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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13097 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riunita con quella portante il n. R.G. 61433/2022, rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente TRA in proprio e nella qualità di società di Parte_1 gestione del di tipo chiuso - Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma nella Via Sabotino 45, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Pucci e Paolo
Scipinotti dai quali è rappresentata e difesa come da procura in atti parte attrice nel giudizio portante E
elettivamente domiciliato in Roma, nella via dei Monti Parioli 34, presso lo studio dell'Avv. CP_3 Giulio Corsini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti parte convenuta nel giudizio portante
E
Controparte_4 Convenuto contumace
OGGETTO: pagamento somme e risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.12.2021 e iscritto a ruolo il 28.12.2021, la Controparte_5
in proprio e n.q. di società di gestione del ON , (d'ora innanzi ), chiamava
[...] CP_1 Pt_1
in giudizio davanti a questo Tribunale deducendo che: la con delibera del Consiglio CP_3 Pt_1
di amministrazione del 20.02.2006, ha istituito il costituente un patrimonio autonomo e separato CP_1
da quello proprio;
che la società, in qualità di società di gestione del ON , ha acquisito, tra l'altro, la CP_1
piena ed esclusiva proprietà dell'intero edificio sito in Roma, Via del Tritone 141, 142, 144 e 147 con atto notarile del 28.12.2011 Rep. 16897; che fin dall'anno 2019 si è avvalsa dell'attività di intermediazione della società per la locazione del predetto compendio immobiliare;
che quest'ultima società, nel Controparte_6
mese di dicembre 2020, ha segnalato alla l'opportunità di locare all gli appartamenti ad uso Pt_1 Parte_2 uffici dislocati nei sei piani fuori terra e rispettivamente censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 479, particella 235, subalterni 511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 529, 535, 537 in ragione di un bando di avviso pubblico che l'Ente aveva diramato e che si era concluso senza alcun risultato utile;
che la ha quindi prospettato all' la propria disponibilità alla locazione del Compendio ad uso Uffici;
Pt_1 Parte_2
che, in seguito alla riapertura del bando ad evidenza pubblica e della successiva proroga, la presentava Pt_1
la propria domanda di partecipazione al bando e in data 13 dicembre 2021 sottoscriveva con l un Parte_2
contratto di locazione avente ad oggetto il predetto compendio immobiliare;
che nel corso dell'iter che ha portato alla conclusione del contratto di locazione il sig. a reiteratamente tentato di accreditarsi CP_3
quale mediatore nell'ambito della trattativa tra e , inviando alcune e-mails alla che venivano Pt_1 Pt_2 Pt_1
prontamente contestate da quest'ultima, anche per il tramite del proprio difensore;
che l'intervento mediatorio di parte convenuta è stato disconosciuto dallo stesso;
che nonostante ciò , con e- Parte_2 CP_3
mail del 9.11.2021, ha invitato la a “soddisfare le giuste e dovute fee professionali”; che il contratto di Pt_1
locazione sottoscritto il 13 dicembre 2021 tra il ON e l è conseguito alla celebrazione di CP_1 Parte_2
una procedura competitiva ad evidenza pubblica e ciò esclude la riconducibilità causale tra il perfezionamento dell'affare e qualsiasi attività mediatoria da parte della convenuta;
che comunque la non ha mai dato Pt_1
alcun incarico di mediazione alla ditta convenuta;
che la ditta odierna convenuta ha tentato di supportare la propria pretesa pecuniaria anche a mezzo degli articoli pubblicati il 11 giugno 2021 ed il 14 novembre 2021
sulla rivista informatica denominata “Corsera”, edita dalla stessa convenuta, attribuendosi, da un lato, la paternità e il merito dell'invio della proposta all' per conto della società attrice e criticando, dall'altro, la Pt_2
per “avere colpevolmente omesso di offrire in locazione il Compendio ad uso uffici all' e…per Pt_1 Parte_2
essere rimasta a lungo inerte anche mentre “…i gruppi capitolini lo occupavano (ndr, l'immobile in Roma, Via
del Tritone 142) senza neanche pagare il canone di locazione” con conseguente lesione dell'immagine della dignità e dell'onorabilità della società attrice.
Parte attrice ha chiesto: “accertata preliminarmente l'oggettiva inesistenza di qualsiasi incarico di mediazione
e/o di qualsiasi prestazione mediatoria resa dal convenuto a beneficio della Controparte_5
nella qualità di società di gestione del ON , o comunque di qualsivoglia nesso
[...] CP_1
causale tra attività espletate dal convenuto ed il contratto di locazione sottoscritto il 13 dicembre 2021 tra la
medesima esponente parte attrice e l' , avente ad oggetto gli appartamenti ad uso uffici ivi dislocati Parte_2
nei sei piani fuori terra e rispettivamente censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 479,
particella 235, subalterni 511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 529, 535, 537, dichiarare che nessun
compenso provvigionale è dovuto al convenuto in dipendenza dell'avvenuta stipula di tale contratto”; nonché “accertato il carattere oggettivamente illecito e gravemente lesivo e diffamatorio degli articoli (…) pubblicati il
11 giugno 2021 ed il 14 novembre 2021 sulla rivista informatica edita dal convenuto e denominata “Corsera”,
in pregiudizio dell'esponente parte attrice condannare il convenuto medesimo al risarcimento dei danni subiti
e subendi a causa delle stesse pubblicazioni, quantificati in € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)” o nel maggiore
o minore importo ritenuto di giustizia”.
Si è costituito deducendo, in via preliminare, di aver notificato separato atto di citazione alla CP_3
in proprio e nella qualità di società di Parte_1
gestione del e all' con il quale ha chiesto al Tribunale CP_1 Controparte_4
di accertare che l'affare per cui è causa si è concluso per l'intervento esclusivo dell'intermediario attore e “per
l'effetto condannare le convenute a pagare all'attore la provvigione dovuta nella misura, ciascuna, del dieci
per cento sul canone annuo di locazione pattuito dalle parti ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia
ovvero in via equitativa ai sensi dell'art. 1755 c.c. oltre interessi di mora ex art. 5, D.lgs. 2.10.2022, n. 231 di
attuazione della direttiva 2000/35/CE ss. m. e i. dalla data di chiusura dell'affare, 13.12.2021, corrispondente
alla sottoscrizione, tra le convenute, del contratto di locazione del cespite di cui è causa ovvero in subordine
dalla domanda ai sensi del c. 4 dell'art. 1284 c.c. ovvero secondo equità. 2) In subordine condannare
comunque le convenute, ove queste ultime comprovassero l'intervento anche di altro mediatore nella
conclusione dell'affare di cui è causa, ai sensi dell'art. 1758 c.c. a pagare all'attore una quota parte della
provvigione come richiesta nella precedente conclusione sub 1); 3) In estremo subordine laddove non fossero
accolte le precedenti conclusioni condannare le convenute ad indennizzare l'attore, nei limiti
dell'arricchimento, della correlativa diminuzione patrimoniale nella misura che sarà accertata in corso di causa
ovvero riconosciuta in via equitativa con l'aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
conclusione dell'affare di cui è causa (13.12.2021) ovvero dalla domanda. 4) Accertare che la convenuta
n.q. sopra indicata ha leso l'onore e reputazione Parte_1
professionale dell'attore per le ragioni espresse in narrativa e per l'effetto condannarla a risarcire il danno
patrimoniale e non patrimoniale incluso quello morale, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero
ritenuta di giustizia anche da liquidarsi in via equitativa con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria dal
13.1.2021 ovvero dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese di lite.
