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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 488/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2271/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240007098071 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: deduce di aver effettuato la notifica per il contraddittorio all'ente impositore e insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: assente ore 10:23
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe notificato il 13/06/2024, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 291 2024 00070980 71 000 relativa ai tributi TARI–TEFA per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivo di € 3.036,88, deducendone:
-inesistenza/nullità della notifica PEC, per utilizzo di indirizzo non registrato nei pubblici elenchi e per assenza di relata e attestazione di conformità;
-mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento);
-difetto assoluto di motivazione della cartella, priva di contenuto sostanziale e non recante il dettaglio degli atti richiamati;
-insufficiente motivazione sugli interessi di mora;
prescrizione quinquennale dei crediti (TARI 2014–2015).
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo::
-l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, co.
6-bis, D.lgs. 546/1992, non essendo stato chiamato in giudizio il Comune di Canicattì – Ufficio Tributi;
- la validità della notifica PEC, non essendo richiesta dalla legge la presenza dell'indirizzo mittente nei pubblici elenchi (art. 26 DPR 602/1973);
- la propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli atti presupposti, di esclusiva competenza del
Comune;
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 68 DL 18/2020;
conclude per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25 novembre 2024 questa Corte in diversa composizione ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Canicattì in qualità di ente impositore. Il Comune, regolarmente citato, non si costituiva.
All'odierna udienza, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
2.È fondato, tuttavia, il rilievo concernente la mancata notifica degli atti presupposti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo (come un'intimazione di pagamento o un avviso di mora). Questo perché la sequenza procedimentale deve essere rispettata per garantire il diritto di difesa del contribuente
In particolare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ( S.U. n. 10012 del 15 aprile 2021) l'omessa notifica dell'atto presupposto (es. cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) e il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare entrambi. Il giudice deve verificare la scelta del contribuente e, se viene impugnato solo l'atto consequenziale, deve limitarsi a verificare la regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dimostrare che la notifica dell'atto presupposto sia avvenuta regolarmente. Se non ci riesce, l'atto successivo è nullo e, in certi casi, la pretesa tributaria può estinguersi, soprattutto se sono decorsi i termini di decadenza.
Nella fattispecie in esame, parte resistente, rimanendo contumace, non ha fornito dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte impugnate congiuntamente alla successiva intimazione di pagamento.
3. Inoltre è fondata l'eccezione di prescrizione.
I tributi risalgono agli anni 2014–2015.
Non essendo dimostrati atti interruttivi anteriormente alla cartella impugnata – la cui notificazione è peraltro ritenuta inesistente – deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale.
4.In conclusione il ricorso deve essere accolto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 605,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 605,00 oltre accessori di legge.
Agrigento 18.2.2026 Il Giudice
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2271/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240007098071 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: deduce di aver effettuato la notifica per il contraddittorio all'ente impositore e insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: assente ore 10:23
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe notificato il 13/06/2024, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 291 2024 00070980 71 000 relativa ai tributi TARI–TEFA per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivo di € 3.036,88, deducendone:
-inesistenza/nullità della notifica PEC, per utilizzo di indirizzo non registrato nei pubblici elenchi e per assenza di relata e attestazione di conformità;
-mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento);
-difetto assoluto di motivazione della cartella, priva di contenuto sostanziale e non recante il dettaglio degli atti richiamati;
-insufficiente motivazione sugli interessi di mora;
prescrizione quinquennale dei crediti (TARI 2014–2015).
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo::
-l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, co.
6-bis, D.lgs. 546/1992, non essendo stato chiamato in giudizio il Comune di Canicattì – Ufficio Tributi;
- la validità della notifica PEC, non essendo richiesta dalla legge la presenza dell'indirizzo mittente nei pubblici elenchi (art. 26 DPR 602/1973);
- la propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli atti presupposti, di esclusiva competenza del
Comune;
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 68 DL 18/2020;
conclude per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25 novembre 2024 questa Corte in diversa composizione ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Canicattì in qualità di ente impositore. Il Comune, regolarmente citato, non si costituiva.
All'odierna udienza, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Devono ritenersi infondate le doglianze espresse da parte ricorrente in ordine alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento in quanto eseguita a mezzo PEC, da parte di un mittente il cui indirizzo si assume non risultare da pubblici elenchi.
Deve, invero, rilevarsi che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.
15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Nel caso di specie, peraltro, la proposizione tempestiva dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento dà contezza del buon fine della notifica effettuata a mezzo PEC dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
2.È fondato, tuttavia, il rilievo concernente la mancata notifica degli atti presupposti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo (come un'intimazione di pagamento o un avviso di mora). Questo perché la sequenza procedimentale deve essere rispettata per garantire il diritto di difesa del contribuente
In particolare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite ( S.U. n. 10012 del 15 aprile 2021) l'omessa notifica dell'atto presupposto (es. cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) e il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare entrambi. Il giudice deve verificare la scelta del contribuente e, se viene impugnato solo l'atto consequenziale, deve limitarsi a verificare la regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dimostrare che la notifica dell'atto presupposto sia avvenuta regolarmente. Se non ci riesce, l'atto successivo è nullo e, in certi casi, la pretesa tributaria può estinguersi, soprattutto se sono decorsi i termini di decadenza.
Nella fattispecie in esame, parte resistente, rimanendo contumace, non ha fornito dimostrazione dell'avvenuta notifica delle cartelle presupposte impugnate congiuntamente alla successiva intimazione di pagamento.
3. Inoltre è fondata l'eccezione di prescrizione.
I tributi risalgono agli anni 2014–2015.
Non essendo dimostrati atti interruttivi anteriormente alla cartella impugnata – la cui notificazione è peraltro ritenuta inesistente – deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale.
4.In conclusione il ricorso deve essere accolto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 605,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 605,00 oltre accessori di legge.
Agrigento 18.2.2026 Il Giudice