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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/11/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 859 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Angelo Palermo Parte_1 C.F._1
-appellante- contro
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Andrea Capuano
-appellata- nonché
Controparte_2
-appellato contumace- avverso la sentenza n. 551/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G.
n. 726/2018, pubblicata in data 23/10/2019.
***
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'APPELLANTE: “- Accertare e Dichiarare il sig. , conducente del ciclomotore Controparte_3
BSTA550 targato X6Y8H4 di proprietà di unico responsabile del sinistro per Controparte_2
CP cui è causa;
- Per l'effetto condannare la ed il sig. in Controparte_5 Controparte_2 solido tra di loro, a risarcire di tutti i danni patiti dall'attore nella residua misura di €. 3.800,00, al netto della somma di €. 3.700,00 a suo tempo versata dalla compagnia assicuratrice convenuta e trattenuta dalla
1 deducente solo a titolo di acconto, ovvero di altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo. – Condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre direttamente al sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”;
- PER L'APPELLATA: “l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice d'appello, in accoglimento delle argomentazioni dianzi esposte in ordine sia all'an, sia al quantum debeatur, confermi l'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alle competenze del presente giudizio di secondo grado”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'azione intrapresa in primo grado da onde Parte_1 ottenere la condanna di e di Controparte_2 Controparte_1
(di seguito ”) al risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale.
[...] CP_1
In particolare, l'attore ha allegato e dedotto, tra l'altro: a) che in data 10/01/2016, alle ore 10:50 circa, egli era intento nell'attraversamento di via Migliori di Giulianova, da nord a sud, allorquando era stato investito dal ciclomotore BETA 50, tg. X6Y8H4, di proprietà di Controparte_2
e condotto dal minore , il quale era sopraggiunto con direzione ovest-est; b) Controparte_3 che il sinistro era da ritenersi addebitabile all'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore.
Egli ha dunque concluso in primo grado per l'accertamento della responsabilità esclusiva del
[...]
e per la condanna solidale con al risarcimento di euro 8.900,00, detratto CP_2 CP_1
l'importo di euro 3.200,00, liquidato in sede stragiudiziale dall'assicurazione e trattenuto a titolo di acconto.
I-1.1. Si è costituita nel primo grado , contestando l'an e il quantum dell'avversa pretesa, e CP_1 concludendo per l'accertamento della responsabilità concorrente paritetica e per l'accertamento del carattere integralmente satisfattivo di quanto già corrisposto o, in subordine, per la riduzione dell'entità del danno alla persona, in relazione alle risultanze della espletanda c.t.u.
I-1.2. Con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha accertato la corresponsabilità del Parte_1
e del nella causazione del sinistro, dichiarando satisfattiva la somma già corrisposta CP_2
e compensando le spese del primo grado.
I-2. Avverso la predetta pronuncia il ha proposto appello, affidando il gravame ad un Parte_1 unico e articolato motivo, con il quale ha censurato la sentenza per travisamento del fatto e violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.
2 Il Giudice di Pace, infatti, avrebbe gravemente errato nel ritenere che dall'istruttoria non fossero emersi elementi certi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, incorrendo nel grave errore giuridico di applicare la presunzione di pari responsabilità, in luogo dell'art. 2054, comma 1, c.c., tenuto conto che il sinistro per cui è causa non si è verificato tra due veicoli, ma tra un veicolo senza guida di rotaia e un pedone.
I-3. Si è costituita in grado di appello , istando per l'integrale conferma della pronuncia CP_1 gravata.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione a seguito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. La fattispecie che qui occupa – investimento di pedone da parte del conducente di un ciclomotore – intercetta il campo applicativo dell'art. 2054, comma 1, c.c., a mente del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Più nel dettaglio, come stabilito dalla Corte di legittimità, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., Sez.
III, ord. n. 9856 del 28/03/2022, Rv. 664262-01).
Con l'ulteriore precisazione che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitarne l'investimento” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.
20910 del 27/10/2005).
E, ancora, “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno
3 specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo)” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2433 del 25/01/2024, Rv. 670063-01).
II-6. Nel rapportare tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi come, seppure la parte motiva della sentenza vada corretta, le conclusioni cui la stessa è giunta in sede di dispositivo devono essere in questa sede confermate, con conseguente rigetto del gravame.
II-6.1. La sentenza gravata risulta erronea nella parte in cui, preso atto del non esatto accertamento della dinamica del sinistro, fa applicazione della presunzione di responsabilità dei soggetti coinvolti, in un contesto regolato invece dall'art. 2054, comma 1, c.c.
Tuttavia, il primo giudice, nel ritenere satisfattivo l'importo già corrisposto al ha – Parte_1 ancorché implicitamente – graduato la responsabilità del pedone non già nella misura del 50%, come sostenuto dall'appellante, ma nella ben minore misura del 19,38%.
Ciò si ricava tenendo conto che il ha ricevuto, ad oggi, euro 4.553,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, a fronte dei complessivi euro 5.647,44 individuati dal c.t.u. nel primo grado.