Nel merito parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda avanzata dalla , riportandosi al Pt_1
contenuto del proprio atto di citazione già notificato, precisando, tra l'altro: che l' in data 18.11.2020 Pt_2
aveva pubblicato un Avviso Pubblico prot. n. 129284 avente ad oggetto una mera indagine preliminare di mercato finalizzata all'individuazione di un cespite da condurre in locazione;
che tale avviso pubblico non è assimilabile ad un bando di gara e ad una procedura competitiva e non escludeva affatto l'intervento di intermediari, ma semplicemente avvertita che in caso di intervento di intermediari l' non avrebbe pagato Pt_2
provvigioni; che né né mandatari di ( hanno mai fatto giungere un'offerta a Pt_1 Pt_1 Controparte_6
avente ad oggetto la locazione del cespite di via del Tritone, 141/142 entro il termine indicato nel citato Pt_2
Avviso Pubblico;
che ha svolto la propria attività di intermediazione nell'affare di cui è causa CP_3
solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel citato Avviso Pubblico
evidenziando ad tramite il dott. la possibilità di trattare la locazione dell'immobile Pt_2 Controparte_7
di via del Tritone 141/142; che in data 11.01.2021 comunicava a , a mezzo e-mail, l'interesse di Pt_1 Pt_2
alla locazione del predetto cespite e successivamente in data 13.01.2021 comunicava al Found manager di
, dott. la disponibilità dell di effettuare un sopralluogo per il giorno 14.01.2021; CP_8 Per_1 Pt_2
che immediatamente dopo entrava in contatto con l al fine di chiudere l'affare senza dover pagare Pt_1 Pt_2
le provvigioni maturate e in data 13.01.2021 inviava una email al con la quale gli contestava i poteri di CP_3
rappresentanza dell' e comunicava di avere già in corso delle trattative con l' tramite una società Pt_2 Pt_2
mandataria; che tale comunicazione veniva smentita dall' , in persona del dott. il Pt_2 Controparte_7
quale con e-mail del 14.01.2021 ha confermato di aver interloquito, per conto della Direzione Generale
dell' , con il mediatore n merito al cespite di via del Tritone 141/142; che il fatto che le parti Pt_2 CP_3
abbiano concluso l'affare, escludendo l'intermediario dopo che questi le aveva messe in contatto, non può
elidere il nesso di causalità richiesto dall'art. 1755 c.c ai fini della maturazione del diritto alla provvigione da determinarsi secondo gli usi vigenti sulla “piazza di Roma” nella misura del 10% del canone di locazione annuale per ciascuna parte;
che l'email del 13.01.2021 inviata dal Fund manager della ha una evidente Pt_1
finalità denigratoria della reputazione professionale del con conseguente diritto al risarcimento del CP_3
danno per lesione della reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa.
Per quanto riguarda gli articoli apparsi sul dominio e la relativa richiesta di risarcimento di danno Email_1
avanzata dalla ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di mediazione Pt_1
obbligatoria e nel merito che le copie degli articoli prodotti non provano l'effettiva pubblicazione, diffusione e durata della pubblicazione e non forniscono prova sulla certezza ed integrità del relativo contenuto e sulla riferibilità, paternità e/o provenienza degli stessi dal convenuto e che non vi è prova alcuna sulla portata lesiva degli stessi;
in ogni caso ha dedotto che gli articoli in questione devono qualificarsi, prevalentemente, come estrinsecazione del diritto di critica che diviene abusivo e quindi illegittimo solo nel momento in cui trascenda in attacchi gratuiti, immotivati e decontestualizzati della sfera altrui e, nel caso di specie, tale limite non è stato superato;
che la richiesta di risarcimento del danno è infondata oltre che non provata. Parte convenuta ha chiesto: “In via preliminare, sospendere il presente giudizio concedendo alle parti termine
per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 5 del D.lgs. 28/2010. Ancora in via
preliminare, comunque disporre, successivamente all'espletamento della procedura di mediazione, la riunione
del presente giudizio con quello introdotto con l'atto di citazione notificato a e all di cui allegato 1 Pt_1 Pt_2
alla presente comparsa ed in corso di iscrizione a ruolo. Nel merito respingere le domandi attrici in quanto
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni espresse in narrativa”.
All'udienza del 29/09/2022 il Giudice rilevata applicabilità dell'art. 5 Dlgs 28/2010 ha concesso alle parti il termine alle parti di giorni 15 per l'inizio della procedura di mediazione e ha rinviato la causa all'udienza del
20.4.2023, poi ulteriormente rinviata al 15 giugno 2023.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
Con separata ordinanza del 15.06.2023 veniva disposta la riunione della presente causa a quella R.G. n.
61433/22;
L già dichiarata contumace all'udienza del 25.01.2023 nell'ambito del Controparte_4
giudizio R.G. 61433/2022, non si costituiva.
All'udienza dell'15.06.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rinviata al 9 novembre 2023.
Successivamente con ordinanza del 10.11.2023 erano disattese le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 27.03.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente - stante la rinnovata richiesta di ammissione dei mezzi di prova avanzata da CP_3
nelle note di trattazione scritta del 26.03.2025 - va confermata l'ordinanza del 10.11.2023 in quanto le prove orali articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n.2) sono inammissibili vertendo su circostanze generiche ovvero irrilevanti ai fini del decidere (cap. 1 e 2, 6, 9) ovvero da provarsi documentalmente (cap. 3, 4, 5, 7,8,
10,11,12,13,14); inoltre, considerato che parte attrice non ha insistito nell'ammissione dei propri mezzi di prova, anche la richiesta di prova contraria articolata dal convenuto con la con la memoria ex art. 183 CP_3
comma VI n. 3 c.p.c., risulta del tutto inammissibile. Sempre in via preliminare, stante l'eccezione sollevata sul punto dalla , va esaminata la questione Pt_1
attinente alla legittimazione passiva della Parte_1
in proprio in ordine alla domanda di pagamento somme avanzata dal CP_3
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'immobile sito in Roma via del Tritone n. 141/142 è
stato acquistato dalla nella qualità di società di gestione del Controparte_5
ON comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato giusta rogito notarile del CP_1
29.12.2011 (all. 3 citazione).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi
immobiliari chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58/1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività
giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di
acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di
gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di
pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia” (Cass. Civ. n. 12062/2019; Cass. Civ. n.
16605/2010). Sotto l'aspetto dei rapporti obbligatori, proprio in ragione del fatto che detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio,
soggetti passivi del rapporto obbligatorio sono le società di gestione, come tali tenute al pagamento dei debiti
(ex plurimis Cass. 7201/2025; Cass. 33895 /2024; Cass. 7116/2023; Cass. 11177 /2020).
