Art. 18.
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi alla pubblica sicurezza, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi alla pubblica sicurezza, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.