Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 21 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 21/02/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2025, proposto da
TEP Renewables (Bellocchi Pv) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V Procedure di Valutazione Via e Vas, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Soprintendenza Speciale del PNRR, Soprintendenza Speciale del PNNR, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, Consiglio dei Ministri, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
nei limiti dell’interesse azionato, della nota prot. n. 50446 del 17.3.2025, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato, in relazione alla procedura di VIA relativa al “Progetto per la realizzazione di un impianto agri voltaico, denominato "Bellocchi", della potenza nominale pari a 28,38 MW, e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Cartoceto (PU)”, l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge 400/1988;
nei limiti dell’interesse azionato, degli atti e provvedimenti relativi alla procedura di deferimento della procedura in Consiglio dei ministri, acquisiti a seguito di istanza di accesso agli atti dell’8 aprile 2025 in data 9 maggio 2025, e in particolare: (i) la nota del MASE prot. n. 36544 del 26.2.2025 con la quale è stato proposto al Capo di Gabinetto del MASE il deferimento in Consiglio dei Ministri; (ii) la nota prot. 43510 del 7.3.2025 con la quale il Capo di Gabinetto del MASE ha trasmesso gli atti al Consiglio dei Ministri;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi compreso, ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, del parere espresso dal Ministero della Cultura con nota prot. 1547-P del 21.1.2025 mai comunicato alla Società nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, mai comunicato alla Società, relativo al deferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della risoluzione del conflitto;
nonché per l’accertamento
della formazione del silenzio assenso quanto all’atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2- bis , del D.Lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17- bis della L. n. 241/1990;
e per la condanna
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Soprintendenza Speciale del PNRR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AS CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente (di seguito anche “TEP”), la quale opera nel settore della realizzazione e dell’esercizio di impianti che utilizzano le energie rinnovabili, agisce in questa sede per conseguire:
- l’annullamento, nei limiti del proprio interesse: i) della nota prot. n. 50446 del 17 marzo 2025, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato, in relazione alla procedura di V.I.A. relativa al “ Progetto per la realizzazione di un impianto agri voltaico, denominato Bellocchi, della potenza nominale pari a 28,38 MW, e delle rispettive opere di connessione alla rete, da realizzarsi nel Comune di Cartoceto (PU) ”, l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, let. c- bis ), della L. n. 400/1988; ii) di tutti gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe relativi alla procedura di deferimento della procedura in Consiglio dei Ministri;
- l’accertamento della formazione del silenzio-assenso relativamente al parere del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2- bis , del D.Lgs. n. 152/2006, e dell’art. 17- bis della L. n. 241/1990;
- per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di V.I.A. ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. In punto di fatto, TEP espone quanto segue.
2.1. In data 27 dicembre 2021 essa ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’istanza per l’avvio del procedimento di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al suddetto progetto da realizzare in località Bellocchi di Cartoceto. Tale progetto, oltre ad avere ad oggetto un intervento “di pubblica utilità” ed “indifferibile ed urgente” ( ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e art. 7- bis , comma 2- bis , del D.Lgs. n. 152/2006), riguarda un’opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’art. 7- bis del T.U.A. e persegue un interesse pubblico qualificato “prevalente” dal Regolamento UE n. 2577/2022 e dalla Direttiva UE 2018/2001.
Con nota dell’8 settembre 2022 il Ministero ha comunicato la procedibilità dell’istanza e l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione progettuale.
2.2. Conclusesi la fase istruttoria e la fase di consultazione del pubblico, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC istituita presso il Ministero ha espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale n. 480 del 7 novembre 2024. Nel termine perentorio previsto dal T.U.A., la ricorrente non ha ricevuto né il parere del Ministero della Cultura né il provvedimento conclusivo del procedimento. Solo in data 17 marzo 2025, a termini che, come si dirà, erano da considerare ormai spirati, il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. n. 50446/2025:
- ha trasmesso il parere negativo del Ministero della Cultura prot. n. 1547-P del 21 gennaio 2025, in cui si afferma che l’impianto non ricadrebbe in area idonea ex lege ;
- ha comunicato, tenuto conto del contrasto insorto fra le due amministrazioni e della mancata localizzazione del progetto in area idonea, di aver attivato la procedura in Consiglio dei Ministri di cui all’art. 5 comma 2, let. c- bis ), della L. n. 400/1988.
