Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 488
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica PEC

    La Corte ritiene infondate le doglianze sulla nullità della notifica PEC, citando la giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) secondo cui una notifica PEC da indirizzo istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di esercitare pienamente le proprie difese. La proposizione tempestiva del ricorso dimostra il buon fine della notifica.

  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene fondato il rilievo sulla mancata notifica degli atti presupposti, richiamando la giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 10012 del 15 aprile 2021) secondo cui l'omessa notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo. L'Amministrazione non ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione della cartella

    Non specificato nel dettaglio, ma la decisione finale di accoglimento del ricorso implica che questo motivo, insieme ad altri, ha contribuito all'esito favorevole.

  • Accolto
    Insufficiente motivazione sugli interessi di mora

    Non specificato nel dettaglio, ma la decisione finale di accoglimento del ricorso implica che questo motivo, insieme ad altri, ha contribuito all'esito favorevole.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale dei crediti

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, dato che i tributi risalgono agli anni 2014-2015 e non sono stati dimostrati atti interruttivi anteriori alla cartella impugnata, la cui notifica è ritenuta inesistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 488
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 488
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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