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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/01/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 483 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 19/01/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. ANNUNZIATA GRANDE in sostituzione dell'avv PAOLINI
FILIPPO e per l'avv. PIERLUIGI D'AMORE in sostituzione dell'avv. DI CP_1
SANTE PIERA . L'avv. GRANDE chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese di lite. L'avv. D'AMORE si riporta agli atti ed impugna e contesta le risultanze della CTU chiedendone il rinnovo. L'avv. GRANDE si oppone
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483 2022 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAIL AQ con l'avv. DI SANTE PIERA ( ), C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.5.2023 assumeva di aver inoltrato Parte_1
all' domande per il riconoscimento delle malattie professionali consistenti in CP_1
“sindrome del tunnel carpale bilaterale”, “meniscopatia mediale e laterale bilaterale”
- 2 - e “tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle” e lamentava che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi venivano respinti.
Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita e/o di un indennizzo per il danno biologico derivante dalle malattie professionali addotta nella misura del 5% per la sindrome del tunnel carpale bilaterale, pari almeno al 6% per la meniscopatia mediale e laterale bilaterale e pari all' 8% per la tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle o nella maggiore misura riconosciuta in corso di causa previa unificazione con quanto già riconosciuto per altra patologia.
In particolare, la parte ricorrente affermava che le suddette patologie fossero riconducibili all'esercizio dell'attività lavorativa quale operaio addetto alle lavorazioni motoristiche meccaniche nonché come capo officina e successivamente, dal 2006, come capo cantiere sorvegliante.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'attività istruttoria ha confermato che il ricorrente ha lavorato prima quale operaio addetto alle lavorazioni e successivamente quale sorvegliante e capocantoniere.
In particolare dall' estratto contributivo risulta che il signor ha Parte_1
lavorato alle dipendenze dell dal CP_2
I testi, entrambi colleghi di lavoro del signor hanno confermato che il ricorrente Pt_1
ha lavorato per prima quale operaio addetto alle operazioni meccaniche Org_1
fino al 2055 e successivamente dal 2006 quale capo cantoniere e sorvegliante con orario dalle 7.00 alle 13,00 per sei giorni a settimana, guidando automezzi pesanti e macchine operatrici (escavatori, pale meccaniche) e tagliando l'erba.
Il teste ha anche precisato che il capocantoniere è un operaio specializzato Tes_1
che guida mezzi pesanti e gestisce le squadre di manutenzione che operano sui fronti.
Il signor faceva sia il caposquadra sia il sorvegliante. Il sorvegliante si Pt_1
occupava della sorveglianza della strada affidata per garantire la sicurezza della circolazione, segnalando gli interventi da fare e quale caposquadra collaborando anche ad effettuarli” ed ancora “Il signor faceva sia il caposquadra sia il Pt_1
- 3 - sorvegliante. Il sorvegliante si occupava della sorveglianza della strada affidata per garantire la sicurezza della circolazione, segnalando gli interventi da fare e quale caposquadra collaborando anche ad effettuarli” Adr il signor quale Pt_1
caposquadra faceva anche lavori manuali e con attrezzature meccaniche”.
Tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste escusso.
Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha accertato la natura Persona_1
professionale delle malattie professionali denunciate ed ha concluso che “Ne deriva che il grado di menomazione derivato al periziato dalle tecnopatie oggetto del presente contenzioso (a carico dei polsi, delle spalle e delle ginocchia), potrà essere quantificato nella misura del 12% (dodici cento). Ove ritenuto utile ai fini di giustizia, tenuto conto che dalla documentazione in atti risulta un precedente riconoscimento, da parte dell , di un danno biologico pari all'8% per “Esiti di ED lombare a CP_1
moderato impegno funzionale”, il grado di menomazione dell'efficienza psico-fisica del sig. può essere complessivamente valutato nella misura del 18% Parte_1
(diciotto per cento)”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento né vi sono ragioni per disporre il rinnovo della CTU come chiesto dalla resistente.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- 4 - così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle malattie professionali denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 18” previa unificazione con quanto già riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l al pagamento, in favore del procuratore antistatario di CP_1
parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in €. 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 19 gennaio 2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
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