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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 807/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANCUSO CARLO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5398/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004324810000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato Ricorrente_1, patrocinato dall'avv. Difensore_1, si è opposto all'intimazione di pagamento n. 00 2025 90043248 10 000 notificata alla ricorrente in data 21.10.2025, limitatamente alla sola cartella di pagamento nr. 100 2013 00031814 39 000, dell'importo di euro 255,23, inerente al recupero della tassa automobilistica dell'anno 2008 di cui ente impositore è la Regione Campania.
L'opponente si dolse della prescrizione del suddetto debito impositivo.
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'intimazione in parte qua, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituì in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni, affermando essere stata la prescrizione interrotta da numerosi atti notificati e comprovata da:
all. 9) Intimazione di pagamento n. 100 2016 90079445 90 000;
all. 10) Ricevute notifica intimazione pagamento n. 10020169007944590000;
all. 11) Intimazione di pagamento n.10020189012751949000;
all. 12) Ricevute notifica intimazione pagamento n. 10020189012751949000;
all. 13) Prospetto riepilogativo racc.te inviate intimazione pagamento n. 10020189012751949000;
all. 14) Intimazione di pagamento n.10020219005064737000
all. 15) Ricevute notifica intimazione di pagamento n.10020219005064737000.
Chiese, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come di seguito motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le assorbenti considerazioni che seguono e nei limiti di quanto di giurisdizione.
L'ADER costituitasi in giudizio non ha fornito prova documentale idonea a comprovare la notifica degli atti interruttivi ed ha reiteratamente prodotto la cartolina di notifica della CAD del 9.5.2023 a seguito di deposito dell'atto presso la casa Comunale, ma non degli atti interruttivi precedenti.
Trattandosi di tassa automobilistica dell'anno 2008 -tributo assoggettato alla prescrizione breve triennale- con riferimento alla quale non risulta comprovata neppure la notifica della cartella di pagamento, il debito deve ritenersi pacificamente estinto per prescrizione. L'intimazione deve essere, dunque, annullata in parte qua, limitatamente alla richiamata cartella di pagamento.
Le spese sono compensate in considerazione della sola prescrizione del tributo originariamente dovuto.
Tanto premesso il Giudice monocratico della C.G.T. di I gradi di Salerno – Sezione VI, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui al giudizio n. 5398/25 RGA,
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di quanto di giurisdizione;
compensa le spese.
Salerno, li 16.2.2026
IL PRESIDENTE
dott. Carlo Mancuso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANCUSO CARLO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5398/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004324810000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato Ricorrente_1, patrocinato dall'avv. Difensore_1, si è opposto all'intimazione di pagamento n. 00 2025 90043248 10 000 notificata alla ricorrente in data 21.10.2025, limitatamente alla sola cartella di pagamento nr. 100 2013 00031814 39 000, dell'importo di euro 255,23, inerente al recupero della tassa automobilistica dell'anno 2008 di cui ente impositore è la Regione Campania.
L'opponente si dolse della prescrizione del suddetto debito impositivo.
Chiese, pertanto, l'annullamento dell'intimazione in parte qua, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituì in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse eccezioni, affermando essere stata la prescrizione interrotta da numerosi atti notificati e comprovata da:
all. 9) Intimazione di pagamento n. 100 2016 90079445 90 000;
all. 10) Ricevute notifica intimazione pagamento n. 10020169007944590000;
all. 11) Intimazione di pagamento n.10020189012751949000;
all. 12) Ricevute notifica intimazione pagamento n. 10020189012751949000;
all. 13) Prospetto riepilogativo racc.te inviate intimazione pagamento n. 10020189012751949000;
all. 14) Intimazione di pagamento n.10020219005064737000
all. 15) Ricevute notifica intimazione di pagamento n.10020219005064737000.
Chiese, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita documentazione, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come di seguito motivato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le assorbenti considerazioni che seguono e nei limiti di quanto di giurisdizione.
L'ADER costituitasi in giudizio non ha fornito prova documentale idonea a comprovare la notifica degli atti interruttivi ed ha reiteratamente prodotto la cartolina di notifica della CAD del 9.5.2023 a seguito di deposito dell'atto presso la casa Comunale, ma non degli atti interruttivi precedenti.
Trattandosi di tassa automobilistica dell'anno 2008 -tributo assoggettato alla prescrizione breve triennale- con riferimento alla quale non risulta comprovata neppure la notifica della cartella di pagamento, il debito deve ritenersi pacificamente estinto per prescrizione. L'intimazione deve essere, dunque, annullata in parte qua, limitatamente alla richiamata cartella di pagamento.
Le spese sono compensate in considerazione della sola prescrizione del tributo originariamente dovuto.
Tanto premesso il Giudice monocratico della C.G.T. di I gradi di Salerno – Sezione VI, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui al giudizio n. 5398/25 RGA,
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di quanto di giurisdizione;
compensa le spese.
Salerno, li 16.2.2026
IL PRESIDENTE
dott. Carlo Mancuso