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Sentenza 26 aprile 2023
Sentenza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17353 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da UO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 8/6/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa l' 8/6/2022 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 17.2.2022, che aveva condannato UO AL per il delitti di estorsione, resistenza e danneggiamento, tutti aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso, ravvisando un errore nella applicazione dell'aumento per la continuazione, rideterminava la pena a lui inflitta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17353 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 28/02/2023 2.Avverso tale pronuncia ricorre UO, per mezzo del difensore, il quale con il primo motivo eccepisce il vizio violazione di legge processuale e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) , in relazione all'art. 195 co. 3 c.p.p. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, valorizzando dichiarazioni della persona offesa: PA Marco il quale riferì le frasi minacciose profferite dal UO, in particolare quella " sto fuori con una paranza di merda qua fuori versami da bere", invero inutilizzabili, trattandosi di dichiarazioni de relato. 3.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione ( art. 606 let. b) ed e) c.p.p.) per la mancata derubricazione del reato di tentata estorsione, in quello meno grave di cui all'art. 610 c.p., posto che l'intenzione dei UO, come affermato in sentenza, era solo quella di bere senza pagare. 4.In via subordinata il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione all'art. 641 c.p. La Corte d'appello, pur affermando che l'intenzione dell'imputato era quella di bere senza pagare e quindi di ottenere la prestazione dissimulando il proprio stato di insolvenza, non ha poi concluso per la sussistenza di detto reato ravvisando, invece, contraddittoriamente, il delitto di estorsione. 5.Con il successivo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione (art. 606 lett.e) c.p.p.), in relazione all'art. 416 bis.1 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto integrata detta circostanza aggravante, la quale, invero, presuppone la consapevolezza da parte della vittima dell' appartenenza dell'estorsore alla organizzazione criminale mafiosa, mentre invece, si legge in sentenza, PA e UO non si conoscevano;
mancherebbe, inoltre, lo stato di soggezione psicologica, ingenerato dal comportamento dell'imputato, posto che PA non patì alcun timore, tanto che denunciò l'estorsore. 6.Ulteriore motivo di doglianza è dato dal fatto che la Corte d'appello con motivazione illogica e contraddittoria, ha respinto la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenendo che UO avesse posto in essere la condotta criminosa con intenzione di affermare il prestigio criminale del clan, quando invece, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante comune, andava valorizzata l'esiguità del danno. 7.Deduce il ricorrente con il successivo motivo, il vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la presenza di elementi positivi quali il buon comportamento processuale del UO, lo scarso valore del danno economico procurato alla p.o., l'estraneità del UO a contesti di criminalità organizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è basato su motivi generici perché reiterativi di doglianze avanzate in grado di appello ivi puntualmente esaminate e correttamente ritenute infondate , pertanto va dichiarato inammissibile. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in 4 quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Nella specie le doglianze riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. 2. Nel caso in esame la Corte territoriale ha scandagliato tutti'dubbi prospettati dalla difesa in fase di appello, in particolare quello sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni della p.o. per la presunta natura de relato della testimonianza resa (pag. 6 della sentenza ) ed ha ritenuto irrilevante la frase minacciosa riportata dal PA circa la presenza della "paranza", riferitagli dalla fidanzata, perché, procedendo alla cosiddetta prova di resistenza, ha ritenuto pregnante, ai fini della ritenuta sussistenza della fattispecie estorsiva, la frase minacciosa profferita dal UO direttamente nei confronti di PA al quale per non pagare le consumazioni, si rivolgeva dicendo :"hai capito che io sono AL UO noi siamo i UO. Qui comandiamo noi, comandiamo noi qua", nonché le minacce esercitate verso la la p.o., continuate anche dopo l'arrivo delle Forze dell'ordine. Appare evidente allora come il predetto motivo sia destinato all'aspecificità poiché, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Corte Sez. 2, 14665/2013, rv. 255786; Sez. 4, 48515/2013, Rv. 258093). 3. Analogamente il secondo e terzo motivo di ricorso, sono reiterativi e manifestamente infondati. La Corte di merito, ha qualificato i fatti attenendosi al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la P.O. a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della P.O. stessa:Sez. 2, n. 5668 de115/1/2013,rv.255242;Sez. 2, n. 9024/2013, Rv. 259065). 4.Così con riferimento alla doglianza con cui era stata chiesta la derubricazione del reato di estorsione in quello di insolvenza fraudolenta, la Corte d'appello ha correttamente valorizzato quale criterio distintivo, quello della minaccia utilizzata dall'agente per coartare la volontà del soggetto passivo, rispetto alla fattispecie di all'art. 641 c.p., in cui il soggetto contrae l'obbligazione dissimulando lo stato di insolvenza in conseguenza della quale la vittima viene a trovarsi in uno stato di ignoranza. ( pag. 8 della sentenza di appello). 