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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14416/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14416/2023 degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; CP_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...] per sé e unitamente Controparte_6
alla IG.ra nata in [...] il [...], nella qualità di Controparte_7
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
7. nata in [...] il [...]; CP_8
8. nato in [...] il [...]; Controparte_9
9. nato in [...] il [...]; CP_10
10. nato in [...] il [...]; Controparte_11
11. nato in [...] il [...]; Controparte_12
12. nata in [...] il [...]; CP_13
13. nata in [...] il [...]; CP_14
14. nata in [...] il [...] per sé e unitamente Persona_1
al IG. , nato in [...] il [...], nella qualità di Controparte_15
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori:
15. nato in [...] il [...] ed Controparte_16 16. nata in [...] il [...]; Controparte_17
17. nato in [...] il [...]; Controparte_18
18. nato in [...] il [...] per sé e unitamente Persona_2
alla IG.ra , nata in [...] il [...], nella qualità di Parte_1
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori:
19. nato in [...] il [...] e Persona_2
20. nata in [...] il [...]; Parte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Giudice e dall'Avv. Daniela Tiani
ricorrenti
contro
Controparte_19
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 20 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza Per_ italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. (o o Per_3
Per_
) (o , cittadino italiano nato in San OV in [...] il CP_1 CP_1
25.03.1889, il quale emigrava in Argentina e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima,
per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro Persona_6 ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“a) Il IG. (o , cittadino italiano nato in [...]_3 Persona_7 CP_1
OV in Marignano (RN) il 25.03.1889, (DOC. 2), in data 10.04.1911, si univa in matrimonio con la IG.ra (DOC. 3). Successivamente la coppia emigrava Persona_8
in Argentina dove in data 30.04.1917 nasceva la IG.ra (DOC. 4). b) Persona_6
Quest'ultima, in data 04.04.1936, si univa in matrimonio con il cittadino , Parte_3
IG. (DOC. 5). Dalla loro unione nasceva in Argentina il Persona_9
06.04.1946 la IG.ra (DOC. 6), odierna ricorrente Controparte_1
(cfr. ricorrente n. 1); c) La IG.ra in data Controparte_1
28.01.1966, si univa in matrimonio con il IG. (DOC. 7). Dalla Persona_2
loro unione nascevano in Argentina cinque figli: il IG. il Controparte_2
07.05.1967 (DOC. 8); il IG. il 05.10.1968 (DOC. 9); il IG. Controparte_6
il 17.01.1972 (DOC. 10); il IG. Controparte_11 Persona_2
il 01.05.1976 (DOC. 11) e la IG.ra il 18.07.1981 (DOC. 8), Persona_1
odierni ricorrenti (cfr. ricorrente nn. 2, 6, 10, 18 e 14); d) Il IG. CP_2
in data 21.02.1992, si univa in matrimonio con la IG.ra
[...] Parte_4
(DOC. 13). Dalla loro unione nascevano in Argentina tre figli: la IG.ra
[...]
il 15.08.1992 (DOC. 14); il IG. il 28.10.1994 Controparte_3 CP_4
(DOC. 15); ed il IG. il 09.03.1998 (DOC. 16), odierni ricorrenti (cfr. Controparte_5
ricorrente nn. 3, 4 e 5); e) Il IG. in data 22.09.2000, si univa Controparte_6
in matrimonio con la IG.ra (DOC. 17). Dalla loro unione Controparte_7
nascevano in Argentina tre figli: il IG. il 16.10.2001 (DOC. 18); Controparte_9
il IG. il 26.05.2003 (DOC. 19); e la IG.ra il CP_10 CP_8
10.02.2006 (DOC. 20), odierni ricorrenti (cfr. ricorrente nn. 3, 4 e 5); f) Il IG.
[...]
in data 24.09.1994, si univa in matrimonio con la IG.ra Persona_10 [...] (DOC. 21). Dalla loro unione nascevano in Argentina tre figli: la IG.ra Parte_5
il 18.03.1995 (DOC. 22); il IG. il 18.11.1997 CP_13 Controparte_12
(DOC. 23); e la IG.ra il 31.10.2002 (DOC. 24), odierni ricorrenti CP_14
(cfr. ricorrente nn. 12, 11 e 13); g) Dall'unione more uxorio tra il IG. Persona_2
e la IG.ra nascevano in Argentina due figli: il IG.
[...] Parte_1
il 13.01.2010 (DOC. 25); e la IG.ra nata Persona_2 Parte_2
in Argentina il 17.10.2013 (DOC. 26), odierni ricorrenti (cfr. ricorrente nn. 19 e 20);
h) La IG.ra in data 08.02.2007, si univa in matrimonio con il Persona_1
IG. (DOC. 27). Dalla loro unione nascevano in Argentina tre Controparte_15
figli: il IG. il 27.12.2001 (DOC. 28); la IG.ra Controparte_18 CP_17
il 26.03.2008 (DOC. 29); ed il IG. il 20.03.2015
[...] Controparte_16
(DOC. 30), odierni ricorrenti (cfr. ricorrente nn. 17; 16 e 15)”.
Con ordinanza del 4 luglio 2024, il Giudice assegnatario, Dr.ssa Mariagrazia
Belardinelli, fissava udienza al 13 novembre 2024 con assegnazione dei termini per la notifica al resistente. All'udienza del 13 novembre 2024, stante Controparte_19
la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia del resistente
[...]
e fissata, per discussione ex art. 281 I comma sexies cpc, nuova udienza al CP_19
18 febbraio 2025, poi differita al 13 novembre 2025 e rinviata all'udienza del 20 novembre 2025 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note di trattazione scritte.
Parte ricorrente, in data 17 novembre 2025, ha depositato note di trattazione scritte reiterando le proprie richieste e precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Argentina, e come il
Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di San OV in
Marignano, in provincia di Rimini. E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia e nipote dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord.
19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cass. n. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cpcc.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità̀ costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità̀, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra tutte sent. Trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Persona_6
nata da padre italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da cittadino italiano. Altresì Persona_11
non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_19
provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana dei signori:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; CP_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...]: Controparte_6
7. nata in [...] il [...]; CP_8
8. nato in [...] il [...]; Controparte_9
9. nato in [...] il [...]; CP_10
10. nato in [...] il [...]; Controparte_11
11. nato in [...] il [...]; Controparte_12
12. nata in [...] il [...]; CP_13
13. nata in [...] il [...]; CP_14
14. nata in [...] il [...]; Persona_1
15. nato in [...] il [...]; Controparte_16 16. nata in [...] il [...]; Controparte_17
17. nato in [...] il [...]; Controparte_18
18. nato in [...] il [...]; Persona_2
19. nato in [...] il [...]; Persona_2
20. nata in [...] il [...]; Parte_2
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_19
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 14416/2023 degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; CP_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...] per sé e unitamente Controparte_6
alla IG.ra nata in [...] il [...], nella qualità di Controparte_7
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
7. nata in [...] il [...]; CP_8
8. nato in [...] il [...]; Controparte_9
9. nato in [...] il [...]; CP_10
10. nato in [...] il [...]; Controparte_11
11. nato in [...] il [...]; Controparte_12
12. nata in [...] il [...]; CP_13
13. nata in [...] il [...]; CP_14
14. nata in [...] il [...] per sé e unitamente Persona_1
al IG. , nato in [...] il [...], nella qualità di Controparte_15
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori:
15. nato in [...] il [...] ed Controparte_16 16. nata in [...] il [...]; Controparte_17
17. nato in [...] il [...]; Controparte_18
18. nato in [...] il [...] per sé e unitamente Persona_2
alla IG.ra , nata in [...] il [...], nella qualità di Parte_1
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori:
19. nato in [...] il [...] e Persona_2
20. nata in [...] il [...]; Parte_2
Rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Giudice e dall'Avv. Daniela Tiani
ricorrenti
contro
Controparte_19
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 20 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza Per_ italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. (o o Per_3
Per_
) (o , cittadino italiano nato in San OV in [...] il CP_1 CP_1
25.03.1889, il quale emigrava in Argentina e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima,
per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro Persona_6 ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“a) Il IG. (o , cittadino italiano nato in [...]_3 Persona_7 CP_1
OV in Marignano (RN) il 25.03.1889, (DOC. 2), in data 10.04.1911, si univa in matrimonio con la IG.ra (DOC. 3). Successivamente la coppia emigrava Persona_8
in Argentina dove in data 30.04.1917 nasceva la IG.ra (DOC. 4). b) Persona_6
Quest'ultima, in data 04.04.1936, si univa in matrimonio con il cittadino , Parte_3
IG. (DOC. 5). Dalla loro unione nasceva in Argentina il Persona_9
06.04.1946 la IG.ra (DOC. 6), odierna ricorrente Controparte_1
(cfr. ricorrente n. 1); c) La IG.ra in data Controparte_1
28.01.1966, si univa in matrimonio con il IG. (DOC. 7). Dalla Persona_2
loro unione nascevano in Argentina cinque figli: il IG. il Controparte_2
07.05.1967 (DOC. 8); il IG. il 05.10.1968 (DOC. 9); il IG. Controparte_6
il 17.01.1972 (DOC. 10); il IG. Controparte_11 Persona_2
il 01.05.1976 (DOC. 11) e la IG.ra il 18.07.1981 (DOC. 8), Persona_1
odierni ricorrenti (cfr. ricorrente nn. 2, 6, 10, 18 e 14); d) Il IG. CP_2
in data 21.02.1992, si univa in matrimonio con la IG.ra
[...] Parte_4
(DOC. 13). Dalla loro unione nascevano in Argentina tre figli: la IG.ra
[...]