Il primo giudice ha così accertato la satisfattività di un importo pari all'80,62% di quello accertato in giudizio.
II-6.2. Pur a fronte dell'erroneo riferimento alla presunzione di responsabilità e al carattere implicito della distribuzione delle quote di responsabilità, il risultato cui è giunto il primo giudice risulta comunque conforme agli orientamenti pretori del giudice di legittimità.
In particolare, può ritenersi congruamente operato un addebito di corresponsabilità nella misura sopra indicata, prossima al 20%, in capo al per effetto del concorrente operare dell'art. Parte_1
2054, comma 1, c.c. e dell'art. 1227 c.c.
Risulta infatti pacifico (cfr. prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, in atti) che il abbia posto in essere una condotta colposa e contraria al Parte_1 codice della strada, avendo intrapreso l'attraversamento della strada non sulle strisce pedonali
(poste a pochi metri di distanza dal punto di impatto) e in diagonale.
Valorizzando compiutamente tali circostanze fattuali, può dunque condividersi l'implicita distribuzione di responsabilità operata dal giudice di prime cure e, con essa, il carattere integralmente satisfattivo di quanto già corrisposto al Parte_1
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
4 III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. La sentenza gravata, emendata in parte motiva secondo quanto sin qui rilevato, va confermata.
III-9. Le spese del primo grado restano governate dalla sentenza impugnata, in mancanza di proposizione di autonomo gravame in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese, da ritenersi passata in giudicato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado nella quale il giudice, respingendo l'appello, aveva condannato l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado, benché
l'appellato non avesse impugnato la decisione di compensazione emessa dal giudice di primo grado)” (Cass. civ.,
Sez. III, sent. n. 24422 del 19/11/2009, Rv. 610026-01; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298-03).
III-10. Le spese del grado di appello vanno integralmente compensate, tenuto conto che il deficit motivazionale comunque accertato – sia sul piano del riferimento normativo che dello sviluppo solo implicito delle statuizioni in punto di distribuzione delle responsabilità – ha comunque avuto efficienza causale assorbente nell'indurre l'odierno appellante al gravame.
III-11. Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con il presente provvedimento, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.
228).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da
[...] nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva, con conferma della sentenza n.
551/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
726/2018, pubblicata in data 23/10/2019;
- COMPENSA INTEGRALMENTE le spese del grado di appello, per le ragioni di cui in motivazione;
5 - DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo, il 10 novembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 859 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Angelo Palermo Parte_1 C.F._1
-appellante- contro
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Andrea Capuano
-appellata- nonché
Controparte_2
-appellato contumace- avverso la sentenza n. 551/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G.
n. 726/2018, pubblicata in data 23/10/2019.
***
OGGETTO: Lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'APPELLANTE: “- Accertare e Dichiarare il sig. , conducente del ciclomotore Controparte_3
BSTA550 targato X6Y8H4 di proprietà di unico responsabile del sinistro per Controparte_2
CP cui è causa;
- Per l'effetto condannare la ed il sig. in Controparte_5 Controparte_2 solido tra di loro, a risarcire di tutti i danni patiti dall'attore nella residua misura di €. 3.800,00, al netto della somma di €. 3.700,00 a suo tempo versata dalla compagnia assicuratrice convenuta e trattenuta dalla
1 deducente solo a titolo di acconto, ovvero di altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo. – Condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre direttamente al sottoscritto difensore il quale si dichiara antistatario ex art. 93 cpc”;
- PER L'APPELLATA: “l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice d'appello, in accoglimento delle argomentazioni dianzi esposte in ordine sia all'an, sia al quantum debeatur, confermi l'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alle competenze del presente giudizio di secondo grado”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'azione intrapresa in primo grado da onde Parte_1 ottenere la condanna di e di Controparte_2 Controparte_1
(di seguito ”) al risarcimento del danno derivante dal sinistro stradale.
[...] CP_1
In particolare, l'attore ha allegato e dedotto, tra l'altro: a) che in data 10/01/2016, alle ore 10:50 circa, egli era intento nell'attraversamento di via Migliori di Giulianova, da nord a sud, allorquando era stato investito dal ciclomotore BETA 50, tg. X6Y8H4, di proprietà di Controparte_2
e condotto dal minore , il quale era sopraggiunto con direzione ovest-est; b) Controparte_3 che il sinistro era da ritenersi addebitabile all'esclusiva responsabilità del conducente del ciclomotore.
Egli ha dunque concluso in primo grado per l'accertamento della responsabilità esclusiva del
[...]
e per la condanna solidale con al risarcimento di euro 8.900,00, detratto CP_2 CP_1
l'importo di euro 3.200,00, liquidato in sede stragiudiziale dall'assicurazione e trattenuto a titolo di acconto.
I-1.1. Si è costituita nel primo grado , contestando l'an e il quantum dell'avversa pretesa, e CP_1 concludendo per l'accertamento della responsabilità concorrente paritetica e per l'accertamento del carattere integralmente satisfattivo di quanto già corrisposto o, in subordine, per la riduzione dell'entità del danno alla persona, in relazione alle risultanze della espletanda c.t.u.
