TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 848
TAR
Dispositivo di sentenza 28 aprile 2026
>
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Esclusione della controinteressata per grave illecito professionale

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, accertando che la stazione appaltante non ha adeguatamente valutato la sussistenza di un grave illecito professionale in capo alla controinteressata, nonostante le contestazioni mosse al suo legale rappresentante per frode nelle pubbliche forniture. L'amministrazione ha omesso la doverosa valutazione e la puntuale motivazione richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Dichiarazione reticente in ordine al grave illecito professionale

    Il Tribunale ha ritenuto infondata tale censura, giudicando la dichiarazione della controinteressata sufficientemente chiara riguardo allo stato del procedimento penale e correttamente riferita al solo legale rappresentante in quanto titolare dei poteri rappresentativi della società.

  • Rigettato
    Accesso alla documentazione tecnica non oscurata

    Il Tribunale ha respinto l'istanza, ritenendo che le ragioni della decisione sul ricorso introduttivo escludano la rilevanza della documentazione oggetto di istanza di accesso ai fini della delibazione dei motivi di gravame.

  • Rigettato
    Risarcimento in forma specifica (aggiudicazione dell'appalto)

    La domanda è stata respinta in quanto l'accoglimento parziale del ricorso principale comporta l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione ai fini della rivalutazione in ordine alla sussistenza dell'illecito professionale grave, ma non l'aggiudicazione diretta dell'appalto alla ricorrente.

  • Rigettato
    Risarcimento per equivalente economico

    La domanda è stata respinta in quanto l'accoglimento parziale del ricorso principale, che impone alla stazione appaltante di riesercitare il potere, non consente la determinazione del danno.

  • Rigettato
    Omessa allegazione file impegno mantenimento offerta

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, poiché l'obbligo di mantenere ferma l'offerta è imposto direttamente dalla legge (art. 17, co. 4, d.lgs. n. 36/2023) e la clausola del disciplinare ha natura meramente ricognitiva.

  • Rigettato
    Errori nella verifica di anomalia dell'offerta

    Il Tribunale ha ritenuto infondati i motivi, evidenziando la natura globale del giudizio di anomalia, la discrezionalità tecnica della stazione appaltante e l'assenza di prove fornite dalla ricorrente in ordine alla macroscopica inattendibilità del giudizio espresso dall'amministrazione.

  • Rigettato
    Costi del personale amministrativo inclusi nei costi generali

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la censura, ritenendo conforme al principio giurisprudenziale la inclusione nei costi generali dei costi relativi al personale che svolge funzioni trasversali o di supporto all'intera struttura aziendale, non direttamente imputabili alla singola commessa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 848
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 848
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo