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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/06/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso il seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Rossella Parte_1
, giusta delega in atti;
Ricorrente
, rappresentata e difesa dagli avv. Davide Iobbi, giusta Parte_2
delega in atti;
Resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 810/2023 del 17.04.2023
CONCLUSIONI
Come da verbale del 24.06.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 810/2023 con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 7.026,43 di cui €
3000,00, a titolo di indennità di occupazione dal mese di maggio 2018 al novembre
2020, € 3.453,00 a titolo di spese condominiali , € 279,11 utenza acqua ed € 294,32 per utenza elettrica , in relazione al godimento dell' immobile di San Carlo da Sezze
n. 44, Latina in catasto al FG 138 part 2021 sub 194, detenuto dall' opponente in forza del contratto di locazione del 15.07.2013, per il canone di € 100,00 mensili oltre € 30,00 per oneri condominiali.
Venendo in medias res, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato come in relazione al contratto di cui è causa è già stata pronunciata sentenza n.
1170/2020 del 25 Giugno 2020 resa da questo Tribunale, passata in giudicato ed inter partes, con la quale è stato dichiarato cessato il contratto di locazione a decorrere dal
14.07.2017 ed è stato ordinato alla il rilascio dell'immobile in favore CP_1
della locatrice al contempo veniva rigettata tanto la domanda di pagamento Pt_2
canoni proposta dalla locatrice (odierna opposta), quanto la domanda riconvenzionale della conduttrice ( odierna opponente), proposta in base all' assunto del pagamento nel corso del rapporto di somme eccedenti il dovuto e dedotte in questa sede in via di compensazione e riconvenzionale per la somma eccedente il controcredito ( €
1274,00).
Alla luce di quanto sopra, per effetto del giudicato di cui all' art 2909 c.c., la domanda attorea di pagamento dell' indennità di occupazione dell' immobile può trovare solo parziale accoglimento, limitatamente al periodo non coperto dalla sentenza sopra richiamata, ovvero il lasso temporale compreso tra il deposito della citata pronuncia
(25 Giugno 2020) ed il rilascio dell' immobile, avvenuto in data 11 Novembre 2020; dunque circa quattro mesi e mezzo per un importo complessivo dell' indennità dovuta, parametrata al canone di locazione ( € 100,00 mensili) di € 450,00; alla luce del suddetto giudicato la domanda riconvenzionale dell' opponente e relativa eccezione di compensazione non può trovare accoglimento essendo stata rigettata in quella sede (sentenza n. 1170/2020) la domanda proposta dall' odierna opponente di riconoscimento delle somme versate in corso di rapporto in misura eccedente il canone convenuto.
Con riferimento alle spese condominiali ( non coperte dal suddetto giudicato) in assenza di pronuncia sul punto, le stesse sono state quantificate in contratto nella misura forfettaria di € 30,00 mensili e dunque solo limitatamente al citato importo per il periodo in relazione al quale è stato dedotto l' inadempimento agli obblighi contrattuali del conduttore ( maggio 2018/novembre 2020) , possono essere riconosciute all' opposto, atteso che, analogamente a quanto previsto dall' art 1591
c.c., è dovuto il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto.
Dunque l'importo complessivo dovuto per tale voce di credito è di € 930,00 pari a oneri condominiali dovuti per 31 mensilità.
Meritano invece pieno riconoscimento gli ulteriori esborsi sostenuti dalla locatrice per utenza idrica ed elettrica, in quanto consumi strettamente connessi all' uso del bene locato e di competenza del conduttore fino al formale rilascio dell' immobile a prescindere dall' effettiva occupazione della opponente;
la dul punto ha Pt_2
fornito adeguata prova del pagamento delle somme richieste in monitorio per tali voci di credito, mediante allegazione delle fatture e delle relative prove del pagamento.
Alla luce di quanto sopra, l' opposizione merita parziale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell' opponente al pagamento in favore di della somma complessiva di € 1953,43 oltre interessi Parte_2
legali dalla domanda ad effettivo soddisfo così determinata : (€ 450,00 a titolo di indennità occupazione (25 Giugno 2020/11 Novembre 2020) € 930,00 a titolo di oneri condominiali, € 279,11, Utenza Idrica ed € 294,32 Servizio Elettrico.
Le spese di causa in ragione dell' accoglimento parziale dell' opposizione per un importo significativo rispetto all' originario petitum meritano integrale compensazione.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 810/2023;
Condanna l' opponente al pagamento in favore di parte opposta dell' importo complessivo di € 1953,43 oltre interessi legali dalla domanda ad effettivo soddisfo di cui : (€ 450,00 a titolo di indennità occupazione (25 Giugno 2020/11 Novembre
2020) € 930,00 a titolo di oneri condominiali, € 279,11, Utenza idrica ed € 294,32
Servizio Elettrico;
Compensa le spese di causa;
Giorni trenta per le motivazioni.
- Latina, 24.06.2025
IL Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
.
