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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 588/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Scalzi;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento e affidamento de,i figli.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha evocato in giudizio esponendo che con Parte_1 Controparte_1 provvedimento del 20.05.2021, il Tribunale di Crotone – nel regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori e Persona_1 Per_2 nate a Crotone rispettivamente in data 11.09.2010 e 16.07.2012, dalla relazione more uxorio con – ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad Controparte_1 entrambi i genitori, collocandole in via prevalente presso la madre, disciplinato il
1 diritto di visita del padre e posto a carico di questi un assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
che, successivamente al deposito del citato provvedimento, si sono verificate sopravvenienze tali da richiedere una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori;
che in particolare, il ha instaurato una nuova convivenza more uxorio, dalla quale è nato un figlio CP_1 in data 05.10.2022; che le condizioni di vita del sono peggiorate in quanto lo CP_1 stesso, che già aveva precedenti penali di rilievo, è solito fare utilizzo di sostanze stupefacenti anche alla presenza delle minori;
che particolarmente grave è stato un episodio verificatosi la notte dell'Epifania del 2024, allorquando i carabinieri di
Cotronei hanno eseguito un sopralluogo nell'abitazione del rinvenendo al CP_1 suo interno sostanze stupefacenti, il tutto alla presenza della minore che ne Per_2 rimaneva fortemente turbata;
che, ancora, il padre non svolge adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, spesso demandando i relativi compiti alla compagna o alla nonna paterna;
in particolare, il IL assume condotte diseducative e troppo permissive nei confronti delle minori (consentendo loro di uscire in maniera incontrollata anche di notte) nonché comportamenti non tutelanti per le figlie, lasciandole sole in casa anche di notte e per più giorni, con grave pericolo per la loro incolumità (atteso che la sola presenza della nonna paterna, al piano inferiore dello stesso stabile, non è sufficiente a garantire adeguata sorveglianze alle piccole, trattandosi di donna invalida che non può deambulare); che le citate carenze genitoriali si ripercuotono sul benessere delle figlie, le quali provano rabbia e tristezza ogni qual volta entrano in contatto con il padre, spesso assente e distratto;
che in particolare la figlia ha iniziato ad assumere Per_1 comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni di classe, attuando una certa ribellione nell'ambiente scolastico (ciò che ha indotto l'Istituto a sospenderla, dopo che la minore è stata trovata in possesso di una sigaretta elettronica); che, infine, il non versa con regolarità l'assegno di mantenimento, spesso riducendone CP_1 arbitrariamente l'importo e non rispettando le scadenze concordate.
Tutto ciò premesso, ha chiesto che, a modifica delle attuali condizioni di mantenimento e affidamento, venga disposto l'affidamento super esclusivo, o in subordine esclusivo, delle minori alla madre, con rimodulazione delle modalità e dei tempi di frequentazione tra il padre e le figlie;
e che venga disposto l'aumento ad €
2 400,00 dell'assegno posto a carico del IL a titolo di contributo al mantenimento delle minori.
non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_1 notificazione, e con ordinanza dell'01.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del procedimento sono state ascoltate le minori, entrambe ultradodicenni, ed
è stata disposta delega al Servizio Sociale competente di monitorare il nucleo familiare e riferire all'ufficio, previa visita domiciliare, ogni utile informazione circa le capacità genitoriali delle parti, nonché circa le condizioni familiari e l'ambiente domestico nel quale vivono, specificando se lo stesso sia adeguato rispetto alle esigenze delle figlie minori e consenta di garantirne una crescita sana ed equilibrata.
La richiesta di affido esclusivo delle figlie minori alla madre merita accoglimento.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016).
Nella specie, ritiene il Tribunale che siano emersi elementi indicativi di pregiudizio per le minori in caso di affido condiviso.
3 Nel corso dell'audizione delle minori ha trovato riscontro l'episodio, allegato dalla ricorrente, relativa al sopralluogo dei carabinieri nell'abitazione del . CP_1
La minore ha raccontato la vicenda appresa de relato dalla sorellina, pur Per_1 dichiarando che nel momento in cui le ha riferito l'episodio non sembrava Per_2 turbata (“lei quando raccontava questo fatto era normale, non ha detto che si è spaventata, non mi ricordo se mi ha detto che era andata un po' in ansia”).
