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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/10/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa ELa Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 422/2022 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato il 10 gennaio 2024
da
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Vinci, del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
titolare di OM Impianti Elettrici di ON EL CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Bergamo e Marta Lico, del Foro di
Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse, giusta mandato in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 829/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Padova - Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni
per l'appellante: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,
1 in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Padova, Giudice Avv. Cecilia Bagni, n. 829/2023,
pubblicata in data 11/07/2023, R. G. 3169/2022, Repert. n. 1114/2023 del giorno 11/07/2023, n. cronol. 5903/2023 del giorno 11/07/2023, non notificata,
accogliere tutte le conclusioni formulate da questa difesa nel giudizio di primo grado, anche per la parte istruttoria e, conseguentemente, disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze, sollevate dalla parte attrice in sede di giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e, nello specifico, si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, così come formulata in seno alla memoria, depositata dalla scrivente difesa ex art. 320 c.p.c. nell'ambito del giudizio di primo grado,
mediante l'audizione dei testi, signori , , Testimone_1 Testimone_2
, e tutti dipendenti Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
della ; Parte_2
per l'appellato: “Nel merito Rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado. Spese di lite rifuse.
In via istruttoria
Come da memoria ex art.320 cpc per quanto non già ammesso e/o espletato”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare CP_1
dell'impresa individuale OM Impianti Elettrici di ON EL, aveva citato in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Padova, Controparte_2
per sentirla condannare al pagamento
[...]
2 dell'importo capitale di € 1.674,00 a titolo di risarcimento danni, oltre ad €
50,00 per fermo tecnico.
A fondamento della propria domanda aveva dedotto che, verso le 15.00 del 27
settembre 2021, mentre stava percorrendo la tangenziale SS 47 in direzione da Padova a Limena, alla guida del veicolo Opel targato ER066XL, all'altezza del km VII/8 era andato ad impattare frontalmente contro una tavola di legno -
non visibile, né evitabile - giacente nel mezzo della carreggiata;
che, a causa di tale impatto, il veicolo aveva riportato dei danni e che le spese di ripristino ammontavano ad € 1.674,00.
Nel giudizio così incardinato Controparte_3
aveva chiesto il rigetto della domanda attorea.
[...]
La società convenuta aveva dedotto l'esclusione di qualsivoglia responsabilità
in capo a sé, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
stante la continua opera di vigilanza eseguita dalle preposte pattuglie e stante la repentinità del mutamento dello stato dei luoghi.
Il giudizio di primo grado si era concluso con la pronuncia della sentenza n.
829/2023 con cui il Giudice di Pace di Padova, appurato che la società
convenuta non aveva contestato l'incidente in sé, aveva accertato la sussistenza del nesso causale tra il materiale presente sulla carreggiata ed i danni lamentati dall e aveva, per converso, accertato che la società CP_1
non aveva dimostrato la sussistenza del caso fortuito, Parte_3
evidenziando che, dalla documentazione in atti, era risultato che gli ausiliari preposti fossero intervenuti, nello stesso tratto di strada, verso le ore 12,46
senza rimuovere tutto il materiale presente sulla carreggiata e che, per almeno tre ore, non ci fosse stato alcun controllo in quel tratto di strada.
3 1.2 Avverso la citata sentenza è stato proposto l'appello che ci occupa da parte di Parte_1
lamentandone l'erroneità.
Con il primo motivo di appello, è stata lamentata l'erronea valutazione dell'insussistenza della scriminante del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
evidenziando i controlli che erano stati effettuati nel tratto di strada in questione ed, in particolare, la perlustrazione risalente alle ore 14.48, ossia in momento ravvicinato al momento dell'incidente; con il secondo motivo di appello, è stata lamentata l'erronea valutazione degli elementi di prova, non potendosi ravvisare nel c.d. fermo tecnico un danno in re ipsa.
1.3 si è costituito nel giudizio di appello chiedendo la CP_1
conferma della sentenza impugnata.
In relazione al primo motivo di appello ha lamentato che l'asserita perlustrazione delle ore 14.48 è stata dedotta per la prima volta in appello e che, comunque, essa non può avere riguardato il tratto di strada in questione che dista almeno 4 chilometri dal casello;
quanto al secondo motivo di appello ha evidenziato che la società non ha contestato tanto il richiesto Parte_3
importo di € 1.674,00 per la riparazione del mezzo, quanto la spettanza della voce di c.d. fermo tecnico.
1.4 La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
L'appello va accolto nei limiti di seguito esposti.
