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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, a seguito di annullamento con rinvio ELla Seconda Sezione penale di questa Corte ELla sentenza ELla Corte di appello di Roma ELl'il ottobre 2012 che aveva assolto MA DE dal reato di rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 cod. pen.), commessa il 10 giugno 2005 ai danni di un supermercato e che, in relazione ad altro reato di rapina commesso il 24 maggio 2005, aveva applicato le circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto accertata la responsabilità ELl'imputato e ha rideterminato la pena Penale Sent. Sez. 6 Num. 3757 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 10/12/2024 inflittagli, con l'applicazione ELle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, unificato il reato in continuazione con quello commesso il 24 maggio 2005, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200, di multa. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati, ai sensi ELl'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini ELla motivazione, MA DE chiede l'annullamento ELla sentenza impugnata e denuncia: 2.1. contraddittorietà ELla motivazione che ha ritenuto accertata la individuazione ELl'imputato sulla base ELle dichiarazioni rese dalla cassiera EL supermercato, RI LL, che, sentita in sede di rinnovazione disposta ai sensi ELl'art. 603, cod. proc. pen., aveva riferito di non ricordare i fatti, di non essere in grado di ricordare alcunché in merito e di non essere in grado di identificare l'autore ELla rapina. Anche con riferimento alla deposizione EL maresciallo GI IL, emerge la contraddizione tra la motivazione ELla sentenza impugnata e la natura presuntiva ELla identificazione EL DE che è frutto di una mera deduzione e, cioè, che all'epoca dei fatti questi fosse stato complice in altre rapine commesse da NC Fozzi, univocamente individuato perché le telecamere di sicurezza ne riprendevano le fattezze essendosi tolto il passamontagna. Le conclusioni ELla Corte di appello di Roma non sono fondate sulla individuazione o riconoscimento diretto EL DE ma su meri dati di compatibilità EL suo portamento con quello ELl'autore ELla rapina (il secondo rapinatore), descritto dalla LL. Né la Corte di appello si era pronunciata su un aspetto ritenuto rilevante dalla Corte di Cassazione ai fini ELl'annullamento ELla sentenza di assoluzione e, cioè, che il ricorso alla prova scientifica (l'analisi dei rilievi antropometrici) non aveva risolto i dubbi sulla identificazione ELl'imputato; 2.2. violazione di legge e carenza di motivazione sull'eccessività ELla pena inflitta a titolo di aumento per la continuazione tra reati, sulle ragioni di tale misura in concreto adottata e sul giudizio di equivalenza ELle circostanze attenuanti generiche, privo di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di MA DE deve essere rigettato. Deve premettersi, in fatto, che l'imputato - unitamente a NC Fozzi, irrevocabilmente condannato- era stato accusato ELla commissione di due rapine 2 in danno ELla stessa sede EL supermercato "Todis", sito nella via Casilina di Roma, rapine commesse, rispettivamente, il 24 maggio e il 10 giugno 2005. MA DE, condannato in primo grado per entrambe le rapine, era stato assolto, ai sensi ELl'art. 530 cpv. cod. pen., dalla rapina commessa il 10 giugno 2005. Su appello EL Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, la Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza ELl'8 aprile 2014, aveva annullato la sentenza sia per l'assoluzione dalla rapina commessa il 10 giugno 2010 che per l'applicazione, in relazione al fatto EL 24 maggio 2005, ELle circostanze attenuanti generiche e aveva rinviato per nuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma. Questa la motivazione, nella parte di interesse, relativa alla identificazione ELl'imputato: "...Risulta EL tutto privo di motivazione il proscioglimento ELl'imputato dalla rapina di cui al capo 13), a fronte ELle univoche e convergenti dichiarazioni rese tanto dalla cassiera ELl'esercizio commerciale rapinato nelle due circostanze da parte degli stessi soggetti, che dal maresciallo IL, il quale ha parimenti confermato che i rapinatori erano gli stessi nelle due occasioni e che ha chiarito, dopo aver visionato i filmati dei due episodi, di aver constatato la presenza in entrambe le occasioni EL FEDERICI, che ben conosceva per ragioni di ufficio. La perizia, poi, che ha confermato che l'imputato era l'autore di una ELle due rapine, non soltanto non smentisce, ma addirittura assevera in modo univoco le acquisizioni testimoniali di cui si è detto, inspiegabilmente trascurate dai giudici ELl'appello". La Corte di appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, ha confermato la condanna anche per la rapina EL 10 giugno 2005 e ha applicato le circostanze attenuanti generiche con mero giudizio di equivalenza alle aggravanti (avere agito, in più persone riunite, travisate e armate). 