5.Ancora, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, la Corte territoriale ha significativamente richiamato le frasi pronunciate all'imputato nei confronti della p.o. sottolineando come UO avesse reiteratamente palesato alla vittima la sua appartenenza ad un clan camorristico e pertanto pretendeva di essere assecondato nella sua richiesta, insindacabilmente. In questi termini è configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., nella forma dell'aver commesso il fatto avvalendosi del cd. "metodo mafioso", trattandosi di condotta che presenta un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionale alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n. 26399/2018, rv. 273365). L'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa (esistente o meno, non importa: Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515), o agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195), è alla base dello stato di peculiare soggezione della vittima stessa, che la rende soccombente di fronte alla forza della prevaricazione, facilitando l'esecuzione del reato e rendendone poi difficoltosa la repressione. Questa Corte ha affermato che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 c.p., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante nella minaccia rivolta all'avente titolo a rinunciare all'assegnazione di un'abitazione popolare, attuata prospettando che essa serviva alla figlia di un esponente apicale di un sodalizio mafiosi ( Sez. 2 n. 39424 del 09/09/2019 , Rv. 277222). 6.Quanto alle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio ( motivi di cui alle lettere e),f) g), la Corte di merito, con riferimento all'aumento per la continuazione ex art. 81 c.p., ha proceduto all'individuazione della pena base ed anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, c.p., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena ( Sez. U n. 47127/2021, Rv. 282269). Ha escluso che configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 62 n 4 c.p. conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'attenuante del danno economico di speciale tenuità, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali ( Sez. 3 , n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, questa Corte ha , in più occasioni, chiarito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così, Sez. 2, n. 3609/2011, Rv. 249163). A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego (f. 10), i gravi e plurimi precedenti penali dell'imputato. Lo stesso elemento ha determinato la concreta scelta della pena irroganda. Il ricorrente non ha, peraltro, indicato con la dovuta specificità le ragioni addotte a sostegno della proprie doglianze, ovvero gli elementi in ipotesi non valutati o mal valutati, limitandosi ad evocare il comportamento processuale dell'imputato (che non descrive significativamente) ed altri elementi del tutto generici ed ininfluenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/2/2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza emessa l' 8/6/2022 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Napoli del 17.2.2022, che aveva condannato UO AL per il delitti di estorsione, resistenza e danneggiamento, tutti aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso, ravvisando un errore nella applicazione dell'aumento per la continuazione, rideterminava la pena a lui inflitta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17353 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 28/02/2023 2.Avverso tale pronuncia ricorre UO, per mezzo del difensore, il quale con il primo motivo eccepisce il vizio violazione di legge processuale e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) , in relazione all'art. 195 co. 3 c.p.p. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, valorizzando dichiarazioni della persona offesa: PA Marco il quale riferì le frasi minacciose profferite dal UO, in particolare quella " sto fuori con una paranza di merda qua fuori versami da bere", invero inutilizzabili, trattandosi di dichiarazioni de relato. 3.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione ( art. 606 let. b) ed e) c.p.p.) per la mancata derubricazione del reato di tentata estorsione, in quello meno grave di cui all'art. 610 c.p., posto che l'intenzione dei UO, come affermato in sentenza, era solo quella di bere senza pagare. 4.In via subordinata il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), in relazione all'art. 641 c.p. La Corte d'appello, pur affermando che l'intenzione dell'imputato era quella di bere senza pagare e quindi di ottenere la prestazione dissimulando il proprio stato di insolvenza, non ha poi concluso per la sussistenza di detto reato ravvisando, invece, contraddittoriamente, il delitto di estorsione. 5.Con il successivo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione (art. 606 lett.e) c.p.p.), in relazione all'art. 416 bis.1 c.p., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto integrata detta circostanza aggravante, la quale, invero, presuppone la consapevolezza da parte della vittima dell' appartenenza dell'estorsore alla organizzazione criminale mafiosa, mentre invece, si legge in sentenza, PA e UO non si conoscevano;
