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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/11/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1223/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30/12/2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Giardina (C.F.: C.F._1 CodiceFiscale_2 e pec: per procura in calce al ricorso, ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore in Canicattì in Corso Umberto I n.100 ricorrente contro
(C.F. e P.IVA n. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Filippo Incarbone, (C.F. ) P.E.C. C.F._3
), del Foro di Gela, giusta procura in calce, allegata Email_2 alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Gela, nella Via B. Croce n. 4, presso lo studio nominato procuratore resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Ritenere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del d,.i. opposto per i motivi tutti dettagliatamente descritti in narrativa ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della rubrica che qui si intendono integralmente riportati e trascritti Ritenere e dichiarare l'inesistenza della Pretesa per palese violazione della doppia imposizione contributiva ossia mancanza del presupposto oggettivo della stessa;
In subordine ritenere e dichiarare errato e comunque spropositato il calcolo dei contributi vantati;
In estremo subordine ritenere e dichiarare irrimediabilmente prescritti i contributi previdenziali vantati per intervenuta prescrizione quinquennale ampiamente maturata». Per parte resistente: «Preliminarmente ed in via principale ed assorbente, con ogni pronuncia dichiarare inammissibile l'odierno ricorso per decorso del termine di impugnazione, ex art. 24 D. Lgs. N. 24/1999; in mero subordine ed in via preliminare: disporre l'integrazione del contraddittorio, con la con Controparte_2 sede in Roma, C.F. ponendo il relativo onere di chiamata in causa, in capo al ricorrente e/o in P.IVA_2 subordine a carico della comparente . Ancora in subordine e nel merito: - Controparte_3 Rigettare, in ogni caso, e con ogni pronunzia, il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto;
- conseguentemente, condannare parte avversa al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente
1 giudizio”. in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento, tenere comunque indenne da qualunque condanna alle spese la comparente “ ». Controparte_4
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 14/09/2022, ha opposto, Parte_1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la cartella di pagamento n. 292 2020 00014499 20 000, emessa dall (già , notificata Controparte_1 Controparte_5 il 5 agosto 2022, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 7.769,55 per i contributi previdenziali dovuti alla per l'anno 2017, CP_2 oltre sanzioni ed interessi.
L'opponente ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica, in quanto effettuata da società già cancellata dal registro delle imprese dal 1° ottobre Controparte_5
2021; ha inoltre eccepito la nullità della notificazione per violazione delle norme di legge in materia, in quanto eseguita in via diretta, senza l'intermediazione di un soggetto abilitato. Ha eccepito anche la nullità della cartella per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento e per difetto di motivazione, ha eccepito l'assenza di prova della determinazione del credito contributivo. Ha altresì eccepito la duplicazione della pretesa, rilevando che per i medesimi periodi e titoli la ha già CP_2 proposto ricorso per decreto ingiuntivo n. 139/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta
– Sezione Lavoro-pendente alla data di proposizione del ricorso.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, per mancanza di validi atti interruttivi.
Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità e/o inefficacia della cartella impugnata e la inesistenza della pretesa contributiva, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso Controparte_1 per tardività, sostenendo che la cartella impugnata, notificata in data 4 febbraio 2022, è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge. L' ha inoltre CP_1 chiesto, in via subordinata, la chiamata in causa della quale ente CP_2 impositore, ritenendo necessario il suo intervento nel giudizio.
Nel merito, ha contestato tutte le doglianze dell'opponente, affermando la regolarità formale e sostanziale della cartella, la validità della notifica e l'insussistenza di vizi di sottoscrizione o di motivazione, richiamando in proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata fissata per l'udienza del 28.10.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
2 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Il raggiungimento dello scopo esime dall'esame delle questioni afferenti la notifica della impugnata cartella avvenuta in data 4.2.22 come documentato dall con la CP_3 documentazione prodotta all'atto della costituzione.
L'opposizione è inammissibile ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/99 in quanto è stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla data di notifica della impugnata cartella di pagamento, n. 292 2020 000 144992 000, avvenuta in data 04.02.2022 come può appurarsi dalla relata depositata dalla resistente.
Come chiarito dalla Suprema Corte si tratta di un termine perentorio (Cass. Sez. 6 - «In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore» Cass. L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Cass. Sez. L., 06/06/2016, v. Cass. Sez. L, con sentenza n. 11274 del
16/5/2007).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, fase decisoria.
