Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/03/2026, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05554/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5554 del 2025, proposto da
LE RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Mazzella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, l’Istituto Tecnico Economico Statale “R. Valturio” (RNTD01000T), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali,
- del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione del ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola RNTD01000T – “R. VALTURIO”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione;
- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. U.0047341 del 25.11.2024, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione” ;
- della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. U.0011942 del 24.03.2025, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025” ;
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. R.0000067 del 31.03.2025, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025” ;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi comprese – per quanto occorrer possa – la nota 31.03.2025 ed il successivo decreto di assegnazione con cui l’I.T.S.E. “R. VALTURIO” ha preannunciato al ricorrente la prossima comunicazione del calendario degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dell’Istituto Tecnico Economico Statale “R. Valturio”;
Vista la nota del 12 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa IA RO LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con memoria depositata in giudizio in data 12 gennaio 2026, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, avendo nelle more superato gli esami preliminari di cui all’art. 14, co. 2, D.Lgs. 62/2017, cui era stato ammesso a partecipare per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare acclusa al ricorso.
2. Di tanto il Collegio deve prendere atto, conseguentemente dichiarando il ricorso, posto in decisione alla pubblica udienza del 22 gennaio 2026, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
3. Le spese, tenuto conto della vicenda complessiva, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5554 del 2025, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AS, Presidente
IA RO LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RO LI | LE AS |
IL SEGRETARIO