Anche ha confermato l'episodio, pur apparendo tranquilla dinanzi al giudice, Per_2 dichiarando: “il giorno dell'epifania io ero da nonna sotto, sono venuti i carabinieri per fare un controllo a casa di papà. Adr: non so perché sono venuti, non mi interessa, io a papà non ho chiesto nulla;
sono andati da papà a controllare delle cose. Penso che non siano fatti miei”.
Le minori non hanno riferito di altri episodi analoghi.
Durante l'audizione, ha inoltre confermato di aver fumato marijuana a scuola, Per_1 pensando inizialmente che fosse una sigaretta (“oggi non sono andata a scuola perché ieri mi sono sentita male, un amico di una mia amica mi ha fatto fumare una cosa, sembrava una sigaretta ma poi ho saputo che era marjuana. Mi sono sentita male e sono andata in ospedale”).
La minore, nel raccontare l'episodio, non è parsa sfrontata, ma consapevole del proprio errore.
Ancora, le minori hanno riferito che talvolta restano a casa del padre da sole, pur precisando che nello stesso stabile vive la nonna paterna.
Come si vede, anzitutto le dichiarazioni delle minori consentono almeno in parte di riscontrare le allegazioni della ricorrente, circa il sospetto di attività illecite del convenuto, come conferma l'episodio avvenuto nel giorno dell'epifania alla presenza della minore Per_2
Il , peraltro, non costituendosi in giudizio, non ha offerto una versione CP_1 alternativa dei fatti, non consentendo pertanto al Tribunale di ridimensionare la portata dell'episodio.
Per contro, la circostanza che le minori restino da sole a casa, sebbene non pienamente rispondente agli interessi della prole, non desta particolare allarme nel caso concreto, considerato il carattere episodico degli avvenimenti, la breve durata degli stessi,
4 nonché la presenza di altri familiari nello stesso stabile, che si presume attuino una costante sorveglianza delle minori.
Ancora, il fatto che la minore abbia assunto marijuana a scuola e, in generale, Per_1 adotti comportamenti di ribellione nell'ambiente scolastico, appare senz'altro meritevole di attenzione da parte di entrambi i genitori, ma non risulta allo stato univocamente riconducibile al modello educativo paterno, ben potendo associarsi ad un momento particolare della crescita della minore.
D'altro canto, le relazioni del Servizio Sociale confermano anzitutto l'atteggiamento maggiormente permissivo del , rispetto alla ricorrente, nella gestione delle CP_1 minori (“da un lato abbiamo una mamma che assume spesso atteggiamenti autorevoli ed in quanto tali in contrasto con l'atteggiamento di ribellione delle figlie, tipico della fase adolescenziale;
dall'altro lato abbiamo un papà che assume degli atteggiamenti più permissivi nei confronti delle figlie, ricoprendo un ruolo genitoriale più amichevole, con il rischio di perdere il ruolo educativo di padre”).
Dalla relazione dell'equipe multidisciplinare, composta dalla psicologa e dall'educatrice, è emerso che in occasione di una visita domiciliare a casa del
, ha fatto riferimento ad una discussione avuta con la madre qualche CP_1 Per_1 giorno prima, e che “in quella circostanza si è potuto osservare come il sig. , CP_1 invece di trovare il punto in comune con la sig.ra circa la situazione specifica, Pt_1 ha avallato e incalzato il comportamento della figlia, giustificando la sua versione e ritenendo inopportuna la reazione dell'ex compagna. Inoltre, facendo riferimento al supporto psicologico che potrebbe essere d'aiuto ad , come dichiarato dalla Per_1 madre in diverse occasioni, la ragazza ha rifiutato tale possibilità con l'accordo del padre. che fino a quel momento non aveva preso parte alla discussione, ha CP_2 sorriso dichiarando che il supporto psicologico servirebbe alla madre. Anche in questa occasione il sig. ha avvalorato la versione della figlia”. CP_1
Tale episodio, avvenuto alla presenza delle figure professionali coinvolte, è fortemente sintomatico della incapacità del di fare fronte comune con la CP_1 Pt_1 nell'adozione di scelte condivise nell'interesse delle figlie, e non fa presagire una buona interazione tra i genitori in funzione dell'esercizio condiviso della genitorialità.
Soprattutto, l'episodio è connesso ad una scelta su aspetti di particolare importanza per la prole – quale l'attivazione di un supporto psicologico per – che richiedono la Per_1
5 massima condivisione tra i genitori e che mal si addicono ad una gestione isolata e approssimativa, come quella emersa nella relazione.
Infine, la ricorrente ha allegato che il non versa con regolarità l'assegno di CP_1 mantenimento.