2.1 motivi di ricorso proposti non sono fondati. La Corte di appello, pur dando atto ELle difficoltà ELla teste RI LL - la cassiera EL supermercato, presente a entrambe le rapine- , a distanza di diciannove anni dai fatti, di ricordare alcunché ha, nondimeno, rilevato che la teste aveva confermato le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado e particolari rilevanti ai fini ELla identificazione EL rapinatore, che si esprimeva con "accento romano" e che aveva una particolare andatura, poiché camminava con le spalle ricurve in avanti. Anche il maresciallo GI IL, che ben conosceva l'imputato perché sottoposto a obbligo di presentazione presso la caserma ove prestava servizio, 3 aveva confermato le precedenti dichiarazioni, in merito alla identificazione EL DE, precisando che la visione di filmati aveva consentito di convalidare le dichiarazioni ELla teste su un particolare rilevante per la particolarità ELla postura e ELl'andatura (con le spalle ricurve in avanti) EL DE. Le valutazioni ELla Corte di appello, ancorché estremamente sintetiche, devono innestarsi sulle acquisizioni processuali che avevano ricostruito l'esito ELla individuazione EL ricorrente da parte EL IL, fondata sulle fattezze fisiche EL DE ben noto al teste, ma soprattutto, su un dato già ritenuto rilevante nella sentenza di annullamento con rinvio e, cioè, che secondo le dichiarazioni ELla LL i rapinatori, autori ELla rapina EL 10 giugno 2005, erano le stesse persone che avevano eseguito la rapina EL precedente 24 maggio, fatto, questo, per il quale era intervenuta, al momento ELla sentenza oggi impugnata, la condanna irrevocabile a carico EL DE a seguito ELla dichiarazione di inammissibilità EL suo ricorso dichiarato dalla Seconda Sezione penale con la sentenza ELl'8 aprile 2014. Si tratta, ad avviso EL Collegio, di un dato assoluta rilevanza che il ricorso oblitera concentrando l'attenzione sul mancato ricordo ELla LL che, tuttavia, ha confermato, in sede di rinnovazione, le dichiarazioni che aveva reso in primo grado ribadendo che in quella sede "aveva detto la verità" e che, comunque, aveva confermato, i particolari (l'andatura e l'accento) di uno dei rapinatori poi identificato dal maresciallo GI IL, attraverso la visione dei filmati, nell'odierno ricorrente. La lettura ELle risultanze di prova compiuta dalla Corte di appello di Roma non appare inficiata da manifesta illogicità o dalla denunciata contraddittorietà ELla motivazione: i giudici di appello danno conto, fornendone una ragionevole giustificazione, ELle ragioni EL mancato ricordo dei fatti ELla teste che, tuttavia, aveva ribadito la ricostruzione dei fatti e descritto le fattezze EL rapinatore, da lei riconosciuto come autore ELla rapina EL 24 maggio fin dalla deposizione resa in primo grado, aspetto, questo, coerentemente individuato dalla Corte di appello di Roma, in presenza di giudicato, come dato di prova non più seriamente contestabile e affatto contraddetto dalle modalità ELle indagini. La identificazione da parte EL verbalizzante, non era avvenuta sulla base ELle caratteristiche EL volto (che era travisato), ma di altre caratteristiche fisiche correttamente ritenute attendibili, in ragione ELl'autore ELla identificazione, poiché il verbalizzante conosceva da anni l'imputato, e affidabili, perché relative a caratteristiche molto particolari ELl'imputato quali la postura e l'andatura. Generico, per indeterminatezza, risulta il rilievo difensivo sulla circostanza che i filmati ELla seconda rapina non avessero restituito, in sede di perizia, un dato certo sulla identificazione EL DE, contrariamente alle risultanze ELla perizia 4 svolta sul primo episodio. Le argomentazioni difensive, a tal riguardo, sono apodittiche non essendo sufficiente, il rinvio ai motivi di appello e alle difese svolte, a conferire contenuto alla censura che, comunque, deve confrontarsi con il contenuto positivo ELle prove a carico. 3.Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso sul trattamento punitivo. La Corte di appello, individuata la pena base per il reato di rapina EL 24 maggio 2005 in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa, ha aumentato la pena, per la continuazione, di mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa. La Corte di appello ha individuato la pena più grave in quella irrogata per la rapina EL 24 maggio 2005 ("perché la prima commessa"); ha operato il giudizio di bilanciamento, con equivalenza ELle circostanze attenuanti generiche, sulle plurime aggravanti il giudizio di bilanciamento, reiterando quello già espresso nella sentenza annullata e valorizzando il tempo trascorso dai fatti e ha praticato un aumento per la continuazione in misura decisamente contenuta rispetto alla pena prevista per il reato di rapina. Osserva il Collegio che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica EL giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come nel caso in esame, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione ELl'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza ELla pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 EL 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Quanto alla misura ELl'aumento di pena per la continuazione tra reati, premesso che risultano rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si è operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, l'onere motivazionale appare implicitamente assolto, in presenza di reati omogenei e ELla impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso un contenuto aumento rispetto alla pena base e alla violazione più grave individuata dai giudici EL merito in quella inflitta per il reato già giudicato. 4.Consegue al rigetto EL ricorso la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese processuali. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il 10 dicembre 2024 La Consigliera relatrice Il Pres nte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il 10 dicembre 2024 La Consigliera relatrice Il Pres nte