2.3. In data 8 aprile 2025 TEP ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, riscontrata dal Ministero dell’Ambiente con nota del 9 maggio 2025, con cui sono state trasmesse:
- la nota del Ministero prot. n. 36544 del 26 febbraio, con cui era stata formulata al Capo di Gabinetto del Ministro il deferimento della questione al Consiglio dei Ministri;
- la nota prot. 43510 del 7 marzo 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero ha trasmesso gli atti al Consiglio dei Ministri;
- la nota del 15 novembre 2024, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva trasmesso al Ministero della Cultura lo schema di provvedimento di V.I.A. favorevole.
3. Ritenendo illegittimo l’operato del Ministero, nella parte in cui è stato imposto un ingiustificato aggravio procedimentale (mentre in realtà sussistevano tutti i presupposti per l’adozione del provvedimento di V.I.A.), TEP ha quindi proposto il presente ricorso, ribadendo in premessa che il procedimento di V.I.A. poteva essere definito senza ulteriori passaggi (sia perché il parere del Ministero della Cultura è stato adottato dopo il decorso del termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 - con conseguente formazione del silenzio-assenso - sia perché il progetto interessa un’area idonea ex lege ) e articolando le seguenti censure:
a) quanto alla tardività del parere del Ministero della Cultura e alla conseguente illegittimità della rimessione dell’affare al Consiglio dei Ministri: violazione e falsa applicazione della L. n. 400/1988.Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25, commi 2- bis e 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 17- bis della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413.
Al riguardo TEP evidenzia che:
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, come detto, ha disposto un illegittimo aggravio del procedimento di V.I.A. sull’erroneo presupposto per cui vi sarebbe un contrasto tra il parere della Commissione Tecnica operante presso lo stesso Ministero e il parere del Ministero della Cultura;
- tale contrasto, in realtà, non sussiste dal momento che il parere favorevole del Ministero della Cultura al progetto de quo si è formato secondo il meccanismo del silenzio-assenso;
- a questo riguardo va anzitutto considerato il disposto dell’art. 25, comma 1, del T.U. n. 152/2006, secondo cui “ L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo ”. Il successivo comma 2- bis (relativo ai progetti strategici inseriti nel PNIEC-PNRR), prevede che, nei trenta giorni successivi all’adozione dello schema di provvedimento favorevole da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, “ … il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni ”. Infine, a mente del successivo comma 7 i “ … termini del procedimento di VIA si considerano perentori [...] ”.
La normativa di riferimento prevede dunque i seguenti termini perentori:
i) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve rendere il proprio parere sotto forma di schema di provvedimento di V.I.A. entro il termine di 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico e comunque entro il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
ii) il Ministero della Cultura deve rendere il proprio parere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento elaborato dalla Commissione Tecnica;
iii) nel successivo termine perentorio di 30 giorni, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica deve rilasciare il provvedimento di V.I.A.;
- nella specie è indubbio che il Ministero della Cultura non ha espresso il suo contributo, con conseguente formazione per silentium dell’assenso. Infatti, risulta per tabulas che: la Commissione Tecnica ha reso lo schema di provvedimento di V.I.A. con parere n. 480 del 7 novembre 2024; il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso al Ministero della Cultura il citato schema di provvedimento in data 15 novembre 2024; il parere del Ministero della Cultura è stato reso solo il 21 gennaio 2025;
- l’art. 17- bis della L. n. 241/1990 codifica, come è noto, il principio del c.d. silenzio assenso orizzontale prevedendo che, una volta decorso il termine previsto dalla legge, l’atto di assenso “… si intende acquisito ”. Il comma 3 dell’art. 17- bis prevede in particolare che le “ … disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito ”.
