TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/04/2026, n. 6194
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti sentenze che hanno esaminato censure analoghe, ritenendo la normativa e i decreti ministeriali conformi ai principi costituzionali e non lesivi dell'affidamento e del principio di irretroattività. La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme all'art. 41 Cost. e alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La giurisprudenza di questo Tribunale ha confermato la legittimità di tali atti.

  • Rigettato
    Legittimità delle linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti sentenze che hanno esaminato censure analoghe, ritenendo la normativa e i decreti ministeriali conformi ai principi costituzionali e non lesivi dell'affidamento e del principio di irretroattività. La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme all'art. 41 Cost. e alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La giurisprudenza di questo Tribunale ha confermato la legittimità di tali atti.

  • Rigettato
    Legittimità dell'accordo sui criteri di definizione del tetto di spesa regionale

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti sentenze che hanno esaminato censure analoghe, ritenendo la normativa e i decreti ministeriali conformi ai principi costituzionali e non lesivi dell'affidamento e del principio di irretroattività. La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme all'art. 41 Cost. e alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La giurisprudenza di questo Tribunale ha confermato la legittimità di tali atti.

  • Rigettato
    Legittimità delle indicazioni operative per l'applicazione del ripiano

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti sentenze che hanno esaminato censure analoghe, ritenendo la normativa e i decreti ministeriali conformi ai principi costituzionali e non lesivi dell'affidamento e del principio di irretroattività. La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme all'art. 41 Cost. e alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La giurisprudenza di questo Tribunale ha confermato la legittimità di tali atti.

  • Rigettato
    Legittimità dei nuovi modelli di rilevazione economica

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti sentenze che hanno esaminato censure analoghe, ritenendo la normativa e i decreti ministeriali conformi ai principi costituzionali e non lesivi dell'affidamento e del principio di irretroattività. La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme all'art. 41 Cost. e alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La giurisprudenza di questo Tribunale ha confermato la legittimità di tali atti.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti sentenze che hanno esaminato censure analoghe, ritenendo la normativa e i decreti ministeriali conformi ai principi costituzionali e non lesivi dell'affidamento e del principio di irretroattività. La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme all'art. 41 Cost. e alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La giurisprudenza di questo Tribunale ha confermato la legittimità di tali atti.

  • Rigettato
    Legittimità dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti sentenze che hanno esaminato censure analoghe, ritenendo la normativa e i decreti ministeriali conformi ai principi costituzionali e non lesivi dell'affidamento e del principio di irretroattività. La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme all'art. 41 Cost. e alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La giurisprudenza di questo Tribunale ha confermato la legittimità di tali atti.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti, con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. Tali atti regionali sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e non implicano una spendita di potere autoritativo. La controversia si radica nel quadro di un rapporto ormai paritario, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Pertanto, è competente il giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/04/2026, n. 6194
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6194
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo