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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3190/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3190/2025 promossa da:
, (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1968, residente in [...] C/1 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Roma 5/8, presso e nello studio dell'Avv. Grego Tomaso (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
, (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via Bacigalupo 4/5, presso e nello studio dell'Avv. Panfili Anna Maria (C.F.
) che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio recepite nella sentenza n. 4141/2014 emessa dal Tribunale di Genova in data 23/12/2014
Ritenuto che, per quanto riguarda le modifiche alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 4141/2014 emessa dal Tribunale di Genova in data 23/12/2014
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
, (C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 25/01/1968
e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , (C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._3
18/10/1974
“1) Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.
2) A definizione di tutti i rapporti di debito/credito intercorsi tra i signori CP_1
e le Parti concordano che il sig. corrisponda Parte_1 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, i seguenti importi:
- 20.000,00 (ventimila/00) euro a mezzo assegno circolare n T. 6301954826-11, tratto su BFF Bank, in favore di;
Parte_2
- 20.000,00 (ventimila/00) euro a mezzo assegno circolare n T. 6301954827 -12 tratto su BFF Bank in favore di;
Parte_3
- 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro a mediante assegno CP_1 bancario allegato in copia al presente ricorso, che ne costituisce quietanza s.b.f., a tacitazione e saldo di ogni pretesa della stessa.
Si allegano come doc. 5 le quietanze di pagamento firmate dai figli e Pt_2
, i quali confermano di essere economicamente autonomi. Parte_3
3) A fronte di quanto sopra l'assegno di concorso al mantenimento dovuto dal padre
alla madre per la figlia , stante la sua ormai Parte_1 CP_1 Parte_3 raggiunta indipendenza economica, viene revocato a far data dal mese di aprile 2025 (compreso), al pari di ogni contributo accessorio per spese straordinarie di qualsiasi natura
4) ha già confermato in altra sede (7.5.2021) la propria piena Parte_2 autonomia economica (anche con riferimento alle spese straordinarie).
5) La IG , a fronte delle intese raggiunte e stante la sua indipendenza CP_1 economica, dichiara di rinunziare (così come rinunzia) all'assegno divorzile di euro 300,00 con decorrenza dal mese di aprile 2025 incluso.
6) La IG , in proprio e nell'interesse dei figli e , CP_1 Pt_2 Parte_3 a fronte dell'esecuzione delle condizioni del presente accordo, di cui dà conferma e quietanza firmando il presente ricorso, dichiara di nulla avere più a pretendere nei confronti di per qualsivoglia ragione e/o titolo (a mero titolo Parte_1 esemplificativo: spese straordinarie in genere, mediche nonché rivalutazione Istat, etc.), anche in via transattiva;
a sua volta il sig. dichiara di nulla avere più Parte_1 a pretendere nei confronti di per qualsivoglia ragione e/o titolo anche in CP_1 via transattiva
7) Spese legali del presente ricorso compensate con rinunzia dei rispettivi difensori alla solidarietà”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3190/2025 promossa da:
, (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/01/1968, residente in [...] C/1 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Roma 5/8, presso e nello studio dell'Avv. Grego Tomaso (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Nei confronti di
, (C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Genova
(GE), Via Bacigalupo 4/5, presso e nello studio dell'Avv. Panfili Anna Maria (C.F.
) che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
PREMESSO CHE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio recepite nella sentenza n. 4141/2014 emessa dal Tribunale di Genova in data 23/12/2014
Ritenuto che, per quanto riguarda le modifiche alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n. 4141/2014 emessa dal Tribunale di Genova in data 23/12/2014
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
, (C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 25/01/1968
e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 , (C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._3
18/10/1974
“1) Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.
2) A definizione di tutti i rapporti di debito/credito intercorsi tra i signori CP_1
e le Parti concordano che il sig. corrisponda Parte_1 Parte_1 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, i seguenti importi:
- 20.000,00 (ventimila/00) euro a mezzo assegno circolare n T. 6301954826-11, tratto su BFF Bank, in favore di;
Parte_2
- 20.000,00 (ventimila/00) euro a mezzo assegno circolare n T. 6301954827 -12 tratto su BFF Bank in favore di;
Parte_3
- 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro a mediante assegno CP_1 bancario allegato in copia al presente ricorso, che ne costituisce quietanza s.b.f., a tacitazione e saldo di ogni pretesa della stessa.
Si allegano come doc. 5 le quietanze di pagamento firmate dai figli e Pt_2
, i quali confermano di essere economicamente autonomi. Parte_3
3) A fronte di quanto sopra l'assegno di concorso al mantenimento dovuto dal padre
alla madre per la figlia , stante la sua ormai Parte_1 CP_1 Parte_3 raggiunta indipendenza economica, viene revocato a far data dal mese di aprile 2025 (compreso), al pari di ogni contributo accessorio per spese straordinarie di qualsiasi natura
4) ha già confermato in altra sede (7.5.2021) la propria piena Parte_2 autonomia economica (anche con riferimento alle spese straordinarie).
5) La IG , a fronte delle intese raggiunte e stante la sua indipendenza CP_1 economica, dichiara di rinunziare (così come rinunzia) all'assegno divorzile di euro 300,00 con decorrenza dal mese di aprile 2025 incluso.
6) La IG , in proprio e nell'interesse dei figli e , CP_1 Pt_2 Parte_3 a fronte dell'esecuzione delle condizioni del presente accordo, di cui dà conferma e quietanza firmando il presente ricorso, dichiara di nulla avere più a pretendere nei confronti di per qualsivoglia ragione e/o titolo (a mero titolo Parte_1 esemplificativo: spese straordinarie in genere, mediche nonché rivalutazione Istat, etc.), anche in via transattiva;
a sua volta il sig. dichiara di nulla avere più Parte_1 a pretendere nei confronti di per qualsivoglia ragione e/o titolo anche in CP_1 via transattiva
7) Spese legali del presente ricorso compensate con rinunzia dei rispettivi difensori alla solidarietà”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4