Anche in tale caso, il convenuto, restando contumace, non ha offerto la prova del corretto adempimento dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico.
In definitiva, il giudizio ha permesso di riscontrare non trascurabili carenze genitoriali in capo al padre, le quali, data la peculiarità della materia del contendere, trovano conferma nel contegno processuale del convenuto (che non si è costituito e neanche è comparso personalmente al fine di contestare le circostanze allegate dalla ricorrente), sintomatico di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
con la conseguenza che il regime di affido condiviso contrasterebbe con l'interesse delle minori (cfr. Cass. 26587/09).
In definitiva, ritiene il Tribunale che i predetti elementi giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, evidenziandosi al contempo che non sono emerse criticità in capo a quest'ultima nell'esercizio della genitorialità.
Le evidenziate carenze genitoriali non appaiono, allo stato, di gravità tale da giustificare, invece, l'affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre.
Quanto al regime delle frequentazioni padre-figlie, si ritiene di dover confermare la regolamentazione attualmente vigente.
Le minori in sede di audizione hanno manifestato un particolare legame con la figura paterna e con la nuova compagna del padre, nonché con la famiglia paterna, esprimendo il desiderio di intensificare le visite.
Peraltro, non sono emersi – nemmeno all'esito del monitoraggio del Servizio Sociale – episodi particolarmente allarmanti o carenze legate all'ambiente domestico e familiare del che giustifichino una rimodulazione dei tempi di permanenza delle CP_1 minori presso il padre.
La domanda di aumento dell'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili, in luogo degli attuali € 350,00, deve essere accolta. L'aumento risulta infatti congruo anche solo in considerazione delle esigenze delle ragazze, da considerarsi senz'altro
6 accresciute a seguito dell'emissione del primo provvedimento di regolamentazione, risalente al 20.05.2021.
Considerata la natura delle questioni controverse e la mancata contestazione del convenuto, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento di cui al decreto del Tribunale di Crotone del 20.05.2021:
- affida le figlie minori in via esclusiva alla madre;
- dispone l'aumento ad € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dell'assegno mensile posto a carico di quale contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- conferma nel resto le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Crotone del
20.05.2021;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 24.07.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 588/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppina Scalzi;
RICORRENTE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: modifica delle condizioni di mantenimento e affidamento de,i figli.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha evocato in giudizio esponendo che con Parte_1 Controparte_1 provvedimento del 20.05.2021, il Tribunale di Crotone – nel regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minori e Persona_1 Per_2 nate a Crotone rispettivamente in data 11.09.2010 e 16.07.2012, dalla relazione more uxorio con – ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad Controparte_1 entrambi i genitori, collocandole in via prevalente presso la madre, disciplinato il
1 diritto di visita del padre e posto a carico di questi un assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
che, successivamente al deposito del citato provvedimento, si sono verificate sopravvenienze tali da richiedere una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento delle minori;
che in particolare, il ha instaurato una nuova convivenza more uxorio, dalla quale è nato un figlio CP_1 in data 05.10.2022; che le condizioni di vita del sono peggiorate in quanto lo CP_1 stesso, che già aveva precedenti penali di rilievo, è solito fare utilizzo di sostanze stupefacenti anche alla presenza delle minori;
che particolarmente grave è stato un episodio verificatosi la notte dell'Epifania del 2024, allorquando i carabinieri di
Cotronei hanno eseguito un sopralluogo nell'abitazione del rinvenendo al CP_1 suo interno sostanze stupefacenti, il tutto alla presenza della minore che ne Per_2 rimaneva fortemente turbata;
che, ancora, il padre non svolge adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, spesso demandando i relativi compiti alla compagna o alla nonna paterna;
in particolare, il IL assume condotte diseducative e troppo permissive nei confronti delle minori (consentendo loro di uscire in maniera incontrollata anche di notte) nonché comportamenti non tutelanti per le figlie, lasciandole sole in casa anche di notte e per più giorni, con grave pericolo per la loro incolumità (atteso che la sola presenza della nonna paterna, al piano inferiore dello stesso stabile, non è sufficiente a garantire adeguata sorveglianze alle piccole, trattandosi di donna invalida che non può deambulare); che le citate carenze genitoriali si ripercuotono sul benessere delle figlie, le quali provano rabbia e tristezza ogni qual volta entrano in contatto con il padre, spesso assente e distratto;
che in particolare la figlia ha iniziato ad assumere Per_1 comportamenti aggressivi nei confronti dei compagni di classe, attuando una certa ribellione nell'ambiente scolastico (ciò che ha indotto l'Istituto a sospenderla, dopo che la minore è stata trovata in possesso di una sigaretta elettronica); che, infine, il non versa con regolarità l'assegno di mantenimento, spesso riducendone CP_1 arbitrariamente l'importo e non rispettando le scadenze concordate.