Consegue da ciò il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
in proprio, la quale, peraltro, pur avendo sollevato specifica eccezione in tal Controparte_5
senso, ha promosso il giudizio di accertamento negativo del credito, nei confronti di , anche in Persona_2
proprio e non esclusivamente quale società di gestione del fondo con conseguente riconoscimento CP_1
della propria legitimatio ad causam.
Sempre in via preliminare va rilevato che nell'ambito del giudizio di accertamento negativo di un credito non è
necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di rigetto e tale richiesta ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cass. 31435/2024).
Nel caso di specie nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito promossa dalla , il Pt_1
convenuto, costituitosi tardivamente, non ha proposto domanda riconvenzionale o eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti;
Il ha poi istaurato un autonomo giudizio, nei confronti della e dell'ente , per ottenere la CP_3 Pt_1 Pt_2
condanna al pagamento del proprio credito oltre al risarcimento dei danni subiti.
Stante l'autonomia dei due giudizi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, le decadenze processuali verificatesi nell'ambito del primo giudizio non producono effetti preclusivi nell'ambito del procedimento introdotto da , non essendosi ancora formato un giudicato sul diritto controverso. CP_3
Nel merito va rilevato che oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto di al pagamento della CP_3
provvigione per l'attività di mediazione svolta per la locazione dell'immobile sito in Roma in Via del Tritone
141/142 di proprietà della . Pt_1
Nel caso di specie la società attrice ha contestato il conferimento di un incarico nei confronti di , CP_3
ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravava su quest'ultimo l'onore della prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'attività asseritamente svolta e la conclusione dell'affare, atteso che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito,
sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. 9706/2024).
Ciò a maggior ragione nel caso di specie, atteso che all'azione di accertamento negativo del credito promossa dalla si contrappone quella di condanna per lo stesso credito introdotta dal convenuto con separato Pt_1
giudizio poi riunito.
Occorre preliminarmente evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (ex plurimis
Cass. Civ. 11.443/2022; Cass. Civ. 538/2024).
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'immobile sito in Roma via del Tritone 141/142 di proprietà
della è stato locato all' in forza di contratto di locazione stipulato in CP_8 Controparte_4
data 13.12.2021 con Rep 44/2021 (all. 13 citazione).
Occorre dunque verificare se l'attività posta in essere dal convenuto abbia avuto una rilevanza causale nella conclusione dell'affare, così da giustificare il pagamento della provvigione. Dalle risultanze documentali risulta che il in data 11.01.2021, ha inviato una e-mail alla con la CP_3 Pt_1
quale manifestava “l'interesse alla locazione o all'acquisto del compendio immobiliare di cui all'oggetto da
parte dell'ente ” e chiedeva di “conoscere il soggetto apicale della vostra Controparte_4
società con cui avviare delle trattative” (v. all. 7 comparsa); risulta poi prodotta la riproduzione fotografica di un sms datato 13.01.2021– senza alcuna indicazione in ordine al numero di telefono del destinatario e asseritamente indirizzato a – nel quale veniva richiesto un sopralluogo Controparte_9
sull'immobile di via del Tritone 141 - il giorno 14.01.2021 ore 10,15 (all. 8 comparsa); infine sempre in data
13.01.2021 “Responsible of International Commercial Retai della Persona_3 Controparte_10
” informava la , a mezzo e-mail, di essere stata incaricata di coordinare il sopralluogo del 14
[...] Pt_1
gennaio 2021, alle ore 10:15 ( v.all. 9 comparsa); sono stati prodotti inoltre alcuni messaggi Whatsapp - privi di data e asseritamente scambiati con – in cui si fa riferimento all'invio di “una ulteriore Controparte_7
email di conferma sopralluogo per domani mattina”, ma senza alcun specifico riferimento all'immobile di via del Tritone 141/142.
In ogni caso, non risulta che tale sopraluogo sia poi effettivamente avvenuto o che tramite il sia stata CP_3
formulata una qualsiasi proposta relativa alla locazione dell'immobile di via del Tritone 141/142, anzi la società
con e-mail del 13.01.2021 (all. 16 citazione) ha espressamente contestato al i poteri di Pt_1 Pt_3
rappresentanza dell' e ha espressamente rifiutato l'attività di mediazione, precisando “di avere dato corso Pt_2
all'interlocuzione con il citato Ente, peraltro, esclusivamente grazie all'attività prestata da una società
mandataria addetta in via esclusiva alla commercializzazione nell'interesse e per conto del ON Fedora…”
.
In effetti, dall'esame dell'ulteriore documentazione prodotta emerge che la , prima dell'e-mail di Pt_1 CP_3
dell'11.01.2021 era stata già informata dalla società dell'opportunità di locare l'immobile
[...] CP_6
di via del Tritone 142 ad (v. e-mail del 14.12.2020 - all. 8 citazione) e con il supporto di tale società – Pt_2
cui nel frattempo aveva conferito il mandato in esclusiva per la locazione del predetto immobile (all. 5 citazione)
– aveva anche predisposto una lettera di presentazione all'Ente (v. all. 8 citazione ).
Va poi sottolineato che il contratto di locazione è stato concluso in conseguenza della partecipazione di Pt_1
all'indagine di mercato avviata da in forza dell'Avviso Pubblico prot. n. 129284 del 18/11/2020 (all. 7 Pt_2
citazione) i cui termini di termini di presentazione delle offerte sono stati prorogati con determina dirigenziale n. 202/2021 (all. 10 citazione), pertanto, anche in ragione di ciò, deve escludersi che l'attività svolta dal convenuto abbia avuto rilevanza causale nella conclusione dell'affare. Per quanto sopra, la richiesta di pagamento avanzata dal ia nei confronti della che nei confronti CP_3 Pt_1
di non può trovare accogliento. Pt_2
Merita inoltre evidenziare che l' è un ente di diritto pubblico e da tale qualificazione giuridica discende Pt_2
come diretta ed immediata conseguenza che qualsiasi contratto d'opera professionale deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, venendo richiesta la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (Cass. 11465/2020 e Cass. 15645 /2018) atteso che i relativi atti negoziali constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, ciò a garanzia dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (v. Cass
S.U. 22 marzo 2010, Cass 19410/2016).
D'altra parte, lo stesso di nell'email del 14.01.2021 afferma di aver contattato il Controparte_7 Pt_2
a titolo puramente informale” e solo “per avere informazioni sulla mail inviata dal lla direzione CP_3 CP_3
generale in data 11.01.2021”, con ciò confermando di non aver conferito alcun incarico al mediatore e di averlo contattato solo a seguito della comunicazione pervenuta via e-mail (all.12 comparsa di costituzione).
Per quanto riguarda la domanda avanzata in via subordinata dal ai sensi dell'art. 2041 c.c CP_3
va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide e si richiama, “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione
contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto
a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo
contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento" (Cass. n. 14944/2022), ciò sul rilievo che la domanda ex art. 2041 c.c. non possa essere utilizzata subordinatamente rispetto alla domanda “ex contractu” per eluderne l'esito sfavorevole conseguente alla carenza di prova (Cass. n. 22292/2018; Cass. n.