,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso il seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Rossella Parte_1
, giusta delega in atti;
Ricorrente
, rappresentata e difesa dagli avv. Davide Iobbi, giusta Parte_2
delega in atti;
Resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 810/2023 del 17.04.2023
CONCLUSIONI
Come da verbale del 24.06.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 810/2023 con il quale è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di € 7.026,43 di cui €
3000,00, a titolo di indennità di occupazione dal mese di maggio 2018 al novembre
2020, € 3.453,00 a titolo di spese condominiali , € 279,11 utenza acqua ed € 294,32 per utenza elettrica , in relazione al godimento dell' immobile di San Carlo da Sezze
n. 44, Latina in catasto al FG 138 part 2021 sub 194, detenuto dall' opponente in forza del contratto di locazione del 15.07.2013, per il canone di € 100,00 mensili oltre € 30,00 per oneri condominiali.
Venendo in medias res, anche per il principio della ragione più liquida, va osservato come in relazione al contratto di cui è causa è già stata pronunciata sentenza n.
1170/2020 del 25 Giugno 2020 resa da questo Tribunale, passata in giudicato ed inter partes, con la quale è stato dichiarato cessato il contratto di locazione a decorrere dal
14.07.2017 ed è stato ordinato alla il rilascio dell'immobile in favore CP_1
della locatrice al contempo veniva rigettata tanto la domanda di pagamento Pt_2
canoni proposta dalla locatrice (odierna opposta), quanto la domanda riconvenzionale della conduttrice ( odierna opponente), proposta in base all' assunto del pagamento nel corso del rapporto di somme eccedenti il dovuto e dedotte in questa sede in via di compensazione e riconvenzionale per la somma eccedente il controcredito ( €
1274,00).
Alla luce di quanto sopra, per effetto del giudicato di cui all' art 2909 c.c., la domanda attorea di pagamento dell' indennità di occupazione dell' immobile può trovare solo parziale accoglimento, limitatamente al periodo non coperto dalla sentenza sopra richiamata, ovvero il lasso temporale compreso tra il deposito della citata pronuncia
(25 Giugno 2020) ed il rilascio dell' immobile, avvenuto in data 11 Novembre 2020; dunque circa quattro mesi e mezzo per un importo complessivo dell' indennità dovuta, parametrata al canone di locazione ( € 100,00 mensili) di € 450,00; alla luce del suddetto giudicato la domanda riconvenzionale dell' opponente e relativa eccezione di compensazione non può trovare accoglimento essendo stata rigettata in quella sede (sentenza n. 1170/2020) la domanda proposta dall' odierna opponente di riconoscimento delle somme versate in corso di rapporto in misura eccedente il canone convenuto.
Con riferimento alle spese condominiali ( non coperte dal suddetto giudicato) in assenza di pronuncia sul punto, le stesse sono state quantificate in contratto nella misura forfettaria di € 30,00 mensili e dunque solo limitatamente al citato importo per il periodo in relazione al quale è stato dedotto l' inadempimento agli obblighi contrattuali del conduttore ( maggio 2018/novembre 2020) , possono essere riconosciute all' opposto, atteso che, analogamente a quanto previsto dall' art 1591
c.c., è dovuto il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto.
Dunque l'importo complessivo dovuto per tale voce di credito è di € 930,00 pari a oneri condominiali dovuti per 31 mensilità.
Meritano invece pieno riconoscimento gli ulteriori esborsi sostenuti dalla locatrice per utenza idrica ed elettrica, in quanto consumi strettamente connessi all' uso del bene locato e di competenza del conduttore fino al formale rilascio dell' immobile a prescindere dall' effettiva occupazione della opponente;
la dul punto ha Pt_2
fornito adeguata prova del pagamento delle somme richieste in monitorio per tali voci di credito, mediante allegazione delle fatture e delle relative prove del pagamento.
Alla luce di quanto sopra, l' opposizione merita parziale accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell' opponente al pagamento in favore di della somma complessiva di € 1953,43 oltre interessi Parte_2
legali dalla domanda ad effettivo soddisfo così determinata : (€ 450,00 a titolo di indennità occupazione (25 Giugno 2020/11 Novembre 2020) € 930,00 a titolo di oneri condominiali, € 279,11, Utenza Idrica ed € 294,32 Servizio Elettrico.
Le spese di causa in ragione dell' accoglimento parziale dell' opposizione per un importo significativo rispetto all' originario petitum meritano integrale compensazione.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l' opposizione e per l' effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 810/2023;
Condanna l' opponente al pagamento in favore di parte opposta dell' importo complessivo di € 1953,43 oltre interessi legali dalla domanda ad effettivo soddisfo di cui : (€ 450,00 a titolo di indennità occupazione (25 Giugno 2020/11 Novembre
2020) € 930,00 a titolo di oneri condominiali, € 279,11, Utenza idrica ed € 294,32
Servizio Elettrico;
Compensa le spese di causa;
Giorni trenta per le motivazioni.
- Latina, 24.06.2025
IL Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
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