Articolo 18 della Legge 7 dicembre 1959, n. 1083
Articolo 17Articolo 19
Versione
6 gennaio 1960
Art. 18.
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono iscritte nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativi alla pubblica sicurezza, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1960