il 15.08.1992 (DOC. 14); il IG. il 28.10.1994 Controparte_3 CP_4
(DOC. 15); ed il IG. il 09.03.1998 (DOC. 16), odierni ricorrenti (cfr. Controparte_5
ricorrente nn. 3, 4 e 5); e) Il IG. in data 22.09.2000, si univa Controparte_6
in matrimonio con la IG.ra (DOC. 17). Dalla loro unione Controparte_7
nascevano in Argentina tre figli: il IG. il 16.10.2001 (DOC. 18); Controparte_9
il IG. il 26.05.2003 (DOC. 19); e la IG.ra il CP_10 CP_8
10.02.2006 (DOC. 20), odierni ricorrenti (cfr. ricorrente nn. 3, 4 e 5); f) Il IG.
[...]
in data 24.09.1994, si univa in matrimonio con la IG.ra Persona_10 [...] (DOC. 21). Dalla loro unione nascevano in Argentina tre figli: la IG.ra Parte_5
il 18.03.1995 (DOC. 22); il IG. il 18.11.1997 CP_13 Controparte_12
(DOC. 23); e la IG.ra il 31.10.2002 (DOC. 24), odierni ricorrenti CP_14
(cfr. ricorrente nn. 12, 11 e 13); g) Dall'unione more uxorio tra il IG. Persona_2
e la IG.ra nascevano in Argentina due figli: il IG.
[...] Parte_1
il 13.01.2010 (DOC. 25); e la IG.ra nata Persona_2 Parte_2
in Argentina il 17.10.2013 (DOC. 26), odierni ricorrenti (cfr. ricorrente nn. 19 e 20);
h) La IG.ra in data 08.02.2007, si univa in matrimonio con il Persona_1
IG. (DOC. 27). Dalla loro unione nascevano in Argentina tre Controparte_15
figli: il IG. il 27.12.2001 (DOC. 28); la IG.ra Controparte_18 CP_17
il 26.03.2008 (DOC. 29); ed il IG. il 20.03.2015
[...] Controparte_16
(DOC. 30), odierni ricorrenti (cfr. ricorrente nn. 17; 16 e 15)”.
Con ordinanza del 4 luglio 2024, il Giudice assegnatario, Dr.ssa Mariagrazia
Belardinelli, fissava udienza al 13 novembre 2024 con assegnazione dei termini per la notifica al resistente. All'udienza del 13 novembre 2024, stante Controparte_19
la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia del resistente
[...]
e fissata, per discussione ex art. 281 I comma sexies cpc, nuova udienza al CP_19
18 febbraio 2025, poi differita al 13 novembre 2025 e rinviata all'udienza del 20 novembre 2025 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note di trattazione scritte.
Parte ricorrente, in data 17 novembre 2025, ha depositato note di trattazione scritte reiterando le proprie richieste e precisando le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Argentina, e come il
Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di San OV in
Marignano, in provincia di Rimini. E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis con alcuni passaggi in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia e nipote dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord.
19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cass. n. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cpcc.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità̀ costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità̀, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra tutte sent. Trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Persona_6
nata da padre italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da cittadino italiano. Altresì Persona_11
non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_19
provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana dei signori:
1. nata in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; CP_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nato in [...] il [...]: Controparte_6
7. nata in [...] il [...]; CP_8
8. nato in [...] il [...]; Controparte_9
9. nato in [...] il [...]; CP_10
10. nato in [...] il [...]; Controparte_11
11. nato in [...] il [...]; Controparte_12
12. nata in [...] il [...]; CP_13
13. nata in [...] il [...]; CP_14
14. nata in [...] il [...]; Persona_1
15. nato in [...] il [...]; Controparte_16 16. nata in [...] il [...]; Controparte_17
17. nato in [...] il [...]; Controparte_18
18. nato in [...] il [...]; Persona_2
19. nato in [...] il [...]; Persona_2
20. nata in [...] il [...]; Parte_2
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_19
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 21 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore