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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 746/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 746/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO ER
e
DI IA NO, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. C.F._2
VA DE
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del).
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione con provvedimento del 05/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/03/2025, le parti, premettendo di avere avuto una pagina 1 di 4 relazione, e successivamente contratto matrimonio a LA Acreide in data
22/08/2019, nel corso della quale è nata la figlia (il 24/04/2019), chiedevano Per_1 consensualmente a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) La piccola è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata con Per_1 la madre presso la residenza in Siracusa, Via Von Platen 42 (casa di proprietà della
Dott.ssa dove attualmente dimora unitamente ai di lei genitori, in attesa di Pt_1 trovare nuova sistemazione);
2) Il dott. Di Maria potrà esercitare il diritto di visita e quindi vedere e tenere con sé la piccola a semplice richiesta (compatibilmente con gli impegni scolastici-sportivi Per_1 di quest'ultima) previa comunicazione alla madre, purché venga sempre rispettato il preminente interesse della minore;
in ogni caso il predetto potrà tenere con se la figlia nei fine settimana in cui sarà presente a Siracusa e vederla giornalmente in video chiamata nelle fasce orarie pomeridiane e serali, per come abitualmente è stato fatto anche in precedenza.
3) Il Dott. Di Maria verserà mensilmente alla Dott.ssa a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della piccola la somma di € 600,00 (€ seicento/00), somma Per_1 che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il padre contribuirà altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore, che saranno di comune accordo preventivate e concordate con la madre, da individuarsi in base al protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa, ivi compresi i pagamenti: - del 50% della retta della scuola materna privata attualmente frequentata dalla minore;
- del 50% dell'attività sportiva di danza attualmente svolta dalla piccola . Per_1
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
5) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche nell'interesse della minore”.
All'udienza del 30/09/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio. pagina 2 di 4 Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 746/2025
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e DI IA Parte_1
NO, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LA Acreide (SR) il giorno 22/08/2019 (Atto n. 22, parte II, Serie A, anno 2019); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LA Acreide per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
6.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 746/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promossa congiuntamente da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IO ER
e
DI IA NO, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. C.F._2
VA DE
RICORRENTI
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del).
*** rimessa dinanzi al Collegio per la decisione con provvedimento del 05/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/03/2025, le parti, premettendo di avere avuto una pagina 1 di 4 relazione, e successivamente contratto matrimonio a LA Acreide in data
22/08/2019, nel corso della quale è nata la figlia (il 24/04/2019), chiedevano Per_1 consensualmente a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale alle condizioni concordate dagli stessi.
Contestualmente, domandavano – decorso il termine di legge – la pronuncia di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
In particolare, le parti chiedevano l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) La piccola è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata con Per_1 la madre presso la residenza in Siracusa, Via Von Platen 42 (casa di proprietà della
Dott.ssa dove attualmente dimora unitamente ai di lei genitori, in attesa di Pt_1 trovare nuova sistemazione);
2) Il dott. Di Maria potrà esercitare il diritto di visita e quindi vedere e tenere con sé la piccola a semplice richiesta (compatibilmente con gli impegni scolastici-sportivi Per_1 di quest'ultima) previa comunicazione alla madre, purché venga sempre rispettato il preminente interesse della minore;
in ogni caso il predetto potrà tenere con se la figlia nei fine settimana in cui sarà presente a Siracusa e vederla giornalmente in video chiamata nelle fasce orarie pomeridiane e serali, per come abitualmente è stato fatto anche in precedenza.
3) Il Dott. Di Maria verserà mensilmente alla Dott.ssa a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento della piccola la somma di € 600,00 (€ seicento/00), somma Per_1 che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il padre contribuirà altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore, che saranno di comune accordo preventivate e concordate con la madre, da individuarsi in base al protocollo in vigore presso il Tribunale di Siracusa, ivi compresi i pagamenti: - del 50% della retta della scuola materna privata attualmente frequentata dalla minore;
- del 50% dell'attività sportiva di danza attualmente svolta dalla piccola . Per_1
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e indipendenti e rinunciano, reciprocamente, ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
5) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche nell'interesse della minore”.
All'udienza del 30/09/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio. pagina 2 di 4 Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.
54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 746/2025
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e DI IA Parte_1
NO, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in LA Acreide (SR) il giorno 22/08/2019 (Atto n. 22, parte II, Serie A, anno 2019); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LA Acreide per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
6.11.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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