Art. 4.
Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto puo' essere consentito anche in localita' diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purche' nell'ambito dello stesso Comune.
Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia trasferito il proprio domicilio in Comune diverso da quello in cui esisteva il fabbricato al momento del danno, e trattisi di una sola unita' immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato medesimo e della propria famiglia, e lo stesso non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio, il ripristino, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, puo' essere consentito in quest'ultima localita'.
Anche nei casi previsti dal presente articolo, il costo del nuovo fabbricato non deve essere inferiore alla somma assunta come base per la commisurazione del contributo. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A modifica dell' articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607 , qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreche' nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unita' immobiliari, il ripristino puo' essere consentito nel Comune di nuovo domicilio".
Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto puo' essere consentito anche in localita' diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purche' nell'ambito dello stesso Comune.
Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia trasferito il proprio domicilio in Comune diverso da quello in cui esisteva il fabbricato al momento del danno, e trattisi di una sola unita' immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato medesimo e della propria famiglia, e lo stesso non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio, il ripristino, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, puo' essere consentito in quest'ultima localita'.
Anche nei casi previsti dal presente articolo, il costo del nuovo fabbricato non deve essere inferiore alla somma assunta come base per la commisurazione del contributo. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A modifica dell' articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607 , qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreche' nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unita' immobiliari, il ripristino puo' essere consentito nel Comune di nuovo domicilio".