18502/2013).
Pertanto, considerato che è stato accertato che l'attività svolta dal on ha avuto rilevanza causale nella CP_3
conclusione del contratto, anche la domanda avanzata in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dovrà
essere rigettata mancando la prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa creditoria.
Occorre adesso esaminare la domanda di risarcimento danni per diffamazione avanzata dalla in Pt_1
ragione del tenore degli articoli pubblicati sulla rivista informatica “Corsera” in data 11.06.2021 e 14.11.2021
(all. 25 e 26 citazione). Occorre preliminarmente rilevare che già nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 6 CP_3
punto 2.2.1.) e poi nella comparsa conclusionale (pag. 23 e ss ) ha negato la paternità degli articoli e anche di essere l'editore della rivista on line denominata “Corsera”.
A fronte di ciò, la non ha fornito esaurienti elementi di prova sull'autore delle pubblicazioni o sull'editore Pt_1
della rivista e neppure in ordine alla stessa natura di “rivista informatica” della pubblicazione, anzi le copie degli articoli prodotte dalla stessa società (v. all. 25 e 26 citazione) indicano chiaramente che Corsera.it Pt_1
“non è una testata giornalistica”, mentre il “fondatore” della pubblicazione Corsera Magazine risulta essere e non . CP_11 CP_3
In ogni caso, nel merito va rilevato che il contenuto delle espressioni utilizzate non è tale da integrare un'ipotesi di diffamazione, ma appare rientrare nel legittimo esercizio del diritto di critica che “quale estrinsecazione della
libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul
quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza
verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla
conoscenza dei fatti oggetto della critica” (ex plurimis Cass. Civ. n. 38215/2021).
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che si condivide e si richiama, il diritto di critica “non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo)
rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere
la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del
soggetto” (Cassazione civile sez. III, 23/02/2024, n.4955).
Nel caso di specie la , come dalla stessa dichiarato, è una società “autorizzata alla prestazione del Pt_1
servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione la promozione e gestione dei Fondi di
investimento immobiliari…” (v. citazione pag. 1) – sussiste, quindi un interesse pubblico in ordine all'attività
dalla stessa espletata;
inoltre le affermazioni contenute negli articoli contestati partono da uno spunto fattuale vero, comprovato dalle risultanze documentali acquisite nel presente giudizio, ed in particolare che in data
13.01.2021 aveva contattato il e che non aveva partecipato al Parte_4 Pt_2 CP_3 Pt_1
primo bando indetto da per la ricerca di una sede temporanea, non avendo presentato offerte entro il Pt_2
termine di scadenza originariamente previsto;
infine, non risulta che le espressioni usate siano state ingiuriose
- tale non potendo ritenersi l'espressione “dormita generale” - o che le stesse siano non pertinenti rispetto al tema in discussione.
Si tratta, quindi, di una legittima espressione del diritto di critica e non di una ipotesi di diffamazione.
Va inoltre sottolineato che nella fattispecie manca finanche l'allegazione dell'effettiva entità dei danni subiti. Invero l'opponente si è limitato a dedurre che “I contenuti diffamatori delle predette pubblicazioni hanno per di
più pregiudicato, o quanto meno seriamente compromesso, il rapporto fiduciario che la medesima
[...]
ha assoluta necessità di intrattenere con i risparmiatori titolari delle Controparte_5
quote di fondi di investimento già costituiti, o costituendi” (v. citazione pag. 21) senza neppure quantificare concretamente il pregiudizio subito.
Al riguardo giova precisare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide e si richiama "L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere" (Cass.
Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328).
Ne consegue che in mancanza di allegazione e prova del pregiudizio patrimoniale subito ogni eventuale pretesa risarcitoria al riguardo deve essere respinta.
Merita sottolineare inoltre che “in materia di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle persone giuridiche, il danno cagionato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente tutelati - ivi compreso quello alla reputazione commerciale e all'immagine - non rappresentando un mero danno-evento, e cioè "in re
ipsa", deve formare oggetto di allegazione e di dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici” (Cass.
Civ. 24059/2024).
Nel caso di specie il danno all'immagine, alla dignità e alla onorabilità asseritamente subito dalla risulta Pt_1
genericamente allegato senza alcuna indicazione delle circostanze di fatto da cui desumerne l'esistenza –
quale, ad esempio, la diffusione dell'articolo nello specifico settore di riferimento - non essendo stato peraltro neppure indicato il criterio per la sua eventuale quantificazione.
Né è possibile procedere ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto secondo il constante insegnamento della Suprema Corte ciò presuppone, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi (Cass. Sez. 3, Sent. n. 9744 del 12/04/2023; Cassazione civile sez. VI, 22/02/2017, n.4534) circostanze non sussistenti nel caso di specie in cui manca, sia la prova dell'esistenza del danno che gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Infine, assolutamente generica e non dimostrata è la produzione del danno all'onore e alla reputazione professionale avanzata dal nei confronti della , non risultando neppure specificato il danno CP_3 Pt_1
subito e il criterio per la sua eventuale quantificazione.
Concorrono giusti motivi, tenuto conto delle domande ed eccezioni proposte, dell'esito del giudizio e dell'accoglimento soltanto parziale delle domande della società attrice, per disporre la compensazione delle spese del giudizio nella misura di un terzo, con condanna di , per la soccombenza, al pagamento CP_3
in favore della della restante parte dell'importo che si liquida come in dispositivo secondo i criteri di cui Pt_1
al vigente D.M. 55/2014 (e succ modificazioni) calcolato sul valore indeterminabile della domanda e applicati i parametri prossimi ai valori medi. Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accertata l'inesistenza di una obbligazione di pagamento in capo alla
[...]
n proprio e nella qualità di società di gestione del FONDO Parte_1
FEDORA - ON di Investimento Alternativo Italiano Immobiliare di tipo chiuso, rigetta la domanda di pagamento avanzata da;
CP_3
- Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Parte_1
n proprio e nella qualità di società di gestione del;
[...] CP_1
- Rigetta tutte le ulteriori domande proposte da , anche nei confronti CP_3 Controparte_4
(A.I.F.A.);
[...]
- Dichiara compensate le spese del giudizio per un terzo e condanna alla rifusione in CP_3
favore di in proprio e nella qualità Parte_1
di società di gestione del di Investimento Alternativo Italiano Immobiliare di Controparte_1
tipo chiuso, dei restanti due terzi, che liquida nell'importo (già ridotto) di € 9.000,00 per compensi ed €
364,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
Così deciso in Roma, lì 25 settembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3534 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riunita con quella portante il n. R.G. 61433/2022, rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente TRA in proprio e nella qualità di società di Parte_1 gestione del di tipo chiuso - Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma nella Via Sabotino 45, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Pucci e Paolo
Scipinotti dai quali è rappresentata e difesa come da procura in atti parte attrice nel giudizio portante E
elettivamente domiciliato in Roma, nella via dei Monti Parioli 34, presso lo studio dell'Avv. CP_3 Giulio Corsini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti parte convenuta nel giudizio portante
E
Controparte_4 Convenuto contumace
OGGETTO: pagamento somme e risarcimento danni
CONCLUSIONI: all'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.12.2021 e iscritto a ruolo il 28.12.2021, la Controparte_5
in proprio e n.q. di società di gestione del ON , (d'ora innanzi ), chiamava
[...] CP_1 Pt_1
in giudizio davanti a questo Tribunale deducendo che: la con delibera del Consiglio CP_3 Pt_1
di amministrazione del 20.02.2006, ha istituito il costituente un patrimonio autonomo e separato CP_1
da quello proprio;
che la società, in qualità di società di gestione del ON , ha acquisito, tra l'altro, la CP_1
piena ed esclusiva proprietà dell'intero edificio sito in Roma, Via del Tritone 141, 142, 144 e 147 con atto notarile del 28.12.2011 Rep. 16897; che fin dall'anno 2019 si è avvalsa dell'attività di intermediazione della società per la locazione del predetto compendio immobiliare;
che quest'ultima società, nel Controparte_6
mese di dicembre 2020, ha segnalato alla l'opportunità di locare all gli appartamenti ad uso Pt_1 Parte_2 uffici dislocati nei sei piani fuori terra e rispettivamente censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 479, particella 235, subalterni 511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 529, 535, 537 in ragione di un bando di avviso pubblico che l'Ente aveva diramato e che si era concluso senza alcun risultato utile;
che la ha quindi prospettato all' la propria disponibilità alla locazione del Compendio ad uso Uffici;
Pt_1 Parte_2
che, in seguito alla riapertura del bando ad evidenza pubblica e della successiva proroga, la presentava Pt_1
la propria domanda di partecipazione al bando e in data 13 dicembre 2021 sottoscriveva con l un Parte_2
contratto di locazione avente ad oggetto il predetto compendio immobiliare;
che nel corso dell'iter che ha portato alla conclusione del contratto di locazione il sig. a reiteratamente tentato di accreditarsi CP_3
quale mediatore nell'ambito della trattativa tra e , inviando alcune e-mails alla che venivano Pt_1 Pt_2 Pt_1
prontamente contestate da quest'ultima, anche per il tramite del proprio difensore;
che l'intervento mediatorio di parte convenuta è stato disconosciuto dallo stesso;
che nonostante ciò , con e- Parte_2 CP_3
mail del 9.11.2021, ha invitato la a “soddisfare le giuste e dovute fee professionali”; che il contratto di Pt_1
locazione sottoscritto il 13 dicembre 2021 tra il ON e l è conseguito alla celebrazione di CP_1 Parte_2
una procedura competitiva ad evidenza pubblica e ciò esclude la riconducibilità causale tra il perfezionamento dell'affare e qualsiasi attività mediatoria da parte della convenuta;
che comunque la non ha mai dato Pt_1
alcun incarico di mediazione alla ditta convenuta;
che la ditta odierna convenuta ha tentato di supportare la propria pretesa pecuniaria anche a mezzo degli articoli pubblicati il 11 giugno 2021 ed il 14 novembre 2021
sulla rivista informatica denominata “Corsera”, edita dalla stessa convenuta, attribuendosi, da un lato, la paternità e il merito dell'invio della proposta all' per conto della società attrice e criticando, dall'altro, la Pt_2
per “avere colpevolmente omesso di offrire in locazione il Compendio ad uso uffici all' e…per Pt_1 Parte_2
essere rimasta a lungo inerte anche mentre “…i gruppi capitolini lo occupavano (ndr, l'immobile in Roma, Via
del Tritone 142) senza neanche pagare il canone di locazione” con conseguente lesione dell'immagine della dignità e dell'onorabilità della società attrice.
Parte attrice ha chiesto: “accertata preliminarmente l'oggettiva inesistenza di qualsiasi incarico di mediazione
e/o di qualsiasi prestazione mediatoria resa dal convenuto a beneficio della Controparte_5
nella qualità di società di gestione del ON , o comunque di qualsivoglia nesso
[...] CP_1
causale tra attività espletate dal convenuto ed il contratto di locazione sottoscritto il 13 dicembre 2021 tra la
medesima esponente parte attrice e l' , avente ad oggetto gli appartamenti ad uso uffici ivi dislocati Parte_2
nei sei piani fuori terra e rispettivamente censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 479,
particella 235, subalterni 511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 523, 529, 535, 537, dichiarare che nessun
compenso provvigionale è dovuto al convenuto in dipendenza dell'avvenuta stipula di tale contratto”; nonché “accertato il carattere oggettivamente illecito e gravemente lesivo e diffamatorio degli articoli (…) pubblicati il
11 giugno 2021 ed il 14 novembre 2021 sulla rivista informatica edita dal convenuto e denominata “Corsera”,
in pregiudizio dell'esponente parte attrice condannare il convenuto medesimo al risarcimento dei danni subiti
e subendi a causa delle stesse pubblicazioni, quantificati in € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)” o nel maggiore
o minore importo ritenuto di giustizia”.
Si è costituito deducendo, in via preliminare, di aver notificato separato atto di citazione alla CP_3
in proprio e nella qualità di società di Parte_1
gestione del e all' con il quale ha chiesto al Tribunale CP_1 Controparte_4
di accertare che l'affare per cui è causa si è concluso per l'intervento esclusivo dell'intermediario attore e “per
l'effetto condannare le convenute a pagare all'attore la provvigione dovuta nella misura, ciascuna, del dieci
per cento sul canone annuo di locazione pattuito dalle parti ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia
ovvero in via equitativa ai sensi dell'art. 1755 c.c. oltre interessi di mora ex art. 5, D.lgs. 2.10.2022, n. 231 di
attuazione della direttiva 2000/35/CE ss. m. e i. dalla data di chiusura dell'affare, 13.12.2021, corrispondente
alla sottoscrizione, tra le convenute, del contratto di locazione del cespite di cui è causa ovvero in subordine
dalla domanda ai sensi del c. 4 dell'art. 1284 c.c. ovvero secondo equità. 2) In subordine condannare
comunque le convenute, ove queste ultime comprovassero l'intervento anche di altro mediatore nella
conclusione dell'affare di cui è causa, ai sensi dell'art. 1758 c.c. a pagare all'attore una quota parte della
provvigione come richiesta nella precedente conclusione sub 1); 3) In estremo subordine laddove non fossero
accolte le precedenti conclusioni condannare le convenute ad indennizzare l'attore, nei limiti
dell'arricchimento, della correlativa diminuzione patrimoniale nella misura che sarà accertata in corso di causa
ovvero riconosciuta in via equitativa con l'aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
conclusione dell'affare di cui è causa (13.12.2021) ovvero dalla domanda. 4) Accertare che la convenuta
n.q. sopra indicata ha leso l'onore e reputazione Parte_1
professionale dell'attore per le ragioni espresse in narrativa e per l'effetto condannarla a risarcire il danno
patrimoniale e non patrimoniale incluso quello morale, nella misura che sarà accertata in corso di causa ovvero
ritenuta di giustizia anche da liquidarsi in via equitativa con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria dal
13.1.2021 ovvero dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di spese di lite.
