Articolo 23 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 22Articolo 24
Versione
19 ottobre 1961
Art. 23.
Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura, e' contenuto nella misura annua indicata dall' articolo 2 della legge 17 dicembre 1958, n. 1206 .
Successivamente al periodo predetto il contributo stesso sara' determinato annualmente con la legge del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961