mancherebbe, inoltre, lo stato di soggezione psicologica, ingenerato dal comportamento dell'imputato, posto che PA non patì alcun timore, tanto che denunciò l'estorsore. 6.Ulteriore motivo di doglianza è dato dal fatto che la Corte d'appello con motivazione illogica e contraddittoria, ha respinto la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenendo che UO avesse posto in essere la condotta criminosa con intenzione di affermare il prestigio criminale del clan, quando invece, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante comune, andava valorizzata l'esiguità del danno. 7.Deduce il ricorrente con il successivo motivo, il vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la presenza di elementi positivi quali il buon comportamento processuale del UO, lo scarso valore del danno economico procurato alla p.o., l'estraneità del UO a contesti di criminalità organizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è basato su motivi generici perché reiterativi di doglianze avanzate in grado di appello ivi puntualmente esaminate e correttamente ritenute infondate , pertanto va dichiarato inammissibile. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in 4 quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). Nella specie le doglianze riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. 2. Nel caso in esame la Corte territoriale ha scandagliato tutti'dubbi prospettati dalla difesa in fase di appello, in particolare quello sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni della p.o. per la presunta natura de relato della testimonianza resa (pag. 6 della sentenza ) ed ha ritenuto irrilevante la frase minacciosa riportata dal PA circa la presenza della "paranza", riferitagli dalla fidanzata, perché, procedendo alla cosiddetta prova di resistenza, ha ritenuto pregnante, ai fini della ritenuta sussistenza della fattispecie estorsiva, la frase minacciosa profferita dal UO direttamente nei confronti di PA al quale per non pagare le consumazioni, si rivolgeva dicendo :"hai capito che io sono AL UO noi siamo i UO. Qui comandiamo noi, comandiamo noi qua", nonché le minacce esercitate verso la la p.o., continuate anche dopo l'arrivo delle Forze dell'ordine. Appare evidente allora come il predetto motivo sia destinato all'aspecificità poiché, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Corte Sez. 2, 14665/2013, rv. 255786; Sez. 4, 48515/2013, Rv. 258093). 3. Analogamente il secondo e terzo motivo di ricorso, sono reiterativi e manifestamente infondati. La Corte di merito, ha qualificato i fatti attenendosi al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva costretto, mediante violenza e minaccia, la P.O. a fornirgli cibo e bevande senza pagare il corrispettivo, così procurandosi un ingiusto profitto con danno della P.O. stessa:Sez. 2, n. 5668 de115/1/2013,rv.255242;Sez. 2, n. 9024/2013, Rv. 259065). 4.Così con riferimento alla doglianza con cui era stata chiesta la derubricazione del reato di estorsione in quello di insolvenza fraudolenta, la Corte d'appello ha correttamente valorizzato quale criterio distintivo, quello della minaccia utilizzata dall'agente per coartare la volontà del soggetto passivo, rispetto alla fattispecie di all'art. 641 c.p., in cui il soggetto contrae l'obbligazione dissimulando lo stato di insolvenza in conseguenza della quale la vittima viene a trovarsi in uno stato di ignoranza. ( pag. 8 della sentenza di appello). 5.Ancora, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, la Corte territoriale ha significativamente richiamato le frasi pronunciate all'imputato nei confronti della p.o. sottolineando come UO avesse reiteratamente palesato alla vittima la sua appartenenza ad un clan camorristico e pertanto pretendeva di essere assecondato nella sua richiesta, insindacabilmente. In questi termini è configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p., nella forma dell'aver commesso il fatto avvalendosi del cd. "metodo mafioso", trattandosi di condotta che presenta un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionale alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (Sez. 1, n. 26399/2018, rv. 273365). L'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa (esistente o meno, non importa: Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Rv. 265515), o agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195), è alla base dello stato di peculiare soggezione della vittima stessa, che la rende soccombente di fronte alla forza della prevaricazione, facilitando l'esecuzione del reato e rendendone poi difficoltosa la repressione. Questa Corte ha affermato che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416 - bis. 1 c.p., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante nella minaccia rivolta all'avente titolo a rinunciare all'assegnazione di un'abitazione popolare, attuata prospettando che essa serviva alla figlia di un esponente apicale di un sodalizio mafiosi ( Sez. 2 n. 39424 del 09/09/2019 , Rv. 277222). 6.Quanto alle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio ( motivi di cui alle lettere e),f) g), la Corte di merito, con riferimento all'aumento per la continuazione ex art. 81 c.p., ha proceduto all'individuazione della pena base ed anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, c.p., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena ( Sez. U n. 47127/2021, Rv. 282269). Ha escluso che configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 62 n 4 c.p. conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'attenuante del danno economico di speciale tenuità, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali ( Sez. 3 , n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, questa Corte ha , in più occasioni, chiarito che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così, Sez. 2, n. 3609/2011, Rv. 249163). A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego (f. 10), i gravi e plurimi precedenti penali dell'imputato. Lo stesso elemento ha determinato la concreta scelta della pena irroganda. Il ricorrente non ha, peraltro, indicato con la dovuta specificità le ragioni addotte a sostegno della proprie doglianze, ovvero gli elementi in ipotesi non valutati o mal valutati, limitandosi ad evocare il comportamento processuale dell'imputato (che non descrive significativamente) ed altri elementi del tutto generici ed ininfluenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/2/2023