Dispositivo di sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - provveditorato regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo DR, Riccardo Satta Flores e Cristiana Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Prap per la Calabria n. -OMISSIS- del 4 novembre 2025, comunicato il 6 novembre 2025, recante approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione in favore della -OMISSIS- s.r.l. della “ Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per la fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il "Servizio Vitto" dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Calabria, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 ”, in relazione al lotto di gara n. -OMISSIS-;
- della comunicazione ex art. 90, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, prot. m_dg.-OMISSIS- del 6 novembre 2025;
- del decreto del Prap Calabria n.-OMISSIS- del 26.11.2025, recante “ Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-del 4.11.2025 ”;
- di tutti i verbali di gara nella parte in cui la -OMISSIS- s.r.l. è stata ammessa alla fase successiva di gara, in luogo di essere esclusa, nonché il verbale della seduta di verifica dell'offerta ex art. 110 d.lgs. 36/2023 del 10 ottobre 2025, nella parte in cui l'offerta tecnico/economica della -OMISSIS- s.r.l. è stata ritenuta congrua e il verbale di verifica della documentazione amministrativa del 16 ottobre 2025 nella parte in cui la documentazione amministrativa della -OMISSIS- s.r.l. è stata ritenuta conforme, in luogo di essere disposta l'esclusione per grave errore professionale;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta relativi alla -OMISSIS- s.r.l.;
nonché per la condanna
della Stazione appaltante a risarcire la ricorrente per il danno ingiusto cagionato dall'illegittimo svolgimento della gara e dall'altrettanto illegittimo esito dell'aggiudicazione stessa:
- anzitutto in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., attraverso l'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, previa in quanto occorra declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente frattanto stipulato (inefficacia del contratto che si chiede di dichiarare anzitutto ex tunc e in subordine ex nunc), rispetto al quale la -OMISSIS- s.r.l. manifesta sin d'ora l'interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.;
- e in subordine, per equivalente economico, previa individuazione e fissazione dei criteri di liquidazione del danno ex art. 34, co. 4, c.p.a., ovvero in via di ulteriore subordine nella misura che sarà provata in corso di causa, in ogni caso maggiorata di accessori di legge, rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sulla somma di anno in anno rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., per l'annullamento:
- della comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, prot. m_dg.-OMISSIS- del 6 novembre 2025, nella parte in cui si è preso atto dell'istanza di oscuramento dell'offerta tecnica della -OMISSIS- s.r.l.;
- di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS- del 17 novembre 2025, nonché quella di accoglimento dell'accesso, con trasmissione dell'offerta tecnica parzialmente oscurata;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con l'istanza di accesso prot. -OMISSIS- del 14 novembre 2025, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, ivi compresa l'offerta tecnica integrale, senza oscuramenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- s.r.l., del Ministero della giustizia, del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. La -OMISSIS- s.r.l. è insorta avverso il provvedimento con il quale il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale per la Calabria ha aggiudicato alla -OMISSIS- s.r.l. il lotto n. -OMISSIS- della “ Gara a procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per la fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per il “Servizio Vitto” dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della regione Calabria, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 ”, nonché gli atti ad esso presupposti, domandandone l’annullamento e chiedendo, altresì, la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione a sé dell’appalto, previa dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero per equivalente, nella misura che sarà provata in corso di giudizio.
La ricorrente ha, inoltre, formulato istanza ex art.116, co.2, c.p.a. in relazione ai documenti richiesti con l’istanza di accesso del 14 novembre 2025, impugnando la comunicazione ex art.90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, “ nella parte in cui è stato preso atto dell’istanza di oscuramento dell’offerta tecnica della -OMISSIS- ”.
A sostegno del ricorso, ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1.1. “ Violazione ed erronea applicazione artt. 5, 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023. Violazione ed erronea applicazione art. 5 del Disciplinare. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Illegittimità diretta e derivata ;
1.2. “ Violazione ed erronea applicazione art. 17 D.Lgs. n.36/2023 – Violazione e falsa applicazione art. 16 del Disciplinare di gara. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Illegittimità diretta e derivata ”;
1.3. “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. Inaffidabilità e non remuneratività dell’offerta. Violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per contraddittorietà, erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Illegittimità diretta e derivata ”;
2. Con atto depositato il 17 dicembre 2025, la ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti, con i quali, avverso i medesimi atti già gravati, ha proposto le seguenti, ulteriori censure:
2.1. “ Violazione ed erronea applicazione artt. 5, 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023. Violazione ed erronea applicazione art. 5 del Disciplinare. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Illegittimità diretta e derivata ”;
2.2. “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. Inaffidabilità e non remuneratività dell’offerta. Violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per contraddittorietà, erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Illegittimità diretta e derivata ”;
2.3. “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. Inaffidabilità e non remuneratività dell’offerta. Violazione dei principi generali in tema di procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per contraddittorietà, erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Illegittimità diretta e derivata ”.
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia nonché la -OMISSIS- s.r.l., controinteressata, instando per la reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza collegiale resa all’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, è stata accolta la domanda cautelare formulata dalla ricorrente e fissata l’udienza per la trattazione del merito.
4. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, il Collegio ha accolto la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente per controdedurre in ordine alla produzione documentale effettuata il giorno precedente dalla controinteressata.
5. Con atto depositato il 20 aprile 2026, il Ministero, per il tramite della difesa erariale, ha chiesto, ai sensi dell’art.119, co.5, c.p.a., la pubblicazione anticipata del dispositivo.
6. La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza del 22 aprile 2026.
IT
1. Deve essere accolto parzialmente il ricorso principale e respinto quello per motivi aggiunti.
In particolare, è fondato, in parte, il primo motivo di ricorso.
2. Con esso la ricorrente deduce che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, sotto un primo profilo, in quanto colpevole di grave illecito professionale, rispetto al quale nemmeno ha ritenuto di dover adottare misure di “ self cleaning ”, e, sotto altro profilo, per aver reso una dichiarazione evidentemente reticente in ordine all’esistenza del predetto illecito professionale.
2.1. La prima censura muove dal rilievo che l’amministratore unico dell’aggiudicataria, al momento della presentazione dell’offerta, risultava indagato per il reato previsto e punito dall’art.356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), per il quale il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio.
La censura è fondata, nei limiti di seguito esposti.
2.1.1. L’art.95 del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36, recante il codice degli appalti pubblici, disciplina le cause di esclusione non automatica, così definite in quanto, a differenza delle diverse ipotesi previste dall’art.94 del medesimo testo legislativo, non comportano l’automatica esclusione del concorrente ma demandano alla stazione appaltante il compito di valutare la sussistenza dei presupposti per l’esclusione.
Fra le cause di esclusione non automatica rientra il grave illecito professionale previsto dalla lettera e) del citato art.95, in forza del quale “ la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti […] e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati ”
Il grave illecito professionale riceve poi una disciplina specifica nel successivo art.98, il quale, al comma 2, specifica quali siano i presupposti indispensabili perché la stazione appaltante possa disporre l’esclusione dell’operatore economico al verificarsi di una delle condizioni previste nel medesimo articolo: “ L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 ”.
Il successivo comma 3, dedicato alla individuazione delle fattispecie rilevanti dalle quali può desumersi il grave illecito professionale, prevede, alla lettera g), la “ contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94 ”, fra i quali è compresa l’ipotesi delittuosa di cui all’art.356 c.p., che risulta contestata al legale rappresentante dell’aggiudicataria.
Il comma 6, infine, dispone che, in presenza di tali fattispecie delittuose, gli “ adeguati mezzi di prova ” idonei ad integrare la condizione prevista dal citato art.95, co.1, lett. c), per l’adozione del provvedimento di esclusione, sono costituiti, fra l’altro, dagli atti di cui all’articolo 407 -bis , comma 1, c.p.p., per mezzo dei quali il pubblico ministero esercita l’azione penale, fra i quali, come noto, è compresa la richiesta di rinvio a giudizio.
2.1.2. Contestando la censura in esame, l’amministrazione resistente e la controinteressata osservano che il grave illecito professionale non è compreso fra le cause di esclusione automatica, ma è fattispecie rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.