Nel merito parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda avanzata dalla , riportandosi al Pt_1
contenuto del proprio atto di citazione già notificato, precisando, tra l'altro: che l' in data 18.11.2020 Pt_2
aveva pubblicato un Avviso Pubblico prot. n. 129284 avente ad oggetto una mera indagine preliminare di mercato finalizzata all'individuazione di un cespite da condurre in locazione;
che tale avviso pubblico non è assimilabile ad un bando di gara e ad una procedura competitiva e non escludeva affatto l'intervento di intermediari, ma semplicemente avvertita che in caso di intervento di intermediari l' non avrebbe pagato Pt_2
provvigioni; che né né mandatari di ( hanno mai fatto giungere un'offerta a Pt_1 Pt_1 Controparte_6
avente ad oggetto la locazione del cespite di via del Tritone, 141/142 entro il termine indicato nel citato Pt_2
Avviso Pubblico;
che ha svolto la propria attività di intermediazione nell'affare di cui è causa CP_3
solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel citato Avviso Pubblico
evidenziando ad tramite il dott. la possibilità di trattare la locazione dell'immobile Pt_2 Controparte_7
di via del Tritone 141/142; che in data 11.01.2021 comunicava a , a mezzo e-mail, l'interesse di Pt_1 Pt_2
alla locazione del predetto cespite e successivamente in data 13.01.2021 comunicava al Found manager di
, dott. la disponibilità dell di effettuare un sopralluogo per il giorno 14.01.2021; CP_8 Per_1 Pt_2
che immediatamente dopo entrava in contatto con l al fine di chiudere l'affare senza dover pagare Pt_1 Pt_2
le provvigioni maturate e in data 13.01.2021 inviava una email al con la quale gli contestava i poteri di CP_3
rappresentanza dell' e comunicava di avere già in corso delle trattative con l' tramite una società Pt_2 Pt_2
mandataria; che tale comunicazione veniva smentita dall' , in persona del dott. il Pt_2 Controparte_7
quale con e-mail del 14.01.2021 ha confermato di aver interloquito, per conto della Direzione Generale
dell' , con il mediatore n merito al cespite di via del Tritone 141/142; che il fatto che le parti Pt_2 CP_3
abbiano concluso l'affare, escludendo l'intermediario dopo che questi le aveva messe in contatto, non può
elidere il nesso di causalità richiesto dall'art. 1755 c.c ai fini della maturazione del diritto alla provvigione da determinarsi secondo gli usi vigenti sulla “piazza di Roma” nella misura del 10% del canone di locazione annuale per ciascuna parte;
che l'email del 13.01.2021 inviata dal Fund manager della ha una evidente Pt_1
finalità denigratoria della reputazione professionale del con conseguente diritto al risarcimento del CP_3
danno per lesione della reputazione professionale da liquidarsi in via equitativa.
Per quanto riguarda gli articoli apparsi sul dominio e la relativa richiesta di risarcimento di danno Email_1
avanzata dalla ha eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento della procedura di mediazione Pt_1
obbligatoria e nel merito che le copie degli articoli prodotti non provano l'effettiva pubblicazione, diffusione e durata della pubblicazione e non forniscono prova sulla certezza ed integrità del relativo contenuto e sulla riferibilità, paternità e/o provenienza degli stessi dal convenuto e che non vi è prova alcuna sulla portata lesiva degli stessi;
in ogni caso ha dedotto che gli articoli in questione devono qualificarsi, prevalentemente, come estrinsecazione del diritto di critica che diviene abusivo e quindi illegittimo solo nel momento in cui trascenda in attacchi gratuiti, immotivati e decontestualizzati della sfera altrui e, nel caso di specie, tale limite non è stato superato;
che la richiesta di risarcimento del danno è infondata oltre che non provata. Parte convenuta ha chiesto: “In via preliminare, sospendere il presente giudizio concedendo alle parti termine
per introdurre la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 5 del D.lgs. 28/2010. Ancora in via
preliminare, comunque disporre, successivamente all'espletamento della procedura di mediazione, la riunione
del presente giudizio con quello introdotto con l'atto di citazione notificato a e all di cui allegato 1 Pt_1 Pt_2
alla presente comparsa ed in corso di iscrizione a ruolo. Nel merito respingere le domandi attrici in quanto
infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni espresse in narrativa”.
All'udienza del 29/09/2022 il Giudice rilevata applicabilità dell'art. 5 Dlgs 28/2010 ha concesso alle parti il termine alle parti di giorni 15 per l'inizio della procedura di mediazione e ha rinviato la causa all'udienza del
20.4.2023, poi ulteriormente rinviata al 15 giugno 2023.
A far data dal 20.4.2023 lo scrivente magistrato subentrava nel ruolo del precedente istruttore e la presente causa gli veniva assegnata.
Con separata ordinanza del 15.06.2023 veniva disposta la riunione della presente causa a quella R.G. n.
61433/22;
L già dichiarata contumace all'udienza del 25.01.2023 nell'ambito del Controparte_4
giudizio R.G. 61433/2022, non si costituiva.
All'udienza dell'15.06.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e la causa veniva rinviata al 9 novembre 2023.
Successivamente con ordinanza del 10.11.2023 erano disattese le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 27.03.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente - stante la rinnovata richiesta di ammissione dei mezzi di prova avanzata da CP_3
nelle note di trattazione scritta del 26.03.2025 - va confermata l'ordinanza del 10.11.2023 in quanto le prove orali articolate nella memoria ex art. 183 comma VI n.2) sono inammissibili vertendo su circostanze generiche ovvero irrilevanti ai fini del decidere (cap. 1 e 2, 6, 9) ovvero da provarsi documentalmente (cap. 3, 4, 5, 7,8,
10,11,12,13,14); inoltre, considerato che parte attrice non ha insistito nell'ammissione dei propri mezzi di prova, anche la richiesta di prova contraria articolata dal convenuto con la con la memoria ex art. 183 CP_3
comma VI n. 3 c.p.c., risulta del tutto inammissibile. Sempre in via preliminare, stante l'eccezione sollevata sul punto dalla , va esaminata la questione Pt_1
attinente alla legittimazione passiva della Parte_1
in proprio in ordine alla domanda di pagamento somme avanzata dal CP_3
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'immobile sito in Roma via del Tritone n. 141/142 è
stato acquistato dalla nella qualità di società di gestione del Controparte_5
ON comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato giusta rogito notarile del CP_1
29.12.2011 (all. 3 citazione).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “i fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi
immobiliari chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58/1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività
giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio;
pertanto, in caso di
acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di
gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di
pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia” (Cass. Civ. n. 12062/2019; Cass. Civ. n.
16605/2010). Sotto l'aspetto dei rapporti obbligatori, proprio in ragione del fatto che detti fondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio,
soggetti passivi del rapporto obbligatorio sono le società di gestione, come tali tenute al pagamento dei debiti
(ex plurimis Cass. 7201/2025; Cass. 33895 /2024; Cass. 7116/2023; Cass. 11177 /2020).