I-1.2. Con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha accertato la corresponsabilità del Parte_1
e del nella causazione del sinistro, dichiarando satisfattiva la somma già corrisposta CP_2
e compensando le spese del primo grado.
I-2. Avverso la predetta pronuncia il ha proposto appello, affidando il gravame ad un Parte_1 unico e articolato motivo, con il quale ha censurato la sentenza per travisamento del fatto e violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c.
2 Il Giudice di Pace, infatti, avrebbe gravemente errato nel ritenere che dall'istruttoria non fossero emersi elementi certi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro, incorrendo nel grave errore giuridico di applicare la presunzione di pari responsabilità, in luogo dell'art. 2054, comma 1, c.c., tenuto conto che il sinistro per cui è causa non si è verificato tra due veicoli, ma tra un veicolo senza guida di rotaia e un pedone.
I-3. Si è costituita in grado di appello , istando per l'integrale conferma della pronuncia CP_1 gravata.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione a seguito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. La fattispecie che qui occupa – investimento di pedone da parte del conducente di un ciclomotore – intercetta il campo applicativo dell'art. 2054, comma 1, c.c., a mente del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Più nel dettaglio, come stabilito dalla Corte di legittimità, “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ., Sez.
III, ord. n. 9856 del 28/03/2022, Rv. 664262-01).
Con l'ulteriore precisazione che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendosi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, in modo da non consentire al conducente, anche usando la dovuta sorveglianza, di evitarne l'investimento” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.
20910 del 27/10/2005).
E, ancora, “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno
3 specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo)” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2433 del 25/01/2024, Rv. 670063-01).
II-6. Nel rapportare tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve osservarsi come, seppure la parte motiva della sentenza vada corretta, le conclusioni cui la stessa è giunta in sede di dispositivo devono essere in questa sede confermate, con conseguente rigetto del gravame.
II-6.1. La sentenza gravata risulta erronea nella parte in cui, preso atto del non esatto accertamento della dinamica del sinistro, fa applicazione della presunzione di responsabilità dei soggetti coinvolti, in un contesto regolato invece dall'art. 2054, comma 1, c.c.
Tuttavia, il primo giudice, nel ritenere satisfattivo l'importo già corrisposto al ha – Parte_1 ancorché implicitamente – graduato la responsabilità del pedone non già nella misura del 50%, come sostenuto dall'appellante, ma nella ben minore misura del 19,38%.
Ciò si ricava tenendo conto che il ha ricevuto, ad oggi, euro 4.553,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, a fronte dei complessivi euro 5.647,44 individuati dal c.t.u. nel primo grado.
Il primo giudice ha così accertato la satisfattività di un importo pari all'80,62% di quello accertato in giudizio.
II-6.2. Pur a fronte dell'erroneo riferimento alla presunzione di responsabilità e al carattere implicito della distribuzione delle quote di responsabilità, il risultato cui è giunto il primo giudice risulta comunque conforme agli orientamenti pretori del giudice di legittimità.
In particolare, può ritenersi congruamente operato un addebito di corresponsabilità nella misura sopra indicata, prossima al 20%, in capo al per effetto del concorrente operare dell'art. Parte_1
2054, comma 1, c.c. e dell'art. 1227 c.c.
Risulta infatti pacifico (cfr. prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali, in atti) che il abbia posto in essere una condotta colposa e contraria al Parte_1 codice della strada, avendo intrapreso l'attraversamento della strada non sulle strisce pedonali
(poste a pochi metri di distanza dal punto di impatto) e in diagonale.
Valorizzando compiutamente tali circostanze fattuali, può dunque condividersi l'implicita distribuzione di responsabilità operata dal giudice di prime cure e, con essa, il carattere integralmente satisfattivo di quanto già corrisposto al Parte_1
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
4 III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. La sentenza gravata, emendata in parte motiva secondo quanto sin qui rilevato, va confermata.
III-9. Le spese del primo grado restano governate dalla sentenza impugnata, in mancanza di proposizione di autonomo gravame in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese, da ritenersi passata in giudicato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado nella quale il giudice, respingendo l'appello, aveva condannato l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado, benché
l'appellato non avesse impugnato la decisione di compensazione emessa dal giudice di primo grado)” (Cass. civ.,
Sez. III, sent. n. 24422 del 19/11/2009, Rv. 610026-01; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16526 del 13/06/2024, Rv. 671298-03).
III-10. Le spese del grado di appello vanno integralmente compensate, tenuto conto che il deficit motivazionale comunque accertato – sia sul piano del riferimento normativo che dello sviluppo solo implicito delle statuizioni in punto di distribuzione delle responsabilità – ha comunque avuto efficienza causale assorbente nell'indurre l'odierno appellante al gravame.
III-11. Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con il presente provvedimento, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.
228).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da
[...] nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva, con conferma della sentenza n.
551/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
726/2018, pubblicata in data 23/10/2019;
- COMPENSA INTEGRALMENTE le spese del grado di appello, per le ragioni di cui in motivazione;
5 - DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo, il 10 novembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
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