TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 236
TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
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TAR
Sentenza 21 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del deferimento della questione al Consiglio dei Ministri e del parere del Ministero della Cultura

    Il Collegio ritiene che le censure articolate dalla ricorrente sul merito del parere del Ministero della Cultura siano fondate. L'area destinata all'impianto non è soggetta a vincoli. Le opere di connessione interrate sono esenti dalla disciplina vincolistica. Le opere fuori terra (sottostazione elettrica e sistema BESS) sono sufficientemente distanti dai beni culturali vincolati, come non contestato dalle amministrazioni resistenti. Pertanto, l'area è idonea ex lege e il Ministero dell'Ambiente doveva concludere il procedimento valutando liberamente il parere del Ministero della Cultura.

  • Rigettato
    Tardività del parere del Ministero della Cultura e conseguente illegittimità della rimessione al Consiglio dei Ministri

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che la norma del comma 7 dell’art. 25 d. lgs. 152/2006, per cui “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”, non preclude l’applicazione del comma 8 bis dell’art. 2 l. 241/1990, secondo cui gli atti adottati dopo la scadenza dei termini sono inefficaci. Inoltre, il potere sostitutivo previsto dal comma 2 quater dell’art. 25 d. lgs. 152/2006 non avrebbe ragion d’essere se in caso di inerzia si formasse il silenzio assenso. Pertanto, le doglianze con cui si deduce l’inefficacia del parere tardivo del Ministero della Cultura e l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sono infondate.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio assenso per mancata espressione del parere del Ministero della Cultura nei termini

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che la norma del comma 7 dell’art. 25 d. lgs. 152/2006, per cui “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori”, non preclude l’applicazione del comma 8 bis dell’art. 2 l. 241/1990, secondo cui gli atti adottati dopo la scadenza dei termini sono inefficaci. Inoltre, il potere sostitutivo previsto dal comma 2 quater dell’art. 25 d. lgs. 152/2006 non avrebbe ragion d’essere se in caso di inerzia si formasse il silenzio assenso. Pertanto, le doglianze con cui si deduce l’inefficacia del parere tardivo del Ministero della Cultura e l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sono infondate.

  • Accolto
    Obbligo di rilascio del provvedimento di VIA in assenza di ostacoli normativi o di merito

    Poiché l'area è considerata idonea ex lege e le censure sul silenzio-assenso sono state rigettate, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica poteva e doveva concludere il procedimento valutando liberamente il parere del Ministero della Cultura. Pertanto, il ricorso viene accolto con ordine al Ministero di adottare il provvedimento finale di VIA entro 30 giorni dalla notifica della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 236
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 236
    Data del deposito : 21 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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