Art. 23.
Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura, e' contenuto nella misura annua indicata dall' articolo 2 della legge 17 dicembre 1958, n. 1206 .
Successivamente al periodo predetto il contributo stesso sara' determinato annualmente con la legge del bilancio dello Stato.
Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura, e' contenuto nella misura annua indicata dall' articolo 2 della legge 17 dicembre 1958, n. 1206 .
Successivamente al periodo predetto il contributo stesso sara' determinato annualmente con la legge del bilancio dello Stato.