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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 643/2013 R G
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 643/2013 R..G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025, senza concessione dei termini, emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. LENTINI ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
, c.fisc. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CODISPOTI ANDREA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose immobili - appello avverso la Sentenza n. 282/2013 del
Tribunale di Locri pubblicata in data 16.4.2013, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 119/2010 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21/11/2013 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 282/2013 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Locri in data 16.4.2013, chiedendo che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande spiegate in primo grado.
1 Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 22.12.2014 si costituiva
[...]
chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile o infondato nel CP_1 merito.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.9.2015, differita, con decreti ritualmente comunicati, alla udienza del 9.1.2017.
A tale udienza nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 cpc, alla udienza del 5.6.2017, con provvedimento ritualmente notificato.
Nessuna delle parti compariva a detta udienza e la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con provvedimento del 31/10-3/11.2025 ritualmente comunicato, si è fissata l'udienza del
24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
A tale udienza le parti non hanno depositato note scritte e la causa è stata riservata per la decisione.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 119/2010 R.G - è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa dal ruolo deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) Dichiara l'estinzione del processo di appello.
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 643/2013 R..G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025, senza concessione dei termini, emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. LENTINI ANTONELLA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
, c.fisc. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. CODISPOTI ANDREA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Vendita di cose immobili - appello avverso la Sentenza n. 282/2013 del
Tribunale di Locri pubblicata in data 16.4.2013, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 119/2010 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21/11/2013 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 282/2013 emessa e pubblicata dal Tribunale di
Locri in data 16.4.2013, chiedendo che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande spiegate in primo grado.
1 Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 22.12.2014 si costituiva
[...]
chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile o infondato nel CP_1 merito.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.9.2015, differita, con decreti ritualmente comunicati, alla udienza del 9.1.2017.
A tale udienza nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 cpc, alla udienza del 5.6.2017, con provvedimento ritualmente notificato.
Nessuna delle parti compariva a detta udienza e la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con provvedimento del 31/10-3/11.2025 ritualmente comunicato, si è fissata l'udienza del
24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
A tale udienza le parti non hanno depositato note scritte e la causa è stata riservata per la decisione.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 119/2010 R.G - è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa dal ruolo deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) Dichiara l'estinzione del processo di appello.
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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