2.1 Non è contestato che in data 27 settembre 2021, verso le ore 15.00,
stesse percorrendo, alla guida del veicolo Opel targato Persona_1
ER066XL, la tangenziale di Limena SS47 con direzione da Padova a Limena,
così come non è contestato che, all'altezza del km VII/8, il detto veicolo sia andato ad impattare contro una tavola di legno giacente nel mezzo della
4 carreggiata. Inoltre, non è contestato che la tavola di legno in questione sia quella raffigurata nella documentazione dimessa sub documento n. 2 del fascicolo attoreo di primo grado.
A fronte di ciò, aveva convenuto in giudizio la Società CP_1
per vedersi risarcire i danni Parte_1
patiti in conseguenza del sinistro di cui sopra ed ha fondato la propria domanda sul disposto di cui all'art. 2051 c.c., il quale, come noto, stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ebbene, poiché in base alla ricostruzione del sinistro fornita dall - e, CP_1
come già evidenziato, non contestata dalla società convenuta - è da ritenere provato il nesso di eziologico tra il danno subito dal veicolo e la tavola di legno presente sulla carreggiata, va verificato se
[...]
in quanto custode della carreggiata stessa, Controparte_2
abbia fornito la prova del caso fortuito, ossia dell'elemento che, in base al richiamato dettato normativo, è idoneo ad escludere la responsabilità del custode stesso.
Su tale aspetto, del resto, si basa il primo motivo di appello, giacché mentre l'odierna appellata ritiene che il giudice di prime cure non abbia correttamente applicato la disciplina di cui sopra alla luce del quadro probatorio agli atti,
l ritiene che nella sentenza di primo grado si sia fatto buon governo CP_1
della detta norma.
2.2 Ciò premesso, mette conto osservare che, come illustrato da Cass. SS UU
30.6.2022 n. 20943, in tema di caso fortuito ai sensi del menzionato art. 2051
c.c., si sono delineati, nella stessa giurisprudenza di legittimità, due orientamenti.
5 In base al primo orientamento (per tutte Cass. n. 2308/2007; 20.2.2006 n.
3651), la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ascrivibile all'ente titolare della strada (o al relativo concessionario) va ricostruita in termini di responsabilità
presunta con conseguente applicabilità del criterio di inversione dell'onere della prova. Secondo tale impostazione incombe sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del fortuito consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia, ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo, bensì dalla dimostrazione, in applicazione anche del principio di cosiddetta vicinanza della prova, di aver espletato tutte le attività di controllo,
di vigilanza e di manutenzione con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in relazione alle circostanze del caso concreto.
In buona sostanza, in base a tale impostazione il custode va esente da responsabilità laddove dimostri che il danno si è verificato in modo imprevedibile e comunque non superabile nonostante uno sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso;
il custode è, pertanto, tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro, cosicché
la responsabilità va esclusa non tanto in ragione della dimostrazione di mancanza di nesso causale, bensì nel raffronto tra lo sforzo diligente dovuto nel caso concreto e la condotta materialmente tenuta caratterizzata da assenza di colpa.
Oltre a quello appena enunciato, si è affermato (cfr. in particolare Cass.
1.2.2018 nn. 2477-2483) un altro orientamento in base al quale la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. deve essere ricostruita non in termini di responsabilità presunta, bensì di responsabilità oggettiva, cosicché la responsabilità va affermata laddove si riscontri l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla
6 pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della cosa medesima.
Sempre secondo tale impostazione, non rileva la condotta, diligente o meno,
del custode, potendo la responsabilità di quest'ultimo essere esclusa solamente laddove si verifichi un evento - estraneo alla sfera soggettiva del custode e che può ben consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato - caratterizzato dagli elementi della imprevedibilità ed inevitabilità
che siano idonei ad interrompere il nesso causale.
In altre parole, mentre sul danneggiato grava l'onere di provare il nesso causale tra la cosa ed il danno indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, sul custode grava l'onere di dimostrare il caso fortuito inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno;
in esso ben può essere ricompreso il fatto naturale o il fatto del terzo o la condotta incauta della vittima, ma deve essere connotato da imprevedibilità
ed inevitabilità, intese da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale
(o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale prospettiva la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva solamente ai fini dell'art. 2043 c.c., a meno che tale deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno anche al fine di corroborare la prova del rapporto causale tra la cosa stessa e l'evento dannoso.
Si deve dare conto che il secondo dei due orientamenti esposti è stato confermato dalla sopra citata Cass. SS UU n. 20943/22 e da altre pronunce di legittimità (cfr. per tutte Cass.
8.6.2023 n. 16199) e che da parte di questo
Giudice non si ravvisano elementi per non conformarsi all'orientamento che è
andato consolidandosi anche nella giurisprudenza di questo Tribunale.
7 2.3 Bisogna allora valutare se l'odierna appellante abbia fornito la prova del caso fortuito considerato alla stregua di un criterio di imputazione di responsabilità di carattere oggettivo che prescinde da qualunque connotato di colpa e ritiene questo Giudice che tale prova non sia stata fornita.
La difesa della società si fonda su di un concetto “ampio” di caso Parte_1
fortuito che dovrebbe ricomprendere il fatto naturale (la forza maggiore), il fatto del terzo e del danneggiato come causa esclusiva del danno e sull'assunto che la responsabilità del custode può essere affermata solo qualora egli abbia il potere di governare la cosa che custodisce, potere che viene meno qualora vi sia l'oggettiva impossibilità di esercitare il controllo inteso anche nel senso di poter modificare la situazione di pericolo creatasi.
Ritiene sempre la difesa dell'odierna appellante che poiché la prevedibilità è
collegata alla conoscibilità, la responsabilità del custode va esclusa qualora non abbia avuto il tempo sufficiente a neutralizzare l'imprevisto, intervenendo,
in tale circostanza, il caso fortuito.
Conformemente a tale impostazione Controparte_4
ha offerto un quadro probatorio funzionale a dimostrare
[...]
che il sinistro in questione fu cagionato da materiale che si trovava sulla carreggiata, ossia da materiale riferibile al comportamento di terzi e non ad un difetto intrinseco del bene oggetto di custodia (come nel caso di una buca o di un guardrail difettoso), nonché a dimostrare a dimostrare la tempestività
dell'intervento di rimozione dell'ostacolo.
Va anzitutto ribadita l'ordinanza del 2 luglio 2024 con cui non si è dato corso alla prova orale articolata dalla , in quanto superflua, Parte_1
essendo tutti i capitoli di prova volti a confermare le risultanze del “Modulo per rapporto giornaliero” dimesso sub documento n. 1 in allegato alla comparsa di costituzione in primo grado.
8 La complessiva ed unitaria valutazione degli elementi probatori (cfr. citato documento n. 1 non oggetto di contestazione da parte della difesa dell ) porta a ritenere che effettivamente la società convenuta, nel CP_1
giorno del sinistro, effettuò dei controlli e che alle ore 12.46 effettuò un intervento di “rimozione materiali” poi scaricati nella zona di Vicenza nord alle ore 13.34, così come porta a constatare che, per quanto qui rileva, gli ausiliari della viabilità, alle ore 14.48, uscirono dall'autostrada casello di Padova Ovest
prendendo direzione est per poi, alle ore 14.53, rientrare in autostrada casello di Padova Ovest direzione ovest.
Ebbene, secondo la prospettazione dell'odierna appellante, le risultanze documentali evidenziano che al passaggio degli ausiliari, verso le ore 14.48,
non vi era materiale presente sulla carreggiata, cosicché la tavola di legno su cui andò ad impattare l doveva essere stata persa da qualche mezzo CP_1
negli istanti immediatamente antecedenti al sinistro in questione (avvenuto alle ore 15.00).
2.4 Va osservato che, se è indubbio che l'ostacolo presente sulla carreggiata sia stato originato dalla condotta di terzi (è verosimile che la tavola di legno sia stata persa da qualche veicolo) ed abbia per ciò stesso natura estrinseca rispetto al bene materiale oggetto di custodia tale da non poter essere conosciuto ed eliminato istantaneamente, non per ciò solo va esclusa la responsabilità dalla società che esercita la custodia sulla tratta stradale.
Infatti, sebbene non possa pretendersi un intervento risolutivo immediato,
l'ente in questione è indubbiamente tenuto all'adozione di modelli di intervento di massima diligenza in casi prevedibili – e non rari – come quelli della presenza di ostacoli sulla carreggiata.
Da un lato, va, infatti, osservato che la natura del tratto stradale de quo (si tratta di una tangenziale), per definizione deputato allo scorrimento veloce ed
9 in condizioni di sicurezza, porta con sé l'aspettativa di maggior sicurezza di quanti la percorrono con inevitabile incidenza sul concetto di esigibilità di un'attività di custodia da parte dell'ente deputato;
dall'altro, va considerato che la notevole estensione del bene potrebbe costituire un mero indice di impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo ma solo a seguito di una adeguata analisi, da parte del giudice, della condotta nel singolo caso concreto, e non in virtù di un astratto riferimento all'estensione del bene di per sé.
Ne consegue che, poiché la presenza di materiale sulla sede stradale è
circostanza non comune ma ricorrente sulle tangenziali e che la tavola di legno era posizionata all'interno della corsia di percorrenza e difficile da evitare anche da parte di un utente della strada accorto, anche a fronte del pericolo di costituire manovra di intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, è onere dell'ente gestore del servizio stradale fornire l'adeguata dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per rimuovere la potenzialità lesiva dell'ostacolo o comunque di non essere stata in grado di rimuoverlo per la presenza di almeno una delle seguenti circostanze: o la repentinità di realizzazione della situazione di pericolo o l'ubicazione del materiale o l'assenza di telecamere o di mezzi di ispezione o di vigilanza del tratto.
Nulla di tutto ciò è emerso dagli elementi probatori offerti dall'odierna appellante: nessuna prova è stata fornita in relazione al momento in cui la tavola di legno fu abbandonata sulla carreggiata, cosicché nessun apprezzamento può essere svolto in ordine alla repentinità dell'evento sinistro,
né l'ipotetica repentinità può essere desunta dalla mera circostanza che nessuna segnalazione sia giunta o che nessun altro veicolo sia stato coinvolto o che nulla sia stato rilevato in occasione della perlustrazione risalente alle ore
14.48, ossia una decina di minuti prima rispetto all'incidente. Con precipuo
10 riguardo a quest'ultimo aspetto, su cui la società appellante fonda sostanzialmente il primo motivo di appello, sul presupposto che non sia stato preso in considerazione dal giudice di prime cure, va osservato che il quadro probatorio consente di ritenere provato che gli ausiliari uscirono dal casello di
Padova ovest alle ore 14.48 per poi rientrarvi cinque minuti dopo, alle ore
14.53, ma non consente, neppure in via presuntiva, di ritenere provato che in quel frangente temporale gli ausiliari siano passati all'altezza del km VII/8 ove si è verificato l'incidente.
Esclusa, dunque, la dimostrazione del carattere repentino ed imprevedibile della presenza della tavola di legno, non può ritenersi fornita alcuna prova liberatoria a sostegno della esplicazione dell'attività di controllo e della diligenza impiegata al fine di garantire un tempestivo intervento.
In difetto di tale prova, il primo motivo di appello non può essere accolto.
3.1 Passando ad esaminare il secondo motivo di appello, si ricorda che con esso la società appellante ha contestato la non debenza del c.d. fermo tecnico sul presupposto che di tale voce di danno non sia stata fornita la prova.
Tale motivo di appello merita accoglimento.
Ritiene questo Giudice, in conformità all'orientamento di questo Tribunale, di aderire al principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui
“Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma deve essere
provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del
mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per
procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il
suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o
all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (per tutte Cass.
17.12.2024 n. 32946; 19.9.2022 n. 27389).
11 Si deve constatare che in relazione al supposto danno da fermo tecnico,
si è limitato ad allegare il pregiudizio, senza, però, CP_1
dimostrarlo, cosicché sul punto la domanda non può essere accolta, con conseguente accoglimento del motivo d'appello de quo.
4.1 L'importo da risarcire ammonta, pertanto, ad € 1.674,00 a valori attuali e su di esso dovranno essere calcolati gli interessi legali che, in conformità ai principi da tempo enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. SS.
UU. 17.2.1995 n. 1712), dovranno essere riconosciuti sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno fino ad oggi.
5.1 Per ciò che concerne le spese di lite, per quelle di primo grado può essere confermata la liquidazione delle spese effettuata dal Giudice di Pace, atteso che, anche decurtando l'importo concernete il fermo tecnico, detta liquidazione rientra nei parametri dello scaglione del valore di riferimento. Per
ciò che concerne le spese del presente grado di giudizio, esse possono essere liquidate nei valori medi per le fasi introduttiva e di studio e minimi per la fase decisionale, meramente ripetitiva di questioni già affrontate in riferimento allo scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00;
considerato che
l'accoglimento dell'appello ha inciso in misura marginale sul quantum
riconosciuto in primo grado, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate nella misura di 1/5 e per il resto poste a carico dell'appellante soccombente sul primo motivo di appello.
6.1 Atteso che a mente dell'art. 59, lett. d), del D.P.R. 26.4.86 n. 131 vanno registrate a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, laddove, in forza del successivo art. 60,
risulta necessario indicare quale sia la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti va recuperata l'imposta prenotata a debito, si precisa
12 che nel caso di specie è la parte appellante
[...]
a risultare obbligata in proposito. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 422/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza n. 829/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova condanna a pagare a Parte_1 CP_1
, titolare dell'impresa individuale OM Impianti Elettrici di ON
[...]
EL, la somma di € 1.674,00 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo ed oltre agli interessi legali sulla somma previamente devalutata alla data del sinistro (settembre 2021) e poi rivalutata anno per anno fino ad oggi;
2) conferma la sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di lite di primo grado;
3) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge,
compensandole nella misura di 1/5 e ponendo i residui 4/5 a carico di
[...]
e, per l'effetto, condanna Parte_1
a rifondere a Parte_1
, titolare dell'impresa individuale OM Impianti Elettrici di CP_1
ON EL i 4/5 delle spese di lite come sopra liquidate.
Così deciso in Padova, 20 ottobre 2023
Il Giudice
dott.ssa ELa Elburgo
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