La disciplina è completata dall’art. 2, comma 8- bis , della stessa L. n. 241/1990, secondo cui “ Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ”.
Al riguardo va ricordato il parere reso dal Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 13 luglio 2016, n. 1640 sulla disposizione in commento, nel quale si chiarisce che “ La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano applicativo dell’art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato ”. E, in effetti, anche la giurisprudenza di merito più recente conferma l’applicabilità dell’art. 17- bis anche ai pareri resi in materia paesaggistica e culturale ( ex multis , Cons. Stato, n. 8610/2023).
Più in particolare, poi, la giurisprudenza ha affermato che il silenzio-assenso si applica anche al parere che gli organismi del Ministero della Cultura sono chiamati a rendere in seno alla procedura di V.I.A. statale (così T.A.R. Puglia, Bari, n. 1429/2023);
- sulla scia di tali precedenti, nell’ambito di analoghi giudizi promossi avverso l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel concludere il procedimento di V.I.A. a fronte del silenzio del Ministero della Cultura, la giurisprudenza ha già chiarito che la normativa del T.U.A. “ …va coordinata … con le previsioni dell’art. 17 bis della legge n. 241/90, il quale prevede e disciplina un meccanismo di silenzio assenso nei casi in cui, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche, sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati nell’ambito del relativo procedimento; espressamente estendendo tale meccanismo, sia pure diluendone i termini (90 giorni invece di 30 in assenza di un diverso termine previsto dalla normativa specifica), all’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. […]. Né è revocabile in dubbio che il procedimento teso al rilascio di un provvedimento di VIA possa definirsi pluristrutturato, con conseguente applicabilità del meccanismo descritto ” (così T.A.R. Puglia, Bari, nn. 499, 500, 1222 e 1264 del 2024; C.G.A.R.S. n. 678/2024; Cons. Stato, n. 867/2025);
- alla luce delle considerazioni che precedono appare dunque evidente l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella parte in cui ha ritenuto efficace il parere tardivo del Ministero della Cultura ed ha ritenuto di dover investire della questione il Consiglio dei Ministri;
- il T.A.R., pertanto, oltre ad annullare gli atti indicati in epigrafe, dovrà dichiarare formatosi per silentium l’assenso del Ministero della Cultura e condannare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il parere favorevole di V.I.A. tenendo conto solo dello schema di provvedimento elaborato dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR;
b) quanto alla illegittimità del deferimento della questione al Consiglio dei Ministri e del parere del Ministero della Cultura: violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25, commi 2- bis e 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413.
In parte qua la ricorrente censura anche nel merito il parere del Ministero della Cultura, nella parte in cui si afferma che il progetto ricadrebbe in area non idonea ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, evidenziando in particolare che:
- secondo il Ministero della Cultura l’area prescelta da TEP non sarebbe qualificabile idonea ex lege in quanto: i) un tratto del cavidotto di connessione ricade all’interno del vincolo di tutela ex art. 142, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 42/2004 (relativamente al Fosso della Carrara); ii) il cavidotto di connessione, inoltre, intercetta direttamente un segmento della via consolare Flaminia e si presenta strettamente contiguo alla griglia centuriale della vallata del Metauro, elementi di interesse archeologico cartografati dal vigente P.P.A.R. (art. 41, lett. c) e d), tavola 10 nord e tavola 17; Allegato 7); iii) la sottostazione elettrica dell’impianto di trasformazione MT/AT, il sistema BESS di accumulo e il tratto finale di connessione dell’impianto a tali manufatti ricadono in parte nella fascia di rispetto di 500 metri da un edifico scolastico di interesse culturale e sottoposto a tutela;
- si tratta, tuttavia, di un parere che in parte qua si rivela errato, e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.
Al riguardo è necessario dare conto sinteticamente della normativa di riferimento.
Con la direttiva UE 2018/2001, l’Unione Europea ha introdotto i nuovi obiettivi vincolanti di produzione di energia da fonte rinnovabile al 2030. A tal fine, uno degli obiettivi primari della nuova normativa è quello della “ …semplificazione delle procedure amministrative… ” (si veda il Considerando n. 51) in quanto “ …è stato dimostrato che l’assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili… ” (così il Considerando n. 50). L’Italia ha recepito tale direttiva con il D.Lgs. n. 199/2021, il quale, per quanto di interesse in questa sede, ha introdotto il concetto di area “idonea” ex lege all’installazione degli impianti che utilizzano le f.e.r.
Come è noto, la qualificazione di un’area come idonea comporta il potere/dovere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di rilasciare il parere di V.I.A. anche in presenza di un parere negativo del Ministero della Cultura, e ciò in virtù del combinato disposto fra l’art. 25, comma 2- bis , del T.U.A. e l’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021.
L’art. 25, comma 2- bis , del T.U.A. prevede infatti che “ …il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ”. Da parte sua, il prefato art. 22 stabilisce che “ …nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ”. E, in effetti, come risulta dal documento allegato n. 9 al ricorso, già in altri procedimenti analoghi il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il provvedimento di V.I.A. nonostante il parere negativo del Ministero della Cultura;
- nel merito, comunque, il parere negativo del Ministero della Cultura è errato, in quanto, come risulta dalla relazione tecnica presentata da TEP, l’area prescelta per l’installazione dell’impianto è idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, let. c- quater ), del D.Lgs. n. 199/2021, atteso che: i) non è soggetta a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; ii) nella fascia di 500 metri non sono presenti beni paesaggistici ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 né beni culturali ai sensi della parte II dello stesso D.Lgs. n. 42/2004.
Tali circostanze sono peraltro confermate anche dal parere impugnato.
In primo luogo, infatti, i riferimenti al cavidotto sono del tutto irrilevanti, venendo in rilievo opere di connessione interrate, rispetto alle quali si applica il disposto dell’art. 22, comma 1- ter , del D.Lgs. n. 199/2021 secondo cui “ La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1 ”.
In secondo luogo, non costituisce ostacolo alla qualificazione dell’area come idonea neanche il riferimento operato dal Ministero della Cultura alla sottostazione elettrica e al sistema BESS di accumulo. Tali opere fuori terra, infatti, e contrariamente a quanto affermato dal Ministero, distano oltre 500 metri dall’edificio scolastico sottoposto a tutela con decreto n. 119 del 19 giugno 2012, come emerge dalla suddetta relazione tecnica;
- peraltro, come si desume dalla definizione di “area idonea” di cui all’art. 2, let. ggg), e dalla rubrica dell’art. 20 del D.Lgs. n. 1999/2021, ai fini della qualificazione dell’idoneità dell’area occorre avere riguardo al solo impianto e non alla localizzazione delle opere di connessione.
Questa interpretazione, del resto, è stata fatta propria anche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il chiarimento di cui all’allegato n. 12 al ricorso.
4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Soprintendenza Speciale del PNRR.
Con ordinanza n. 111/2025 il Tribunale ha fissato per l’11 febbraio 2026 l’udienza di trattazione del merito.
5. Il ricorso va accolto anche se non tutte le censure formulate dalla società ricorrente risultano fondate.
5.1. In effetti, come il Consiglio di Stato ha ribadito anche nella recentissima sentenza n. 10365/2025, “ …la norma del comma 7 dell’art. 25 d. lgs. 152/2006, per cui “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” non richiama “così precludendone l’applicazione nei casi da essa contemplati” il comma 8 bis dell’art. 2 l. 241/1990 e quindi impedisce che gli “atti di assenso comunque denominati, adottati dopo la scadenza dei termini” siano inefficaci così come esso prevede… ”. Inoltre “ …il potere sostitutivo previsto dal comma 2 quater dell’art. 25 d. lgs. 152/2006 non avrebbe ragion d’essere se in caso di inerzia si formasse il silenzio assenso… ”.
Sono pertanto infondate le doglianze con cui si deduce l’inefficacia del parere tardivo del Ministero della Cultura e l’avvenuta formazione del silenzio-assenso.
5.2. Sono invece fondate le censure che attengono al merito del parere relativamente alla natura di “area idonea” del sito prescelto da TEP per ubicare l’impianto de quo .
Al riguardo va premesso che il Ministero dell’Ambiente nella memoria difensiva depositata in data 6 giugno 2025 richiama il principio affermato dal T.A.R. Sardegna nelle sentenze nn. 22 e 147 del 2024, ossia che l’amministrazione procedente può agire in maniera totalmente differente a seconda della portata del contributo del Ministero della Cultura, “ …in particolare valutando se poter disattendere il parere del MIC, in quanto non vincolante stante la idoneità ex lege dell’area, ovvero in caso contrario essere vincolato da tale parere negativo ed eventualmente, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge n. 400/1988, rimettere la questione al Consiglio dei Ministri per comporre le posizioni contrastanti... ”.
Pertanto la questione attorno a cui ruota l’odierna controversia consiste nello stabilire se l’area prescelta da TEP sia o meno “idonea” ex lege , perché se la risposta al quesito fosse positiva si dovrebbe concludere nel senso che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica era tenuto comunque ad adottare il provvedimento finale di V.I.A. e non poteva avvalersi dello strumento di cui all’art. 5, comma 2, let. c- bis ), della L. n. 400/1988.
Ciò detto, il Collegio ritiene che le censure articolate sul punto dalla ricorrente siano fondate.
In effetti:
- non vi è alcuna discussione circa il fatto che l’area destinata ad ospitare l’impianto vero e proprio non è soggetta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- con riguardo alle opere di connessione (quale è nella specie il cavidotto che, secondo il Ministero della Cultura, interferisce con il fosso della Carrara, con la via consolare Flaminia e con l’edificio dell’ ex scuola elementare), esse risultano integralmente interrate con tecnologia TOC. Trova pertanto applicazione ratione temporis il disposto dell’art. 22, comma 1- ter , del D.Lgs. n. 199/2021, secondo cui “ La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1… ”. E il comma 1 dell’art. 22 ribadisce il principio per cui se l’impianto ricade in area idonea il parere dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici, archeologici e architettonici è obbligatorio ma non vincolante;
- con riguardo invece alla sottostazione elettrica e al sistema BESS di accumulo (opere che non sono interrate e rilevano dunque ai fini paesaggistici), è dirimente la circostanza, ribadita da parte ricorrente nel corso della discussione orale, che le amministrazioni resistenti non hanno confutato in punto di fatto le risultanze della relazione tecnica che TEP aveva prodotto in sede procedimentale e che ha allegato al presente ricorso (doc. n. 10). Alle pagg. 10 e 12 della relazione sono riportate due planimetrie da cui emerge che il bene architettonico vincolato con decreto n. 119 del 19 giugno 2012 della Direzione Regionale delle Marche dell’allora Mi.B.A.C. dista più di 500 metri dalla sottostazione e dal sistema di accumulo BESS. E poiché, si ripete, tali asserzioni del proponente non sono state confutate in giudizio dalle amministrazioni resistenti, viene meno anche l’altro presupposto su cui si fonda l’assunto del Ministero della Cultura circa la non idoneità dell’area de qua .
5.3. Ma se queste premesse sono vere, ne consegue che l’area in questione è idonea ex lege e dunque il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica poteva e doveva concludere il procedimento valutando liberamente il parere del Ministero della Cultura.
6. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha investito della questione il Consiglio dei Ministri (il quale non dovrà dunque pronunciarsi) e ordine allo stesso Ministero di adottare il provvedimento finale di V.I.A. entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 25, comma 2- bis , del T.U. Ambiente, decorrente dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, stante la novità delle questioni trattate e la parziale infondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
AS CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS CA | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO