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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2064/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO LUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12820/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057225920000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1036/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come da rispettivi atti e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.07.2025 e depositato il 6.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250057225920000, notificata da Agenzia dell'Entrate-Riscossione il 10.04.2025, relativa a tassa automobilistica regionale dovuta nel 2019, del complessivo importo di € 180,06.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione triennale/ decadenza, non essendo stato mai notificato il sottostante avviso di accertamento;
inoltre, ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa motivazione. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
L'Agenzia dell'Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso e il difetto di legittimazione passiva.
La Regione Campania, cui il ricorso risulta regolarmente notificato a mezzo pec il 6.06.2025, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Fondato, infatti, risulta il motivo principale di ricorso con cui si è prospettata la prescrizione del tributo per omessa notifica dell'atto presupposto.
Com'è noto, la tassa automobilista regionale è soggetta al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/82, convertito con legge n. 53/83, secondo cui “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, i Giudici di Legittimità, con orientamento costante, sulla scorta della previsione contenuta nel successivo d.l. n. 2/86 all'art. 3, convertito con legge n. 60/86, hanno affermato che “La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (cfr. Cass. n. 10067/2014 e, più recentemente, negli stessi termini, Cass. n. 24595/2022).
Applicando tali norme e principi al caso di specie, deve osservarsi che l'Agenzia dell'Entrate Riscossione non ha dato prova della notifica del pregresso avviso di accertamento, mentre la Regione Campania è rimasta contumace.
Ne consegue, quindi, che la cartella impugnata risulta il primo atto notificato al contribuente, con la conseguenza che, essendo la notifica avvenuta il 17.04.2025, essa si è perfezionata quando era già ampiamente decorsa la prescrizione triennale del tributo;
e ciò anche considerando la proroga disposta dalla disciplina emergenziale, atteso che, anche considerando tale proroga, comunque la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2024.
Alla luce di ciò, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione del credito tributario (tassa auto 2019).
Le spese processuali seguono la soccombenza di entrambe le parti resistenti e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d,m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Difensore_1 che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, pronunziando in composizione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 280,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, e oltre IVA, CPA e rimborso spese generale del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 22.01.2026
Il giudice dott. Luca Caputo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO LUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12820/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057225920000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1036/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: come da rispettivi atti e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.07.2025 e depositato il 6.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250057225920000, notificata da Agenzia dell'Entrate-Riscossione il 10.04.2025, relativa a tassa automobilistica regionale dovuta nel 2019, del complessivo importo di € 180,06.
A sostegno del ricorso ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione triennale/ decadenza, non essendo stato mai notificato il sottostante avviso di accertamento;
inoltre, ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa motivazione. In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
L'Agenzia dell'Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso e il difetto di legittimazione passiva.
La Regione Campania, cui il ricorso risulta regolarmente notificato a mezzo pec il 6.06.2025, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Fondato, infatti, risulta il motivo principale di ricorso con cui si è prospettata la prescrizione del tributo per omessa notifica dell'atto presupposto.
Com'è noto, la tassa automobilista regionale è soggetta al termine di prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5, comma 51, d.l. n. 953/82, convertito con legge n. 53/83, secondo cui “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, i Giudici di Legittimità, con orientamento costante, sulla scorta della previsione contenuta nel successivo d.l. n. 2/86 all'art. 3, convertito con legge n. 60/86, hanno affermato che “La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui all'art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato a disporre in via generale l'allungamento del termine biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva” (cfr. Cass. n. 10067/2014 e, più recentemente, negli stessi termini, Cass. n. 24595/2022).
Applicando tali norme e principi al caso di specie, deve osservarsi che l'Agenzia dell'Entrate Riscossione non ha dato prova della notifica del pregresso avviso di accertamento, mentre la Regione Campania è rimasta contumace.
Ne consegue, quindi, che la cartella impugnata risulta il primo atto notificato al contribuente, con la conseguenza che, essendo la notifica avvenuta il 17.04.2025, essa si è perfezionata quando era già ampiamente decorsa la prescrizione triennale del tributo;
e ciò anche considerando la proroga disposta dalla disciplina emergenziale, atteso che, anche considerando tale proroga, comunque la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2024.
Alla luce di ciò, il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione del credito tributario (tassa auto 2019).
Le spese processuali seguono la soccombenza di entrambe le parti resistenti e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d,m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari tenuto conto dell'attività processuale svolta e del valore della controversia. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Difensore_1 che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, pronunziando in composizione monocratica sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in € 280,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, e oltre IVA, CPA e rimborso spese generale del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 22.01.2026
Il giudice dott. Luca Caputo