Pertanto il ricorrente deve essere condannato alla loro refusione, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del
13.8.2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dall che vengono liquidate nella complessiva somma Controparte_1 di € 1.863,50, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 27 novembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
4
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30/12/2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Giardina (C.F.: C.F._1 CodiceFiscale_2 e pec: per procura in calce al ricorso, ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore in Canicattì in Corso Umberto I n.100 ricorrente contro
(C.F. e P.IVA n. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Filippo Incarbone, (C.F. ) P.E.C. C.F._3
), del Foro di Gela, giusta procura in calce, allegata Email_2 alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata in Gela, nella Via B. Croce n. 4, presso lo studio nominato procuratore resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Ritenere e dichiarare la nullità, annullabilità e/o l'illegittimità del d,.i. opposto per i motivi tutti dettagliatamente descritti in narrativa ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della rubrica che qui si intendono integralmente riportati e trascritti Ritenere e dichiarare l'inesistenza della Pretesa per palese violazione della doppia imposizione contributiva ossia mancanza del presupposto oggettivo della stessa;
In subordine ritenere e dichiarare errato e comunque spropositato il calcolo dei contributi vantati;
In estremo subordine ritenere e dichiarare irrimediabilmente prescritti i contributi previdenziali vantati per intervenuta prescrizione quinquennale ampiamente maturata». Per parte resistente: «Preliminarmente ed in via principale ed assorbente, con ogni pronuncia dichiarare inammissibile l'odierno ricorso per decorso del termine di impugnazione, ex art. 24 D. Lgs. N. 24/1999; in mero subordine ed in via preliminare: disporre l'integrazione del contraddittorio, con la con Controparte_2 sede in Roma, C.F. ponendo il relativo onere di chiamata in causa, in capo al ricorrente e/o in P.IVA_2 subordine a carico della comparente . Ancora in subordine e nel merito: - Controparte_3 Rigettare, in ogni caso, e con ogni pronunzia, il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto;
- conseguentemente, condannare parte avversa al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente
1 giudizio”. in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di accoglimento, tenere comunque indenne da qualunque condanna alle spese la comparente “ ». Controparte_4
Ragioni della decisione
Il sig. , con ricorso depositato in data 14/09/2022, ha opposto, Parte_1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la cartella di pagamento n. 292 2020 00014499 20 000, emessa dall (già , notificata Controparte_1 Controparte_5 il 5 agosto 2022, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 7.769,55 per i contributi previdenziali dovuti alla per l'anno 2017, CP_2 oltre sanzioni ed interessi.
L'opponente ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica, in quanto effettuata da società già cancellata dal registro delle imprese dal 1° ottobre Controparte_5
2021; ha inoltre eccepito la nullità della notificazione per violazione delle norme di legge in materia, in quanto eseguita in via diretta, senza l'intermediazione di un soggetto abilitato. Ha eccepito anche la nullità della cartella per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento e per difetto di motivazione, ha eccepito l'assenza di prova della determinazione del credito contributivo. Ha altresì eccepito la duplicazione della pretesa, rilevando che per i medesimi periodi e titoli la ha già CP_2 proposto ricorso per decreto ingiuntivo n. 139/2022 emesso dal Tribunale di Caltanissetta
– Sezione Lavoro-pendente alla data di proposizione del ricorso.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, per mancanza di validi atti interruttivi.
Ha quindi chiesto dichiararsi la nullità e/o inefficacia della cartella impugnata e la inesistenza della pretesa contributiva, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso Controparte_1 per tardività, sostenendo che la cartella impugnata, notificata in data 4 febbraio 2022, è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge. L' ha inoltre CP_1 chiesto, in via subordinata, la chiamata in causa della quale ente CP_2 impositore, ritenendo necessario il suo intervento nel giudizio.
Nel merito, ha contestato tutte le doglianze dell'opponente, affermando la regolarità formale e sostanziale della cartella, la validità della notifica e l'insussistenza di vizi di sottoscrizione o di motivazione, richiamando in proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata fissata per l'udienza del 28.10.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
2 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
Il raggiungimento dello scopo esime dall'esame delle questioni afferenti la notifica della impugnata cartella avvenuta in data 4.2.22 come documentato dall con la CP_3 documentazione prodotta all'atto della costituzione.
L'opposizione è inammissibile ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/99 in quanto è stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla data di notifica della impugnata cartella di pagamento, n. 292 2020 000 144992 000, avvenuta in data 04.02.2022 come può appurarsi dalla relata depositata dalla resistente.
Come chiarito dalla Suprema Corte si tratta di un termine perentorio (Cass. Sez. 6 - «In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore» Cass. L, Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011; Cass. Sez. L., 06/06/2016, v. Cass. Sez. L, con sentenza n. 11274 del
16/5/2007).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il III scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, fase decisoria.
Pertanto il ricorrente deve essere condannato alla loro refusione, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del
13.8.2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
3 Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dall che vengono liquidate nella complessiva somma Controparte_1 di € 1.863,50, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 27 novembre 2025
Il Giudice Angela Latorre
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