Tutto ciò premesso, ha chiesto che, a modifica delle attuali condizioni di mantenimento e affidamento, venga disposto l'affidamento super esclusivo, o in subordine esclusivo, delle minori alla madre, con rimodulazione delle modalità e dei tempi di frequentazione tra il padre e le figlie;
e che venga disposto l'aumento ad €
2 400,00 dell'assegno posto a carico del IL a titolo di contributo al mantenimento delle minori.
non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_1 notificazione, e con ordinanza dell'01.10.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del procedimento sono state ascoltate le minori, entrambe ultradodicenni, ed
è stata disposta delega al Servizio Sociale competente di monitorare il nucleo familiare e riferire all'ufficio, previa visita domiciliare, ogni utile informazione circa le capacità genitoriali delle parti, nonché circa le condizioni familiari e l'ambiente domestico nel quale vivono, specificando se lo stesso sia adeguato rispetto alle esigenze delle figlie minori e consenta di garantirne una crescita sana ed equilibrata.
La richiesta di affido esclusivo delle figlie minori alla madre merita accoglimento.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016).
Nella specie, ritiene il Tribunale che siano emersi elementi indicativi di pregiudizio per le minori in caso di affido condiviso.
3 Nel corso dell'audizione delle minori ha trovato riscontro l'episodio, allegato dalla ricorrente, relativa al sopralluogo dei carabinieri nell'abitazione del . CP_1
La minore ha raccontato la vicenda appresa de relato dalla sorellina, pur Per_1 dichiarando che nel momento in cui le ha riferito l'episodio non sembrava Per_2 turbata (“lei quando raccontava questo fatto era normale, non ha detto che si è spaventata, non mi ricordo se mi ha detto che era andata un po' in ansia”).
Anche ha confermato l'episodio, pur apparendo tranquilla dinanzi al giudice, Per_2 dichiarando: “il giorno dell'epifania io ero da nonna sotto, sono venuti i carabinieri per fare un controllo a casa di papà. Adr: non so perché sono venuti, non mi interessa, io a papà non ho chiesto nulla;
sono andati da papà a controllare delle cose. Penso che non siano fatti miei”.
Le minori non hanno riferito di altri episodi analoghi.
Durante l'audizione, ha inoltre confermato di aver fumato marijuana a scuola, Per_1 pensando inizialmente che fosse una sigaretta (“oggi non sono andata a scuola perché ieri mi sono sentita male, un amico di una mia amica mi ha fatto fumare una cosa, sembrava una sigaretta ma poi ho saputo che era marjuana. Mi sono sentita male e sono andata in ospedale”).
La minore, nel raccontare l'episodio, non è parsa sfrontata, ma consapevole del proprio errore.
Ancora, le minori hanno riferito che talvolta restano a casa del padre da sole, pur precisando che nello stesso stabile vive la nonna paterna.
Come si vede, anzitutto le dichiarazioni delle minori consentono almeno in parte di riscontrare le allegazioni della ricorrente, circa il sospetto di attività illecite del convenuto, come conferma l'episodio avvenuto nel giorno dell'epifania alla presenza della minore Per_2
Il , peraltro, non costituendosi in giudizio, non ha offerto una versione CP_1 alternativa dei fatti, non consentendo pertanto al Tribunale di ridimensionare la portata dell'episodio.
Per contro, la circostanza che le minori restino da sole a casa, sebbene non pienamente rispondente agli interessi della prole, non desta particolare allarme nel caso concreto, considerato il carattere episodico degli avvenimenti, la breve durata degli stessi,
4 nonché la presenza di altri familiari nello stesso stabile, che si presume attuino una costante sorveglianza delle minori.
Ancora, il fatto che la minore abbia assunto marijuana a scuola e, in generale, Per_1 adotti comportamenti di ribellione nell'ambiente scolastico, appare senz'altro meritevole di attenzione da parte di entrambi i genitori, ma non risulta allo stato univocamente riconducibile al modello educativo paterno, ben potendo associarsi ad un momento particolare della crescita della minore.
