel nostro caso, l'avviso impugnato indica la base normativa (art. 37 TUIR), il D.M. 26 marzo 2025 e la G.
U. n. 83/2025 di pubblicazione. Tali elementi consentono al contribuente di comprendere il fondamento dell'intervento (revisione generale delle tariffe) e di verificare in ogni momento il contenuto dell'atto generale richiamato, trattandosi di fonte ufficiale di pubblicità legale. Pertanto, la motivazione è sufficiente: nelle ipotesi in cui l'atto applica meccanicamente un parametro generale fissato da un atto normativo/di carattere generale pubblicato in G.U., l'onere motivazionale dell'amministrazione può ritenersi soddisfatto mediante il richiamo espresso e la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, senza necessità di ulteriori comparazioni individuali o allegazioni ridondanti.
3. Inapplicabilità della giurisprudenza sul “riclassamento per microzone” e sulla DOCFA
La difesa della ricorrente invoca un onere motivazionale analitico (con indicazione di metodi, criteri e dati) mutuato dalla copiosa giurisprudenza in tema di riclassamento per microzone ex art. 1, comma 335, L.
311/2004 o di rettifiche DOCFA. Tale impostazione non è pertinente.
3.1. ON (comma 335 L. 311/2004).
La Cassazione, in tema di riclassamento per microzone, afferma in modo univoco che l'avviso deve specificare i presupposti di fatto (scostamento del rapporto valore di mercato/valore catastale rispetto alla media comunale) e spiegare l'incidenza concreta sul singolo immobile (dati, fonti, criteri), non bastando richiami generici. Si vedano, tra le molte, ord. n. 4684/2025 e ord. n. 30441/2024 (nonché ord. n. 29497/2024): principi rigorosi che si giustificano perché si tratta di riclassamento d'ufficio fondato su fattori estrinseci e richiede una motivazione “individualizzata”. Ma qui non ricorre un riclassamento per microzone: si applica una revisione generale di tariffe disposta con D.M. pubblicato in G.U.
3.2. Procedura DOCFA.
Nei casi DOCFA, la Cassazione distingue: se l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma si limita a una rivalutazione tecnico-economica, è sufficiente una motivazione sintetica
(indicazione di dati oggettivi e classe/rendita attribuite); viceversa, se corregge elementi fattuali (es. consistenza, caratteristiche), la motivazione deve essere approfondita. Anche questa linea non è sovrapponibile al presente caso, che non nasce da DOCFA ma da revisione ministeriale delle tariffe.
Ne consegue che le regole motivazionali “rinforzate” elaborate per microzone e, in parte, per DOCFA non sono trasferibili all'ipotesi della revisione generale delle tariffe d'estimo ex art. 37 TUIR attuata con D.M. e pubblicazione in G.U.; in tale cornice, l'avviso individuale ha natura essenzialmente ricognitiva/applicativa e la motivazione è adempiuta con il richiamo alla fonte e alla meccanica applicazione del nuovo prospetto tariffario.
4. Sulla dedotta nullità per vizi del procedimento
La censura di mancata specificazione della tipologia di revisione e dei metodi utilizzati non è fondata.
L'operazione ha riguardato l'aggiornamento delle tariffe d'estimo, applicate uniformemente alle unità immobiliari del Comune di Meta, senza modificare categoria o classe, come comunicato dall'Agenzia delle
Entrate – Territorio. Non si tratta di accertamento individuale (comparativo o microzonale), ma di operazione collettiva prevista e disciplinata dalla legge e dal D.M. ministeriale.
Inoltre, sotto il profilo della motivazione per relationem, va rammentato che – ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, come interpretato dalla Cassazione – non è necessario allegare gli atti già conosciuti o di cui sia riprodotto il contenuto essenziale nell'avviso, requisito che è soddisfatto dal rinvio al D.M. pubblicato in G.U. con indicazione degli estremi.
La revisione qui scrutinata è quella generale delle tariffe d'estimo ex art. 37 TUIR, disposta con D.M. 26 marzo 2025 e pubblicata in G.U. n. 83/2025: la pubblicazione rende conoscibile e vincolante l'atto generale.
L'avviso impugnato è atto applicativo: la motivazione è sufficiente quando indica la norma e l'atto generale presupposto e riproduce il contenuto essenziale (nuove tariffe e loro applicazione), senza necessità di allegare documenti pubblicati in G.U. o di svolgere comparazioni individuali estranee alla tipologia di revisione.
Le pronunce che impongono motivazioni rigorose per riclassamenti microzonali (es. ord. Cass. 4684/2025; ord. 30441/2024; ord. 29497/2024) non si applicano a questa fattispecie, poiché qui non vi è riclassamento ex comma 335, ma revisione generale per D.M. Il ricorso va rigettato. Tuttavia, considerata la natura tecnica delle censure sollevate, l'assenza di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla corretta applicazione del metodo estimativo richiamato e la peculiarità dell'intervento normativo su cui si fonda l'atto impugnato, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti processuali.