Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5840/2020 R.G. TRA
nato a [...] C. V. il 02/07/1967., rappresentato e difeso da se stesso e Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Luigi Ventriglia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in S. Maria C. V. al Viale Kennedy t.p del primo in S. Maria C. V.
RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari, , CP_2 [...]
e con cui elett. dom. in alla via Lubich n. 6 CP_3 CP_4 CP_5 CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato telematicamente in data 17.11.2020 e ritualmente notificato, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il e l' CP_6 [...]
, chiedendo in via cautelare di emettere Controparte_1
“provvedimento di condanna, del , alla modifica della graduatoria Controparte_7 impugnata e l'inserimento del ricorrente in fascia 3^ nella posizione 109/114, in base al Parte_1 punteggio posseduto, con la modifica della stessa graduatoria pubblicata il 07/10/2020 n. 0017941 R.U. e con conseguenziale comunicazione della stessa agli Istituti scolastici Provinciali. Nel merito confermare la posizione del ricorrente nella 3^ fascia della graduatoria GAE, come da provvedimento dell'
[...]
con conseguenziale modifica della graduatoria Controparte_8 impugnata pubblicata il 07/10/2020 n. 0017941 R.U. e l'inserimento del ricorrente in fascia 3^ nella posizione 109/114, in base al punteggio posseduto, con la modifica della stessa graduatoria e comunicazione della stessa agli Istituti Scolastici Provinciali. Condannare altresì i resistenti al ristoro delle spese e competenze di giudizio” e, nel merito, di “confermare la posizione del ricorrente nella 3^ fascia della graduatoria GAE, come da provvedimento dell Controparte_8 con conseguenziale modifica della graduatoria impugnata pubblicata il 07/10/2020 n. 0017941 R.U. e l'inserimento del ricorrente in fascia 3^ nella posizione 109/114, in base al punteggio posseduto, con la modifica
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***** Ebbene, non può che confermarsi il provvedimento emesso all'esito della fase cautelare di cessata materia del contendere le cui motivazioni si richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., anche in virtù delle note depositate telematicamente in data 3.2.2025 da parte ricorrente e delle conclusioni ivi formulate. Invero, a fronte delle eccezioni di cui alla memoria del , nelle note depositate in data CP_1
19.1.2019, parte ricorrente replicava che oggetto del presente ricorso era la graduatoria definitiva pubblicata in data 7.10.2020, avente validità biennale (biennio 2020/2021 e 2021/2022), in cui il ricorrente veniva collocato in quarta fascia e in posizione n. 145 e non la graduatoria del 30.10.2020 emessa all'esito delle convocazioni del 15.10.2020. Pertanto, sollecitato il contraddittorio sul punto da parte di questo Giudice (cfr. ord. del 26.1.2021; fasc. cautelare), come dedotto e documentato dal ricorrente (cfr. note di trattazione scritta dep. il 24.2.2021 e doc. allegata, fasc. cautelare), il in data 28.1.2021 con il n. di R.U. 01712, CP_1 emetteva decreto di rettifica della graduatoria incrociata, con inserimento del ricorrente nella posizione 112 bis in luogo di quella errata 145. Contestualmente predisponeva nuova graduatoria con l'inserimento del docente al numero 112 bis.
2 Tale circostanza di fatto supera favorevolmente le richieste contenute nel ricorso con conseguente pronuncia di cessata materia del contendere in merito alla domanda cautelare per sopravvenuto difetto di interesse con ogni riserva relativamente al procedimento di merito. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); la pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (cfr. Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, deve, allora rilevarsi che l'interesse alla pronuncia avanzata in ricorso deve ritenersi essere venuto meno, avendo l'istante ottenuto il bene della vita cui aspirava nella presente sede ossia la collocazione nella graduatoria definitiva con l'assegnazione nella terza fascia nella posizione corrispondente al punteggio attribuito. Quanto alle spese di lite esse devono essere delibate sulla base del principio della soccombenza virtuale. Ebbene, appare evidente la fondatezza della domanda attorea tenuto conto che il ricorrente era stato pacificamente inserito in III fascia in virtù del decreto del 7.8.2020 mentre all'esito della pubblicazione della graduatoria delle GAE incrociate del 7.10.2020 veniva inserito in IV fascia con un punteggio ben deteriore, a nulla valendo la considerazione del secondo cui il CP_1
3 risultava destinatario dell'avviso di convocazione del 15/10/ 2020 per l'eventuale stipula Pt_1 di contratti a tempo determinato sui posti di sostegno, indirizzato a tutti gli aspiranti senza titolo presenti in GAE Incrociate da posto 51 a fine graduatoria (quindi compreso il ricorrente), per coprire i posti di sostegno Secondaria di II grado. Invero nella Controparte_9 presente sede il ricorrente richiedeva la modifica della graduatoria definitiva valevole per il biennio 2020-2022, rettificata solo a seguito della instaurazione del presente giudizio. Pertanto, le spese di lite anche della fase cautelare, seguono la soccombenza a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività CP_1 istruttoria e del comportamento fattivo extragiudiziario del medesimo. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Santa Maria Capua Vetere, 7.2.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
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