Consegue da ciò il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
in proprio, la quale, peraltro, pur avendo sollevato specifica eccezione in tal Controparte_5
senso, ha promosso il giudizio di accertamento negativo del credito, nei confronti di , anche in Persona_2
proprio e non esclusivamente quale società di gestione del fondo con conseguente riconoscimento CP_1
della propria legitimatio ad causam.
Sempre in via preliminare va rilevato che nell'ambito del giudizio di accertamento negativo di un credito non è
necessario che il creditore, convenuto in giudizio, avanzi un'esplicita domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito, ma è invece sufficiente che contesti l'avversaria domanda del debitore con un'esplicita richiesta di rigetto e tale richiesta ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2943 c.c. (Cass. 31435/2024).
Nel caso di specie nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito promossa dalla , il Pt_1
convenuto, costituitosi tardivamente, non ha proposto domanda riconvenzionale o eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti;
Il ha poi istaurato un autonomo giudizio, nei confronti della e dell'ente , per ottenere la CP_3 Pt_1 Pt_2
condanna al pagamento del proprio credito oltre al risarcimento dei danni subiti.
Stante l'autonomia dei due giudizi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, le decadenze processuali verificatesi nell'ambito del primo giudizio non producono effetti preclusivi nell'ambito del procedimento introdotto da , non essendosi ancora formato un giudicato sul diritto controverso. CP_3
Nel merito va rilevato che oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto di al pagamento della CP_3
provvigione per l'attività di mediazione svolta per la locazione dell'immobile sito in Roma in Via del Tritone
141/142 di proprietà della . Pt_1
Nel caso di specie la società attrice ha contestato il conferimento di un incarico nei confronti di , CP_3
ne consegue che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gravava su quest'ultimo l'onore della prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'attività asseritamente svolta e la conclusione dell'affare, atteso che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito,
sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. 9706/2024).
Ciò a maggior ragione nel caso di specie, atteso che all'azione di accertamento negativo del credito promossa dalla si contrappone quella di condanna per lo stesso credito introdotta dal convenuto con separato Pt_1
giudizio poi riunito.
Occorre preliminarmente evidenziare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto,
indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (ex plurimis
Cass. Civ. 11.443/2022; Cass. Civ. 538/2024).
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'immobile sito in Roma via del Tritone 141/142 di proprietà
della è stato locato all' in forza di contratto di locazione stipulato in CP_8 Controparte_4
data 13.12.2021 con Rep 44/2021 (all. 13 citazione).
Occorre dunque verificare se l'attività posta in essere dal convenuto abbia avuto una rilevanza causale nella conclusione dell'affare, così da giustificare il pagamento della provvigione. Dalle risultanze documentali risulta che il in data 11.01.2021, ha inviato una e-mail alla con la CP_3 Pt_1
quale manifestava “l'interesse alla locazione o all'acquisto del compendio immobiliare di cui all'oggetto da
parte dell'ente ” e chiedeva di “conoscere il soggetto apicale della vostra Controparte_4
società con cui avviare delle trattative” (v. all. 7 comparsa); risulta poi prodotta la riproduzione fotografica di un sms datato 13.01.2021– senza alcuna indicazione in ordine al numero di telefono del destinatario e asseritamente indirizzato a – nel quale veniva richiesto un sopralluogo Controparte_9
sull'immobile di via del Tritone 141 - il giorno 14.01.2021 ore 10,15 (all. 8 comparsa); infine sempre in data
13.01.2021 “Responsible of International Commercial Retai della Persona_3 Controparte_10
” informava la , a mezzo e-mail, di essere stata incaricata di coordinare il sopralluogo del 14
[...] Pt_1
gennaio 2021, alle ore 10:15 ( v.all. 9 comparsa); sono stati prodotti inoltre alcuni messaggi Whatsapp - privi di data e asseritamente scambiati con – in cui si fa riferimento all'invio di “una ulteriore Controparte_7
email di conferma sopralluogo per domani mattina”, ma senza alcun specifico riferimento all'immobile di via del Tritone 141/142.
In ogni caso, non risulta che tale sopraluogo sia poi effettivamente avvenuto o che tramite il sia stata CP_3
formulata una qualsiasi proposta relativa alla locazione dell'immobile di via del Tritone 141/142, anzi la società
con e-mail del 13.01.2021 (all. 16 citazione) ha espressamente contestato al i poteri di Pt_1 Pt_3
rappresentanza dell' e ha espressamente rifiutato l'attività di mediazione, precisando “di avere dato corso Pt_2
all'interlocuzione con il citato Ente, peraltro, esclusivamente grazie all'attività prestata da una società
mandataria addetta in via esclusiva alla commercializzazione nell'interesse e per conto del ON Fedora…”
.
In effetti, dall'esame dell'ulteriore documentazione prodotta emerge che la , prima dell'e-mail di Pt_1 CP_3
dell'11.01.2021 era stata già informata dalla società dell'opportunità di locare l'immobile
[...] CP_6
di via del Tritone 142 ad (v. e-mail del 14.12.2020 - all. 8 citazione) e con il supporto di tale società – Pt_2
cui nel frattempo aveva conferito il mandato in esclusiva per la locazione del predetto immobile (all. 5 citazione)
– aveva anche predisposto una lettera di presentazione all'Ente (v. all. 8 citazione ).
Va poi sottolineato che il contratto di locazione è stato concluso in conseguenza della partecipazione di Pt_1
all'indagine di mercato avviata da in forza dell'Avviso Pubblico prot. n. 129284 del 18/11/2020 (all. 7 Pt_2
citazione) i cui termini di termini di presentazione delle offerte sono stati prorogati con determina dirigenziale n. 202/2021 (all. 10 citazione), pertanto, anche in ragione di ciò, deve escludersi che l'attività svolta dal convenuto abbia avuto rilevanza causale nella conclusione dell'affare. Per quanto sopra, la richiesta di pagamento avanzata dal ia nei confronti della che nei confronti CP_3 Pt_1
di non può trovare accogliento. Pt_2
Merita inoltre evidenziare che l' è un ente di diritto pubblico e da tale qualificazione giuridica discende Pt_2
come diretta ed immediata conseguenza che qualsiasi contratto d'opera professionale deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, venendo richiesta la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (Cass. 11465/2020 e Cass. 15645 /2018) atteso che i relativi atti negoziali constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, ciò a garanzia dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (v. Cass
S.U. 22 marzo 2010, Cass 19410/2016).
D'altra parte, lo stesso di nell'email del 14.01.2021 afferma di aver contattato il Controparte_7 Pt_2
a titolo puramente informale” e solo “per avere informazioni sulla mail inviata dal lla direzione CP_3 CP_3
generale in data 11.01.2021”, con ciò confermando di non aver conferito alcun incarico al mediatore e di averlo contattato solo a seguito della comunicazione pervenuta via e-mail (all.12 comparsa di costituzione).
