Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8243/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8243/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 17/01/2023 TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Toscano Parte_1
- Opponente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Granata Controparte_1
- Opposta -
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni: all'udienza del 17/01/2023 le parti hanno concluso come da note.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2347/2018, emesso dal Tribunale di
[...]
Nola in data 15 ottobre 2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 45.000,00, oltre interessi e spese, in favore della moglie,
. Controparte_1 L'opponente ha eccepito l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c., chiedendone la revoca o l'annullamento. Nel merito, senza contestare i fatti posti a fondamento del ricorso monitorio, ha richiesto una CTU contabile per la ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente cointestato tra le parti. L'opposta costituendosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 l'opposizione, ritenendola pretestuosa e infondata, ribadendo la sussistenza del proprio credito. Ha evidenziato che, durante il matrimonio, i coniugi
avevano aperto un conto corrente cointestato presso la Banca Credem, sul quale venivano accreditate le rispettive pensioni e i TFR. Secondo la prospettazione dell'opposta, non smentita dall'opponente, nel gennaio 2017, avrebbe prelevato arbitrariamente e senza il Parte_1 consenso della moglie l'intera somma depositata, pari a € 93.000,00, mediante prelievi in contanti e l'emissione di un assegno circolare a proprio favore. Successivamente, l'opponente avrebbe abbandonato la casa coniugale il 5 febbraio 2017, trattenendo integralmente la somma sottratta.
A seguito del rifiuto di restituire quanto prelevato, la sig.ra ha CP_1 dapprima avanzato una richiesta bonaria di restituzione, poi formalizzato una querela per appropriazione indebita, dando origine a un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Nola (RGNR n. 2442/2017). Nel corso delle indagini, la Guardia di Finanza avrebbe accertato la condotta dell'opponente, confermando l'illegittimità del prelievo, nonostante il procedimento sia stato poi archiviato per la sussistenza dell'esimente di cui all'art 649 c.p. Sul piano civilistico, l'opposta ha fondato la propria pretesa sull'art. 1854 c.c., che disciplina la solidarietà attiva e passiva nei conti cointestati, invocando la giurisprudenza di legittimità secondo cui ciascun cointestatario ha diritto a rivendicare il 50% delle somme giacenti, salvo prova contraria. Alla luce di tali elementi, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, nonché l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
In proposito è sufficiente il richiamo a Cass. 27069/2022, ai sensi della quale:
“La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”. Nel caso di specie, non è contestato da parte opponente a) che il conto in questione era cointestato e destinato ai bisogni della famiglia;
b) che ha prelevato la somma di euro 90.000,00; c) che l'ha impiegata per esigenze personali. Quale unica difesa il sig. deduce genericamente che la Parte_1 cointestazione del conto non rispecchierebbe l'esatta ricostruzione della pertinenza delle somme alla luce di eventuali pattuizioni, accordi e compensazioni avvenute tra i coniugi. Non specifica quali siano tali accordi e intende rimettere l'accertamento ad una CTU che, in assenza di deduzioni, prima ancora che di prove, chiare e specifiche, assume carattere del tutto esplorativo.
Nel caso di specie, la richiesta di CTU non è finalizzata a chiarire aspetti tecnici di una prova già acquisita, bensì a supplire alla mancata allegazione di
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elementi probatori da parte dell'opponente. Pertanto, si tratta di un mezzo esplorativo, non ammissibile ai sensi della giurisprudenza consolidata (Cass.
30218/2017, Cass. 3130/2011). Infatti, “costituisce principio consolidato che la consulenza tecnica d'ufficio - mezzo rimesso alla scelta discrezionale del giudice - non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218; Cass. 8 febbraio 2011, n.
3130), mentre il limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, e sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati (Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. 6 giugno 2003, n. 9060)” (Cass. 11332/2023). Si consideri, poi, che la circostanza dell'esclusivo versamento delle somme, se anche fosse stata accertata in sede di consulenza, non sarebbe stata idonea a superare la presunzione di contitolarità in parti uguali, come precisato da Cass
27069/2022 su richiamata. Diversamente la circostanza del prelievo della somma di euro 90.000,00 e del relativo impiego per esigenze personali non risulta contestata, onde può ritenersi acquisita al processo la prova delle condizioni per richiedere la restituzione della propria quota.
Si consideri, poi, che Se rimane indimostrato l'impiego delle somme prelevate da un conto cointestato – ossia se non è chiaro se siano state utilizzate per esigenze familiari o per scopi personali di uno solo dei coniugi – la soluzione giuridica dipende dalla presunzione di comproprietà stabilita dall'art. 1854 c.c. e dall'onere probatorio che ne deriva;
tale disposizione stabilisce che, in un conto corrente cointestato, i saldi attivi si presumono di proprietà comune dei cointestatari in parti uguali, salvo diversa prova.
Nel caso in cui risulti indimostrato come siano state impiegate le somme prelevate, il coniuge prelevante sarà obbligato a restituire il 50% delle somme prelevate.
Tale assunto è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che si è espressa in tali termini: "Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non
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risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass 77/2018). Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio per superare la presunzione di comproprietà delle somme depositate sul conto corrente cointestato. Pertanto, ai sensi dell'art. 1854 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 27069/2022, Cass. 77/2018), deve ritenersi che il 50% del saldo sia di spettanza della sig.ra . Controparte_1
E nemmeno il versamento di somme in via esclusiva o prevalente da parte dell'opponente potrebbe essere considerato veritiero, atteso che parte opponente ha dedotto (senza contestazione di controparte) e provato (con il deposito degli atti del procedimento penale) di aver versato sul conto cointestato la somma di euro 140 mila circa, a fronte del versamento del
[...]
della minor somma di euro 126 mila circa. Pt_1 Per tali motivi l'opposizione va integralmente rigettata, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza, la relativa liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014. Nonostante l'infondatezza dell'opposizione, non si ravvisano gli elementi della mala fede o della colpa grave per l'applicazione dell'art 96 cpc.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di euro 7616,00 per compensi, oltre iva, cpa e CP_1 rimborso spese forfettario come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Granata dichiaratosi antistatario
Così deciso in Nola, il 13/02/2025.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco
Fabbri)
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