D'altro canto, le relazioni del Servizio Sociale confermano anzitutto l'atteggiamento maggiormente permissivo del , rispetto alla ricorrente, nella gestione delle CP_1 minori (“da un lato abbiamo una mamma che assume spesso atteggiamenti autorevoli ed in quanto tali in contrasto con l'atteggiamento di ribellione delle figlie, tipico della fase adolescenziale;
dall'altro lato abbiamo un papà che assume degli atteggiamenti più permissivi nei confronti delle figlie, ricoprendo un ruolo genitoriale più amichevole, con il rischio di perdere il ruolo educativo di padre”).
Dalla relazione dell'equipe multidisciplinare, composta dalla psicologa e dall'educatrice, è emerso che in occasione di una visita domiciliare a casa del
, ha fatto riferimento ad una discussione avuta con la madre qualche CP_1 Per_1 giorno prima, e che “in quella circostanza si è potuto osservare come il sig. , CP_1 invece di trovare il punto in comune con la sig.ra circa la situazione specifica, Pt_1 ha avallato e incalzato il comportamento della figlia, giustificando la sua versione e ritenendo inopportuna la reazione dell'ex compagna. Inoltre, facendo riferimento al supporto psicologico che potrebbe essere d'aiuto ad , come dichiarato dalla Per_1 madre in diverse occasioni, la ragazza ha rifiutato tale possibilità con l'accordo del padre. che fino a quel momento non aveva preso parte alla discussione, ha CP_2 sorriso dichiarando che il supporto psicologico servirebbe alla madre. Anche in questa occasione il sig. ha avvalorato la versione della figlia”. CP_1
Tale episodio, avvenuto alla presenza delle figure professionali coinvolte, è fortemente sintomatico della incapacità del di fare fronte comune con la CP_1 Pt_1 nell'adozione di scelte condivise nell'interesse delle figlie, e non fa presagire una buona interazione tra i genitori in funzione dell'esercizio condiviso della genitorialità.
Soprattutto, l'episodio è connesso ad una scelta su aspetti di particolare importanza per la prole – quale l'attivazione di un supporto psicologico per – che richiedono la Per_1
5 massima condivisione tra i genitori e che mal si addicono ad una gestione isolata e approssimativa, come quella emersa nella relazione.
Infine, la ricorrente ha allegato che il non versa con regolarità l'assegno di CP_1 mantenimento.
Anche in tale caso, il convenuto, restando contumace, non ha offerto la prova del corretto adempimento dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico.
In definitiva, il giudizio ha permesso di riscontrare non trascurabili carenze genitoriali in capo al padre, le quali, data la peculiarità della materia del contendere, trovano conferma nel contegno processuale del convenuto (che non si è costituito e neanche è comparso personalmente al fine di contestare le circostanze allegate dalla ricorrente), sintomatico di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
con la conseguenza che il regime di affido condiviso contrasterebbe con l'interesse delle minori (cfr. Cass. 26587/09).
In definitiva, ritiene il Tribunale che i predetti elementi giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, evidenziandosi al contempo che non sono emerse criticità in capo a quest'ultima nell'esercizio della genitorialità.
Le evidenziate carenze genitoriali non appaiono, allo stato, di gravità tale da giustificare, invece, l'affidamento esclusivo rafforzato in capo alla madre.
Quanto al regime delle frequentazioni padre-figlie, si ritiene di dover confermare la regolamentazione attualmente vigente.
Le minori in sede di audizione hanno manifestato un particolare legame con la figura paterna e con la nuova compagna del padre, nonché con la famiglia paterna, esprimendo il desiderio di intensificare le visite.
Peraltro, non sono emersi – nemmeno all'esito del monitoraggio del Servizio Sociale – episodi particolarmente allarmanti o carenze legate all'ambiente domestico e familiare del che giustifichino una rimodulazione dei tempi di permanenza delle CP_1 minori presso il padre.
La domanda di aumento dell'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili, in luogo degli attuali € 350,00, deve essere accolta. L'aumento risulta infatti congruo anche solo in considerazione delle esigenze delle ragazze, da considerarsi senz'altro
6 accresciute a seguito dell'emissione del primo provvedimento di regolamentazione, risalente al 20.05.2021.
Considerata la natura delle questioni controverse e la mancata contestazione del convenuto, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali.
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento di cui al decreto del Tribunale di Crotone del 20.05.2021:
- affida le figlie minori in via esclusiva alla madre;
- dispone l'aumento ad € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dell'assegno mensile posto a carico di quale contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie, oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- conferma nel resto le condizioni di cui al decreto del Tribunale di Crotone del
20.05.2021;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 24.07.2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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