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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1204/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 15.07.2025
promossa da:
con l'avvocato LO GATTO Parte_1
GIOVANNA con domicilio eletto in VIALE A. DE GASPERI 107 89900 VIBO
VALENTIA
- appellante –
contro con l'avvocato ZUCCHINI MATTIA e con domicilio eletto in VIA CP_1
CANALETTO N. 1/B 40061 MINERBIO
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 77/2023 del
20.01.2023
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 77/2023 il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa n. 5429/2020 R.G. promossa da Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5429/2020, emesso a favore di per la somma di € € 10.937,43 oltre interessi moratori ai sensi CP_1 del d. lgs. 231/2002 e spese, ha rigettato l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese processuali.
ha agito monitoriamente sulla base di scrittura privata di data 01.09.2017 con CP_1
cui le parti ridefinivano in termini transattivi i pregressi rapporti relativi al contratto di acquisto di una apparecchiatura per trattamenti estetici ad ossigeno denominato “Rever
Exclusif – i dispositivi” del 10/03/2015.
Con tale scrittura le parti risolvevano consensualmente i contratti firmati in data
19/07/2016 e stabilivano le modalità attraverso le quali pervenire al saldo del prezzo di acquisto del dispositivo fornito con il contratto 10/03/2015.
Tale scrittura prevedeva la nuova regolamentazione dei rapporti economici in vigore tra le parti, contenuta nella scrittura del 1/09/2017 sostitutiva della precedente e destinata a disciplinare l'unico rapporto rimasto in vigore tra le parti, i contratto denominato “Rever
Exclusif – i dispositivi” del 10/03/2015, in cui si prevedeva che Parte_1 corrispondesse la somma residua di € 12.500,00, quale saldo del prezzo di fornitura del dispositivo a ossigeno, mediante dazione – quali strumenti di pagamento e garanzia – di n.
24 titoli cambiari a cadenza mensile dell'importo di € 520,83.
L'accordo transattivo prevedeva altresì, quale forma di risarcimento per il pregiudizio subito da che si impegnasse in attività di consulenza in CP_1 Parte_1 occasione di eventi formativi organizzati dalla prima, peraltro mai eseguite dall'opponente
Parte opponente contestava le ragioni del credito eccependo il grave inadempimento della società in relazione al contratto denominato “Contratto Rev-er Exclusiv CP_1
– i dispositivi” avente ad oggetto l'acquisto di un dispositivo “Ossigeno” nonché del contratto denominato “Contratto Rev-er Exclusif- i servizi” avente ad oggetto la
2 realizzazione da parte di di giornate “Rev-er Open day” (in occasione Controparte_1 delle quali quest'ultima avrebbe concluso contratti di abbonamento per trattamenti estetico-cosmetici con i clienti finali), ma che tali servizi non erano stati resi da
Controparte_1
Evidenziava il grave inadempimento della società consistito anche nella CP_1
omessa esecuzione, in tempi congrui, dei necessari interventi di riparazione del dispositivo
Ossigeno, con la conseguente impossibilità di esecuzione dei relativi trattamenti;
deduceva di avere patito danni all'immagine, nonché danni patrimoniali (in termini di danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali, anche per effetto dell'illegittima messa all'incasso di effetti cambiari;
richiamava la diffida ad adempiere formulata in data 1 marzo 2018 nei confronti della società non evasa e comportante la CP_1
risoluzione di diritto del rapporto negoziale sottostante;
deduceva infine di non avere mai sottoscritto per accettazione la “proposta di transazione” successivamente formulata da con riferimento ai due contratti del 19 luglio 2016 e del 10 marzo 2015, e di CP_1
avere integralmente versato il prezzo pattuito per il dispositivo Ossigeno.
Formulava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di alla CP_1
restituzione delle somme versate in esecuzione dei contratti, indicate in € 16.380,00, nonché del risarcimento dei danni, pari ad € 23.000,00 oltre € 2.000,00 per trattamenti eseguiti.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo.
Veniva rigettata l'istanza di sospensione ella provvisoria esecutorietà del decreto opposto, disattese le istanze istruttorie di parte.
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la Parte_1
riforma della pronuncia e l'accoglimento dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – 2 -Nullità e/o illegittimità della sentenza appellata per: travisamento dei fatti e della prova;
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., 1362 e ss., 1453, 1454, 1460, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; vizio di motivazione e/o motivazione illogica e contraddittoria;
errata e falsa applicazione di norme di diritto. Errores in procedendo et in iudicando, in punto di validità della transazione azionata in via monitoria;
3 3- Nullità e/o illegittimità della sentenza appellata per: travisamento dei fatti e della prova;
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., 1362 e ss., 1453, 1454, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; vizio di motivazione e/o motivazione illogica e contraddittoria;
errata e falsa applicazione di norme di diritto. Errores in procedendo et in iudicando, in tema di tardività delle allegazioni di cui alla memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c;
4 - Nullità e/o illegittimità della sentenza appellata per: travisamento dei fatti e della prova;
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 c.c., 1362 e ss., 1453, 1454, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; vizio di motivazione e/o motivazione illogica e contraddittoria;
errata e falsa applicazione di norme di diritto. Errores in procedendo et in iudicando, in punto di valenza estintiva e novativa dei rapporti precorsi tra le parti della transazione 1.09.2017
5 –Erronea motivazione in punto di ritenuta inammissibilità della domanda dii nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'accordo transattivo 1/09/2017 per abuso contrattuale unilaterale della società opposta, in violazione della clausola generale di buona fede contrattuale, in quanto tardivamente proposta e per mancata riproposizione della medesima in sede di precisazione delle conclusioni;
6 - Nullità e/o illegittimità della Sentenza appellata per omessa e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso;
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e vizio di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente/odierno in tema di eccezione di inadempimento contrattuale e conseguente diritto al risarcimento del danno.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 26.06.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo e il secondo motivo l'appellante si duole della erronea motivazione in punto di validità della transazione azionata in via monitoria.