Quanto, poi, alla circostanza che la stazione appaltante non abbia espresso alcuna valutazione in ordine al riferito grave illecito professionale, per escluderne la rilevanza quale causa di esclusione, la controinteressata richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “ qualora la stazione appaltante non ritenga che la pregressa vicenda professionale – qui peraltro non ricorrente secondo quanto dianzi indicato - abbia inficiato la moralità professionale, essa non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia , ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa (mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità tale da elidere l'affidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale). In sintesi, la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2020, n. 2850; sez.VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23 gennaio 2015, n. 53; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622; sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236; sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; sez. III, 11 marzo 2011, n.1583; sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019) ” (Cons. Stato, V, 7 novembre 2025, n.8661/2025).
2.1.3. Proprio la giurisprudenza testé richiamata induce a ritenere la fondatezza della censura.
Dagli atti e dai documenti di causa, risulta infatti che la ricorrente, nel corso della gara, con memoria del 16 ottobre 2025, avesse richiamato l’attenzione della stazione appaltante sull’esistenza del grave illecito professionale in capo alla controinteressata, invitandola a valutare la sussistenza di una causa di esclusione, in quanto gravemente incidente sulla moralità professionale dell’operatore economico.
Sicché era sorta contestazione sul punto e, secondo il richiamato insegnamento giurisprudenziale, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare conto, con motivazione puntuale, delle ragioni per le quali ha ritenuto che i fatti contestati all’operatore economico, poi aggiudicatario, non integrassero un’ipotesi di grave illecito professionale, imponendo, quindi, l’esclusione.
Di contro, a fronte della riferita contestazione specifica, la stazione appaltante non ha fornito motivazione alcuna, essendosi limitata a rappresentare, solo genericamente, di aver svolto la verifica dei requisiti di ordine generale, con dichiarazione peraltro riferita indistintamente a tutti i lotti della gara.
In particolare, nella determina di aggiudicazione gravata, la stazione appaltante ha rappresentato che, “ sulla base della proposta di aggiudicazione per ciascun Lotto, il R.U.P., ai sensi dell’art.99 del D.lgs.36/2023,ha dato avvio alla verifica del possesso dei requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale, dichiarati dagli O.E. primi classificati nei tre Lotti, per constatare l’assenza di cause di esclusione automatiche e non, il tutto mediante l’interoperabilità con la piattaforma telematica “Acquisti in rete PA ”, e che, poi, “ in data 04/11/2025 il Rup ed i suoi collaboratori, sulla base dei certificati ottenuti telematicamente e di quelli in possesso, ha concluso con esito positivo la fase di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale a favore delle ditte aggiudicatrici dei tre lotti ”.
Che il vizio non sia meramente motivazionale ma anche, a monte, istruttorio traspare dal fatto che l’amministrazione nemmeno nel corso del presente giudizio ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non determinante il procedimento penale che vede coinvolta l’aggiudicataria, essendosi, come visto, limitata ad evidenziare la natura non automatica della causa di esclusione.
Risulta, quindi, che la stazione appaltante abbia omesso la doverosa valutazione in ordine alla possibile sussistenza di una causa di esclusione non automatica, quale, nella specie, il grave illecito professionale, nonché di rendere conto, poi, delle ragioni ad essa sottese, con puntuale motivazione.
L’imprescindibilità di una valutazione prudente e accurata in ordine alla sussistenza, in capo alla controinteressata, dei requisiti di ordine morale discende, nel caso di specie, oltre che dalle sollecitazioni che, nel corso della gara, erano state svolte dalla ricorrente, anche dalla considerazione della natura delle contestazioni che, in sede penale, sono state rivolte al legale rappresentante della concorrente e della loro stretta attinenza all’oggetto della gara qui in esame.
