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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/09/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2481 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PICONE Parte_1
FRANCESCA e FULCO SIMONA GRAZIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa a mezzo funzionario dal dott. CONTI
GIAMPIERO, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 30.6.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro esponendo di essere docente di scuola secondaria di secondo grado e di aver stipulato contratti d'insegnamento a tempo determinato negli aa.ss. 2023/24 e 2023/25. Deduceva di non aver fruito, nel periodo intercorrente tra la data iniziale dell'incarico di supplenza per l'a.s. 2023/24 e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni, di tutte le ferie spettanti, usufruendo di un numero nettamente inferiori di giorni di riposo. Riferiva, altresì, di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25. Conveniva quindi in giudizio il chiedendo di: Controparte_1
“1) ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE,
1 CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA ad emanare tutti gli atti necessari e conseguenti per il riconoscimento, a favore dei ricorrenti, del diritto alla erogazione di 500 euro attraverso il meccanismo denominato Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per come previsto dall'art. 1 della legge 107/2015 per ogni anno di servizio effettivamente svolto per l'a.s. 2023/2024, 2024/2025; in subordine il risarcimento del danno in eguale misura. 2) accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2023/24 3) condannare, per le causali infra spiegate, l'amministrazione convenuta al pagamento di € 2.129,66 o nella minore o maggiore misura che verrà accertata in corso di causa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, con il favore delle spese. Ritualmente costituitosi, il deduceva l'infondatezza di parte delle ragioni CP_1 del ricorrente e insisteva per il rigetto. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025.
Motivi della decisione La Carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il . Controparte_1
A tal proposito, si rileva che l'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.[…] Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.” La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di
2 lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". Con la riforma c.d. della Buona Scuola (L. 107/2015), all'art. 1 comma 121 è stato disposto che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti e che la formazione costituisce elemento essenziale della loro attività lavorativa, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, però, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Tale scelta normativa risulta in contrasto con la giurisprudenza amministrativa, di merito nonchè con il diritto dell'U.E. Sul punto la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18.5.2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, CP_1
3 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
4 In termini analoghi, si è espressa la giurisprudenza di merito, (v. ex multis Tribunale Torino sent. n. 515/2022 e 1735/2022; Tribunale Trani sent. n.223/2022), nonché quella amministrativa (v. CdS sent, n. 1842/2022) con orientamento che si condivide. Risulta pacifico che la presente controversia verta su un rapporto di lavoro a tempo determinato comparabile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, essendo controverso tra le parti unicamente se il bonus annuale di € 500,00 rientri nelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del maggio 2022 sopra richiamata, ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. In astratto, dunque, non emerge alcun elemento che possa giustificare il diverso trattamento della parte ricorrente e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito: si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità
o meno del rapporto di lavoro, e ciò, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. La suddetta considerazione porta quindi ad affermare come, pur ferma la comparabilità tra supplenti e docenti di ruolo, si possa giustificare una differenziazione di trattamento, quanto all'aspetto qui in discussione, in ragione della durata, nel corso del singolo anno scolastico preso in considerazione, del rapporto di lavoro instaurato tra il ed il lavoratore a termine. CP_1
Dalla documentazione a corredo del ricorso introduttivo, si evince che parte ricorrente per gli anni oggetto di domanda ha stipulato delle tipologie contrattuali che legittimano certamente l'erogazione del beneficio economico;
segnatamente, a.s. 2023/24, dall.
1.9.2023 al 30.6.2024, a.s. 2024/25, dal 9.9.2024 al 31.8.2025. Si tratta, infatti di contratti con decorrenza settembre e con termine al 30.6, ovvero al 31.8 e quindi per l'intero anno scolastico. Deve tuttavia rilevarsi che, con riferimento alla pretesa riferita all'anno scolastico 2024/25, il decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025 (contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”) ha esteso il bonus della Carta del Docente per l'anno scolastico 2024/2025, anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale per un importo pari a 500 euro i quali potranno farne richiesta entro il 31.8.2026 tramite accesso all'apposita piattaforma. Parte ricorrente rientra nella platea dei soggetti destinatari di tale estensione;
pertanto, con riferimento alla richiesta di erogazione del bonus per l'anno scolastico
5 2024/25, si rileva la carenza di interesse ad agire, ben potendo il ricorrente procedere autonomamente alla richiesta. Ulteriormente, quanto alle modalità di fruizione del beneficio, la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Cassazione ha statuito che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.” Nel caso di specie, parte ricorrente si trova nella situazione descritta sub 2), avendo dato prova di essere immesso nel circuito delle docenze per l'a.s. 2025/26 come da contratto in atti, con conseguente pronuncia di condanna all'adempimento in forma specifica.
Per quanto riguarda la richiesta di monetizzazione delle ferie non fruite, Appare opportuna una breve disamina del quadro normativo applicabile al caso di specie. L'art. 19, comma 2, del CCNL comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: “le ferie … spettanti al personale,
… delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non
6 danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa". In data 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, secondo cui “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art.
5.comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire. Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola. Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all''articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto
7 alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Da quanto detto deriva che:
- a norma dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12 i docenti (di ruolo e non) sono posti in ferie ex lege nel periodo di sospensione delle lezioni;
- nei periodi nei quali le lezioni sono in corso possono usufruire al massimo di 6 giorni di ferie, se la loro sostituzione non comporta aggravi di spesa;
- negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (dal 1settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 settembre) i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni. Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni. Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari di cui si è detto, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia invitato ad esercitarlo. La tutela comunitaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, riguarda, comunque, esclusivamente le ferie annuali retribuite che devono essere “di almeno 4 settimane” (per colui che lavora per l'intero anno) e quindi non si estende ad ulteriori periodi di riposo contrattualmente riconosciuti, quali le festività soppresse, che rimangono assoggettate al disposto dell'art. 5, comma 8 del DL 95/2021. È onere del datore di lavoro assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, da una parte, se necessario con invitandolo formalmente a fruire delle ferie e, dall'altra, informandolo in modo accurato e in tempo utile di modo che la fruizione delle ferie sia idonea ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire;
nonché del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr. sentenza rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) . Nel caso di specie, non sussiste prova in atti che il datore di lavoro abbia adottato la diligenza necessaria invitando formalmente il lavoratore alla fruizione delle ferie nei tempi previsti per legge per cui, in assenza di tale documentazione, il CP_1
è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. Ciò posto, sulla base dei dettagliati conteggi allegati al ricorso (elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali), il ricorrente ha maturato per i titoli dedotti un credito di € 1.129,66 per l'anno scolastico 2023/24. Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i
8 giorni di ferie fruiti e all'erogazione del beneficio economico della cd. “Carta docente” per l'a.s. 2023/24. Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico del , liquidate come da dispositivo secondo i minimi tabellari ex CP_1
DM 55/2014 (ossia i medi dimidiati), tenendo conto della serialità del contenzioso e della ridotta attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'a.s. 2023/24;
- condanna il al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'a.s. 2023/24 per l'importo totale di € 1.129,66, oltre interessi;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" per l'anno scolastico 2023/24;
- dichiara l'inammissibilità della domanda relativa all'erogazione del bonus docente per l'anno scolastico 2024/25 per carenza di interesse ad agire;
- condanna il all'accredito di euro 500,00 oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, in favore della parte ricorrente;
- condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 1.030,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione. Così deciso in Agrigento, 23/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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