4 Con riguardo all'accordo transattivo del 1.09.2017, deduce che la valenza risolutoria della diffida ad adempiere trasmessa da in data 1.03.2014, con conseguente CP_1
inesistenza del titolo del credito fatto valere.
Giova osservare che in mancanza di clausola risolutiva espressa, come nella fattispecie, la risoluzione non è automatica, ma richiede la domanda giudiziale diretta ad ottenere declaratoria di risoluzione del contratto, previo accertamento della gravità dell'inadempimento.
Allo stesso tempo, la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi a tale scopo priva di effetto e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento, alla quale è ostativa, a norma dell'art. 1453 e 2 c.c., solo la domanda giudiziale di risoluzione -Cass. 29-5-1990 n. 5017; Cass. 7-2-1979 n. 873
(Cass. n. 15070 del 21/07/2016).
Alcun pregio hanno le argomentazioni circa il mancato perfezionamento tra le parti dell'accordo transattivo in questione, stente l'avvenuta sottoscrizione del medesimo da parte dell'odierno appellante.
Da tali considerazioni segue la conferma della effettività del titolo fatto valere.
Il motivo non è fondato ed è rigettato.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea motivazione in tema di tardività delle allegazioni di cui alla memoria ex art 183, comma 6, n. 1 c.p.c, dovendosi le deduzioni intendersi quale emendatio libelli in relazione alla domanda introduttiva di cui all'opposizione,.
Deduce che con detta memoria, l'opponente si è limitato a precisare, sia in fatto che in diritto, i termini dell'unitario rapporto contrattuale da cui scaturisce la pretesa di pagamento azionata in via monitoria, senza modificare o stravolgere l'originario petitum né introdurre e/o prospettare una nuova causa petendi, nel pieno rispetto delle preclusioni assertive già maturate.
L'assunto non è condivisibile.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, l'opponente ha introdotto in giudizio un tema di difesa del tutto assente in atto di opposizione.
Le nuove allegazioni dell'opponente, introducono nel giudizio una domanda nuova, che non trova collegamento alcuno con le argomentazioni di cui in atto di opposizione, volta com'è alla declaratoria di risoluzione dell'accordo concluso l'1 settembre 2017, e di inefficacia del medesimo.
5 Difatti, in atto introduttivo il debitore fa espresso riferimento ai rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, senza peraltro mai menzionare la transazione del 1.09.2017. posta a fondamento dell'azione monitoria.
Essa pertanto configura la mutatio libelli, non consentita.
Il motivo non merita accoglimento e va respinto.
Con il quarto motivo l'appellante denuncia l'erronea motivazione in tema di valenza estintiva e novativa della transazione 1.09.2017 dei rapporti precorsi tra le parti.
Va osservato che in tale atto, teso a dirimere le questioni insorte tra le parti e a disciplinarne i rapporti, non vi è cenno alcuno a pregressi inadempimenti dell'opposta, in particolare in relazione al Contratto – servizi, con il che deve ritenersi tali questioni riassorbite e risolte nell'atto di transazione.
Né alcun genere di inadempimento è stato prospettato dall'opponente in relazione all'atto transattivo.
Da tali considerazioni discende la efficacia della scrittura azionata con il monitorio.
Il motivo non è fondato ed è rigettato, con assorbimento del motivo indicato come “IV” a p.53 dell'atto di appello, con cui si lamenta la mancata pronuncia circa la nullità dei contratti conclusi tra le parti per illiceità della causa;
del motivo indicato come “V” a p. 58-
59 e “VII” a p. 66 dell'atto di appello, con cui si lamenta il vizio di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, da ritenersi implicitamente rigettata, stante l'accoglimento della domanda monitoria.
Con il quinto motivo (p. 50) l'appellante si duole della ritenuta inammissibilità della domanda di nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'accordo transattivo 1/09/2017 per abuso contrattuale unilaterale della società opposta, in violazione della clausola generale di buona fede contrattuale, in quanto tardivamente proposta e per mancata riproposizione della medesima in sede di precisazione delle conclusioni
In disparte della rilevabilità di ufficio della nullità delle clausole denunciate, si osserva che l'atto in questione risulta frutto di un accordo raggiunto a seguito di una trattativa intercorsa tra le parti per ridefinire unitariamente i rapporti contrattuali preesistenti, volto a rendere meno gravoso l'impegno economico a carico di Parte_1
Di conseguenza, non si rileva, in base alle argomentazioni svolte, alcuno squilibrio contrattuale all'interno del rapporto sinallagmatico che giustifichi il prospettato abuso.
Il motivo non ha pregio ed è respinto.
6 Con il sesto motivo (p. 61) si lamenta la mancata pronuncia circa l'eccepito inadempimento contrattuale della società opposta, con conseguente diritto della opponente al risarcimento del danno.
Tale domanda non può trovare accoglimento, attesa il mancato assolvimento da parte opponente dell'onere della prova della effettività del pregiudizio asseritamente subito, nonché della relativa entità.
L'impugnazione è respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 77/2023, ogni altra istanza
[...]
disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.966,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 9 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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