In particolare, nell’ambito di un controllo ispettivo del Senato della Repubblica, risulta che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, nel fornire i chiarimenti richiesti al Dipartimento per gli affari di giustizia sullo stato del procedimento penale che vede coinvolta l’aggiudicataria, ha riferito che l’Ufficio della Procura, “ ha esercitato l'azione penale per il delitto di cui all’art. 356 c.p. nei confronti dei rappresentanti legali della -OMISSIS- S.r.l., storici fornitori dei servizi di vitto e sopravvitto degli Istituti penitenziari del -OMISSIS- e dell’-OMISSIS- optando invece per la richiesta di archiviazione dell'ulteriore fattispecie originariamente iscritta, relativa al delitto di cui all'art. 353 c.p. All’esito di articolata indagine, consistita anche in attività tecniche che hanno permesso di appurare la costante sostituzione del cibo oggetto di fornitura con alimenti avariati o comunque non rispettosi delle indicazioni riportate nel capitolato tecnico di gara, è stata effettuata una ispezione presso i magazzini dell'Istituto di -OMISSIS-, con conseguente sequestro a sorpresa degli alimenti oggetto del servizio di "vitto"; le successive analisi hanno confermato appieno quanto sino a quel momento era stato oggetto di censura da parte del garante dei detenuti o ascoltato nelle conversazioni captate ”.
A fronte di tali elementi, la Stazione appaltante, pur nella considerazione del principio di innocenza, avrebbe dovuto esercitare la propria discrezionalità tecnica, valutando la gravità e rilevanza del fatto, nonché la sua stretta attinenza con le attività previste dal bando, ai fini del complessivo giudizio sull’affidabilità dell’operatore, e, all’esito, darne conto puntualmente nella motivazione.
2.2. È di contro infondata la seconda censura formulata con il motivo in esame, che deve trattarsi unitamente a quella contenuta nel primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, attinente al medesimo profilo di illegittimità.
Segnatamente, la ricorrente ha ritenuto che la controinteressata, nella propria offerta, abbia reso una dichiarazione criptica e reticente in ordine alla pendenza del citato procedimento penale, laddove, nello spazio dedicato alle “ informazioni di dettaglio ” ha riferito che “ L’operatore economico dichiara che è stata infondatamente contestata all’Amministratore Unico la commissione del reato di cui all’art.356 c.p., e che, in relazione a tanto, è stata fissata per il giorno 12 dicembre 2025 l’udienza preliminare dinanzi al GUP del Tribunale Ordinario di -OMISSIS- in ordine alla richiesta del P.M. ”.
Tale dichiarazione, in primo luogo, non conterrebbe un’informazione chiara in ordine al fatto che era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio, in secondo luogo, omette di riferire che, nel medesimo procedimento, è coinvolto non solo il legale rappresentante, titolare del 50% delle quote societarie, ma altresì l’altro socio, titolare dell’altro 50%, e che, quindi, “ i soggetti in possesso del 100% delle quote sociali dell’azienda sono imputati per il reato di cui all’art. 356 c.p. ”
2.2.1. La censura è infondata.
Quanto, in particolare, al primo profilo deve osservarsi che la dichiarazione, seppure non contenga l’espresso riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, riferisce, in ogni caso, della fissazione dell’udienza preliminare e della “ richiesta del P.M. ”, in tal modo consentendo di comprendere agevolmente lo sviluppo e lo stato del procedimento penale. A ciò si aggiunga che la dichiarazione è stata resa nella sezione “Gravi illeciti professionali”, nella quale la controinteressata, alla domanda “ L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? ”, ha selezionato la risposta “ Sì ”.
Quanto al secondo profilo, deve ritenersi che la controinteressata abbia correttamente riferito le circostanze rilevanti relative al solo soggetto titolare dei poteri rappresentativi della società, il suo amministratore unico, omettendo la considerazione del mero socio, privo dei suddetti poteri.
2.3. In conclusione, assorbito ogni ulteriore profilo, risulta fondato il primo motivo di ricorso, nei sensi e nei limiti testé precisati.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che l’aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta, ha omesso di allegare il file contenente l’impegno a mantenere ferma l'offerta per il periodo di 9 mesi dalla scadenza di presentazione delle offerte, in tal modo violando la prescrizione contenuta all’art.16 del disciplinare di gara.
3.1. Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, l’impegno a mantenere ferma l’offerta per il periodo indicato negli atti di gara costituisce un obbligo che imposto direttamente dalla legge, all’art. 17, co. 4, del codice degli appalti pubblici, rispetto al quale la clausola contenuta nel disciplinare svolge evidentemente una funzione “ meramente ricognitiva ” di un obbligo già imposto ex lege .
4. Il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti possono trattarsi congiuntamente.
Con essi, la ricorrente lamenta “ macroscopici errori ” commessi dalla Stazione appaltante nel corso della verifica di anomalia cui è stata sottoposta l’offerta dell’aggiudicataria, la quale, peraltro, a fronte della richiesta di “ ulteriori attestazioni documentali ” rispetto a quelle già fornite con le giustificazioni, non vi avrebbe comunque provveduto quanto ad alcuni specifici prodotti. Cionondimeno, l’amministrazione ha ritenuto superata la verifica, ritenendo, peraltro, di potere sopperire a tale mancanza probatoria a mezzo di successive verifiche in fase esecutiva.
4.1. Entrambi i motivi sono infondati.
Occorre ricordare che, come bene evidenziato dalla difesa erariale, il giudizio di anomalia ha “ natura globale ” ( ex plurimis , da ultimo, Cons. Stato, VII, 27 aprile 2026, n, 3286). Esso non consiste in un controllo analitico di ogni singola voce di costo, ma come una valutazione complessiva e sintetica della sostenibilità dell’offerta (cfr. Cons Stato, VII, 11 marzo 2025, n.1998).
In questi termini depone anche l’esegesi dell’art. 110 del codice degli appalti, che, al primo comma, precisa che la valutazione in ordine alla anomalia dell’offerta ha ad oggetto “ la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta ”.
È stato così precisato che “ Il giudizio di attendibilità dell'offerta ha contenuto globale e sintetico, di talché è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell'appalto, non potendo risolversi in una parcellazione delle singole voci di costo e in una caccia all'errore nella loro indicazione nel corpo dell'offerta. In altri termini, la visuale deve essere, rispetto alle voci dell'offerta, globale e non parcellizzata, atteso che la verifica è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, mediante espressione di un tipico potere tecnico - discrezionale riservato all'Amministrazione, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate all'eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza ” (Tar Lazio, II-ter. 20 maggio 2025, n.10499).
Risulta, nel caso di specie, che la stazione appaltante abbia correttamente attivato il contraddittorio, richiedendo le giustificazioni prescritte e, all’esito di un’analisi complessiva delle voci di costo, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto superata la verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
A fronte di ciò, la ricorrente non ha fornito elementi di prova in ordine alla asserita macroscopica inattendibilità del giudizio di anomalia.
Richiamati, pertanto, i noti limiti del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, deve ritenersi non emergano elementi tali che consentano di ritenere inattendibile, irragionevole o illogica la valutazione operata dall’amministrazione, né la sussistenza di errori.
5. Passando al ricorso per motivi aggiunti, avendo già esaminato (e giudicato infondati) il primo ed il terzo motivo, rimane da scrutinare il secondo motivo, con il quale la ricorrente eccepisce che la controinteressata nella propria offerta aveva inserito il costo del personale amministrativo nella voce “ costi generali ”, e invoca, quindi, l’applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “ l’offerta – che ha omesso parte dei costi della manodopera, per ricomprenderli nell’ambito delle spese generali e nelle successive giustificazioni presentate nel sub procedimento di anomalia – non poteva essere ammessa e considerata legittima ” (Tar Lazio, II ter, 15 aprile 2026, n.6770; III quater, 22 settembre 2025, n. 16369).
5.1. La censura si palesa infondata.
La controinteressata, nelle giustificazioni rese il 12 settembre 2025, ha rappresentato che “ i costi generali includono le “spese amministrative” e il “personale amministrativo” [...]. Per quanto concerne il personale amministrativo si è proceduto a calcolare l’incidenza del costo del lavoro del personale che svolge compiti di amministrazione per l’Azienda; che può svolgere anche, sia pure in minima parte, attività di amministrazione dello specifico appalto ”.
Come evidenziato dalla controinteressata nelle proprie difese, nei costi generali sono stati compresi solo i costi relativi al “ personale che svolge funzioni "trasversali" o di supporto all'intera struttura aziendale, come il personale amministrativo, i coordinatori o le figure ispettive che operano su più commesse ”, i quali “ non sono direttamente imputabili alla singola commessa, ma costituiscono costi indiretti o spese generali dell'impresa, che vengono correttamente allocati sull'appalto calcolandone la relativa "incidenza" ”.
Ciò deve ritenersi conforme al principio giurisprudenziale, che si condivide, secondo cui il costo della manodopera soggetto all’obbligo di indicazione separata di cui agli artt.41 e 108 del codice degli appalti pubblici debba riferirsi “ ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili ” (Cons. Stato, III, 28 ottobre 2022, n.9312; V, 15 giugno 2021 n. 4635).
6. La ricorrente ha, altresì, proposto, istanza incidentale, ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a., in relazione all’accesso alla relazione tecnica non oscurata della controinteressata “ e - ove esistenti - alle determinazioni del Prap in ordine a quanto dichiarato nel DGUE dalla Ditta -OMISSIS-in merito alla sussistenza di “Gravi illeciti professionali – Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 – art. 95 co 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) ”.
6.1. L’istanza deve essere respinta.
Con riferimento al cd. accesso endo-processuale, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 gennaio 2023, n. 1, ha precisato che “[l] ’ordinanza che esamina l’istanza di accesso proposta nel corso di giudizio ha valenza decisoria, in quanto incide su situazioni giuridiche diverse rispetto a quelle oggetto del giudizio principale, così come avviene nel caso di ricorso proposto in via autonoma.
Ciò comporta:
sul piano sostanziale, si applica integralmente la disciplina dell’accesso, anche per quanto attiene alla portata dell’accesso difensivo, nel senso che la documentazione può essere rilasciata «senza verificare la concreta pertinenza degli atti con l’oggetto della controversia principale»;
sul piano processuale, l’ordinanza è autonomamente impugnabile con ricorso al Consiglio di Stato ed è suscettibile di esecuzione coattiva con la proposizione del ricorso per ottemperanza.
Rispetto all’accesso documentale difensivo rimangono tuttavia talune peculiarità.
La prima peculiarità risiede nel fatto che in questo caso si tratta di un accesso difensivo “qualificato” dalla circostanza che la documentazione richiesta deve essere strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche che sono state fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento. In questo senso si spiega anche il riferimento alla «connessione», contenuto nel secondo comma dell’art. 116 cod. proc. amm. Si tratta di una “strumentalità in senso ampio”, in quanto la valutazione che deve essere effettuata dal giudice non è soltanto volta a verificare la possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma può servire anche per risolvere in via stragiudiziale la controversia, per proporre una nuova impugnazione ovvero ancora una diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria.
La seconda peculiarità risiede nel fatto che la disposizione in esame consente al giudice di non decidere in ordine all’istanza di accesso con ordinanza, ma di deciderla con la sentenza che definisce il giudizio. Questa previsione si spiega proprio nella logica della «connessione» della domanda con il giudizio in corso, che potrebbe indurre il giudice della causa principale a rinviare, ad esempio, la decisione incidentale sull’accesso al momento di adozione della sentenza, qualora ritenga che quella documentazione non risulti necessaria ai fini della definizione del giudizio. Tale soluzione consente maggiore celerità allo svolgimento del processo senza incidere sulla tutela della parte, in quanto la decisione è solo rinviata alla fase conclusiva del processo stesso”. ”.
Nel caso di specie, il Collegio, applicati i richiamati principi, ritiene che le ragioni della decisione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti sopra esposte escludano la rilevanza (ai fini della delibazione dei motivi di gravame) della documentazione oggetto di istanza di accesso, che, pertanto, non può essere accolta.
7. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso principale è accolto solo parzialmente e respinto per il resto, unitamente al ricorso per motivi aggiunti.
All’accoglimento parziale del ricorso principale, nei sensi e nei limiti supra precisati, consegue l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, salvo il dovere dell’amministrazione resistente di riesercitare il potere, in ossequio al principio conformativo che assiste la presente pronunzia.
Dovendo l’amministrazione rideterminarsi in ordine alla sussistenza dell’illecito professionale grave,
devono essere respinte le ulteriori domande formulate dalla ricorrente di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.
È infine respinta l’istanza ex art.116, co.2, c.p.a.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie, in parte, il ricorso principale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ai fini della rivalutazione in ordine alla sussistenza dell’illecito professionale grave.
Rigetta per il resto.
Condanna l’amministrazione resistente e la controinteressata, in solido, al pagamento delle spese di lite della ricorrente, che liquida complessivamente in €4.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo DR, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.