Per quanto riguarda la domanda avanzata in via subordinata dal ai sensi dell'art. 2041 c.c CP_3
va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che si condivide e si richiama, “l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione
contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto
a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo
contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento" (Cass. n. 14944/2022), ciò sul rilievo che la domanda ex art. 2041 c.c. non possa essere utilizzata subordinatamente rispetto alla domanda “ex contractu” per eluderne l'esito sfavorevole conseguente alla carenza di prova (Cass. n. 22292/2018; Cass. n.
18502/2013).
Pertanto, considerato che è stato accertato che l'attività svolta dal on ha avuto rilevanza causale nella CP_3
conclusione del contratto, anche la domanda avanzata in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c. dovrà
essere rigettata mancando la prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa creditoria.
Occorre adesso esaminare la domanda di risarcimento danni per diffamazione avanzata dalla in Pt_1
ragione del tenore degli articoli pubblicati sulla rivista informatica “Corsera” in data 11.06.2021 e 14.11.2021
(all. 25 e 26 citazione). Occorre preliminarmente rilevare che già nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 6 CP_3
punto 2.2.1.) e poi nella comparsa conclusionale (pag. 23 e ss ) ha negato la paternità degli articoli e anche di essere l'editore della rivista on line denominata “Corsera”.
A fronte di ciò, la non ha fornito esaurienti elementi di prova sull'autore delle pubblicazioni o sull'editore Pt_1
della rivista e neppure in ordine alla stessa natura di “rivista informatica” della pubblicazione, anzi le copie degli articoli prodotte dalla stessa società (v. all. 25 e 26 citazione) indicano chiaramente che Corsera.it Pt_1
“non è una testata giornalistica”, mentre il “fondatore” della pubblicazione Corsera Magazine risulta essere e non . CP_11 CP_3
In ogni caso, nel merito va rilevato che il contenuto delle espressioni utilizzate non è tale da integrare un'ipotesi di diffamazione, ma appare rientrare nel legittimo esercizio del diritto di critica che “quale estrinsecazione della
libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul
quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza
verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla
conoscenza dei fatti oggetto della critica” (ex plurimis Cass. Civ. n. 38215/2021).
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che si condivide e si richiama, il diritto di critica “non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo)
rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere
la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del
soggetto” (Cassazione civile sez. III, 23/02/2024, n.4955).
Nel caso di specie la , come dalla stessa dichiarato, è una società “autorizzata alla prestazione del Pt_1
servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione la promozione e gestione dei Fondi di
investimento immobiliari…” (v. citazione pag. 1) – sussiste, quindi un interesse pubblico in ordine all'attività
dalla stessa espletata;
inoltre le affermazioni contenute negli articoli contestati partono da uno spunto fattuale vero, comprovato dalle risultanze documentali acquisite nel presente giudizio, ed in particolare che in data
13.01.2021 aveva contattato il e che non aveva partecipato al Parte_4 Pt_2 CP_3 Pt_1
primo bando indetto da per la ricerca di una sede temporanea, non avendo presentato offerte entro il Pt_2
termine di scadenza originariamente previsto;
infine, non risulta che le espressioni usate siano state ingiuriose
- tale non potendo ritenersi l'espressione “dormita generale” - o che le stesse siano non pertinenti rispetto al tema in discussione.
Si tratta, quindi, di una legittima espressione del diritto di critica e non di una ipotesi di diffamazione.
Va inoltre sottolineato che nella fattispecie manca finanche l'allegazione dell'effettiva entità dei danni subiti. Invero l'opponente si è limitato a dedurre che “I contenuti diffamatori delle predette pubblicazioni hanno per di
più pregiudicato, o quanto meno seriamente compromesso, il rapporto fiduciario che la medesima
[...]
ha assoluta necessità di intrattenere con i risparmiatori titolari delle Controparte_5
quote di fondi di investimento già costituiti, o costituendi” (v. citazione pag. 21) senza neppure quantificare concretamente il pregiudizio subito.
Al riguardo giova precisare che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide e si richiama "L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale;
in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale;
con quali criteri di calcolo dovrà essere computato.
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere" (Cass.
Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13328).
Ne consegue che in mancanza di allegazione e prova del pregiudizio patrimoniale subito ogni eventuale pretesa risarcitoria al riguardo deve essere respinta.
Merita sottolineare inoltre che “in materia di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle persone giuridiche, il danno cagionato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente tutelati - ivi compreso quello alla reputazione commerciale e all'immagine - non rappresentando un mero danno-evento, e cioè "in re
ipsa", deve formare oggetto di allegazione e di dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici” (Cass.
Civ. 24059/2024).
Nel caso di specie il danno all'immagine, alla dignità e alla onorabilità asseritamente subito dalla risulta Pt_1
genericamente allegato senza alcuna indicazione delle circostanze di fatto da cui desumerne l'esistenza –
quale, ad esempio, la diffusione dell'articolo nello specifico settore di riferimento - non essendo stato peraltro neppure indicato il criterio per la sua eventuale quantificazione.
Né è possibile procedere ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto secondo il constante insegnamento della Suprema Corte ciò presuppone, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi (Cass. Sez. 3, Sent. n. 9744 del 12/04/2023; Cassazione civile sez. VI, 22/02/2017, n.4534) circostanze non sussistenti nel caso di specie in cui manca, sia la prova dell'esistenza del danno che gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Infine, assolutamente generica e non dimostrata è la produzione del danno all'onore e alla reputazione professionale avanzata dal nei confronti della , non risultando neppure specificato il danno CP_3 Pt_1
subito e il criterio per la sua eventuale quantificazione.
Concorrono giusti motivi, tenuto conto delle domande ed eccezioni proposte, dell'esito del giudizio e dell'accoglimento soltanto parziale delle domande della società attrice, per disporre la compensazione delle spese del giudizio nella misura di un terzo, con condanna di , per la soccombenza, al pagamento CP_3
in favore della della restante parte dell'importo che si liquida come in dispositivo secondo i criteri di cui Pt_1
al vigente D.M. 55/2014 (e succ modificazioni) calcolato sul valore indeterminabile della domanda e applicati i parametri prossimi ai valori medi. Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accertata l'inesistenza di una obbligazione di pagamento in capo alla
[...]
n proprio e nella qualità di società di gestione del FONDO Parte_1
FEDORA - ON di Investimento Alternativo Italiano Immobiliare di tipo chiuso, rigetta la domanda di pagamento avanzata da;
CP_3
- Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Parte_1
n proprio e nella qualità di società di gestione del;
[...] CP_1
- Rigetta tutte le ulteriori domande proposte da , anche nei confronti CP_3 Controparte_4
(A.I.F.A.);
[...]
- Dichiara compensate le spese del giudizio per un terzo e condanna alla rifusione in CP_3
favore di in proprio e nella qualità Parte_1
di società di gestione del di Investimento Alternativo Italiano Immobiliare di Controparte_1
tipo chiuso, dei restanti due terzi, che liquida nell'importo (già ridotto) di € 9.000,00 per compensi ed €
364,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- Nulla sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
Così deciso in Roma, lì 25 settembre 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)