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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/07/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 271/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 271 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
(p.iva: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 38, in persona del curatore avv. Cristiana Barbieri, con il patrocinio dell'avv. Mauro Grisendi, domiciliato come in atti;
contro (p.iva: ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma, via della Magliana n. 876, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lavalle;
conclusioni All'udienza del 26/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di seguito rassegnate: : «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni Parte_1 ezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) revocare, ai sensi dell'art. 67, 2° comma, L. Fallimentare, il pagamento di € 85.718,38, effettuato in data 31.05.2022 dalla società SDA
[...] in favore della società CP_2 Controparte_1
della procedura ese
[...]
1665/2022 R.G.Es., promossa da quest'ultima dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia nei confronti della debitrice esecutata Parte_1
e della terza pignorata nei sei mesi Controparte_3 antecedenti alla dichiara one della par condicio creditorum;
2) per l'effetto condannare la società Controparte_1
(C.F. e P.IVA
[...] P.IVA_2 a Magliana ersona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Parte_1 della somma di € 85.718,38, oltre agli
[...]
1284, 4° comma, c.c. dalla domanda sino al saldo. Con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge».
pagina 1 di 5 «piaccia all'On. CP_1 Controparte_1
d eccezione, in accoglimento dei motivi esposti in premessa, a. nel merito, respingere le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
b. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
---------------------------- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
L'oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se il pagamento della somma di euro 85.718,38 effettuato in favore di in data CP_1
31/05/2022 da parte della terza pignorata Controparte_3 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1665/2022 R.G.Es. – Trib. RE, sia revocabile ex art. 67 co. 2 legge fall., sussistendone i presupposti.
Quanto alla vicenda processuale, è sufficiente precisare che, dopo il deposito del ricorso introduttivo e della comparsa di costituzione e risposta della convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione in quanto documentale, è stata trattenuta sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come sopra trascritte.
------- ------- ------- La domanda attorea è fondata e deve quindi essere accolta.
Giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti per cui è causa, non contestati e quindi pacifici:
- nell'ambito dei rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, CP_1 emetteva fatture nei confronti di in bonis per
[...] Parte_1 importo complessivo di euro 81.1
- stante il mancato pagamento, i ripetuti solleciti e la messa in mora della debitrice (con comunicazioni in date 29/10/2021 e 08/11/2021), quest'ultima proponeva un piano di rientro parziale (datato 08/11/2021); Contr
- in data 09/11/2021 presentava comunque ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma, per l'intero importo vantato;
- in data 01/12/2021 effettuava un pagamento Parte_1 Contr parziale in favore di per euro 8.134,57;
- in data 10/12/2021 il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 21215/2021, divenuto esecutivo il 18/03/2022; Contr
- avviava successivamente la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1665/2022 R.G.Es. – Trib. Reggio Emilia;
- in data 25/05/2022 il Tribunale di Reggio Emilia assegnava ad Contr
le somme richieste;
- in data 31/05/2022 la terza pignorata Controparte_3 Contr versava ad la somma di euro 85.718,38;
pagina 2 di 5 - con sentenza n. 40/2022 pronunciata in data 13/09/2022, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava il fallimento della
[...]
. Parte_1
I presupposti oggettivi della domanda sono pacifici in quanto non contestati. Ad ogni buon conto, è provato anzitutto il pagamento effettuato dal debitor debitoris in favore della Controparte_3 convenuta nel periodo sospetto. Ed infatti, la difesa del fallimento ha prodotto copia della distinta del bonifico impugnato, effettuato in data 31/05/2022 (doc. n. 6). Poiché la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
è stata pronunciata in data 13/09/2022, il pagamento Parte_1 impugnato ricade nel periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art. 67 co. 2 legge fall.. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento dello stesso debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato a esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento a estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis» (Cass. n. 23652/2012; Cass. n. 22160/2016). Anche l'applicazione di tale principio, a cui il Tribunale intende aderire, non è contestata da parte della convenuta. A ciò si aggiunga, sempre sotto il profilo oggettivo, che in tema di revocatoria fallimentare l'eventus damni è da intendersi in re ipsa, poiché un pagamento preferenziale eseguito nel periodo sospetto determina invariabilmente una lesione della par condicio creditorum, «ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione» (Cass. n. 2218/2022).
È documentalmente provata, infine, la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di al momento del Parte_1 pagamento impugnato. A tal fine occorre premettere che la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito deve essere effettiva e non meramente potenziale, pur potendo essere provata, da parte del curatore, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (da ultimo, Cass. ord. n. 7013/2025). In termini più specifici, tale prova «presuppone la dimostrazione della concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non già quella della semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte e, pertanto, pur potendo essere fornita in via presuntiva, richiede l'offerta di elementi indiziari tali da indurre e ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere pagina 3 di 5 percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore» (Cass. n. 19709/2015). Ciò posto, assume rilievo anzitutto il concreto svolgimento del rapporto tra le parti, come innanzi descritto. Ed infatti, già nel mese di novembre 2021 , non riuscendo a fare fronte Parte_1 Contr all'obbligazione di pagamento assunta verso , proponeva a quest'ultima un piano di rientro rateale. Probabilmente non convinta Contr della capacità della debitrice di onorare tale impegno, si determinava (con ricorso depositato il giorno successivo a quello in cui era stato comunicato il piano di rientro) ad ottenere un titolo giudiziale nei confronti di , emesso poi dal Tribunale di Roma il Parte_1 successivo mese di dicembre. Sulla base di tale titolo, divenuto definitivo, e a fronte del persistente Contr inadempimento di controparte, agiva in via esecutiva conseguendo, a seguito dell'assegnazione delle somme richieste, l'importo oggetto del pagamento contestato in questa sede. Al momento della realizzazione del proprio credito (31/05/2022), come detto ottenuto a fronte dell'iniziale definitivo inadempimento dell'obbligazione originaria e del successivo mancato rispetto del piano Contr di rientro proposto da controparte, non poteva ragionevolmente ignorare lo stato di insolvenza dalla propria debitrice posto che, come dimostrato dalla difesa attorea (docc. nn. 9 e 10), nell'ambito della procedura esecutiva n. 1665/2022 R.G.Es. le terze pignorate
[...]
e , nel comunicare l'assenza CP_4 Controparte_5 di somme nella disponibilità dell'esecutata, avevano altresì dato conto dell'esistenza di diversi altri pignoramenti, alcuni dei quali promossi da lavoratori della . Parte_1
L'esistenza di plurimi pignoramenti a carico del debitore rappresenta, in termini generali, un evidente segnale della incapacità del debitore stesso di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Ed ancora, nel corso della procedura esecutiva in questione era intervenuto, prima dell'impugnato pagamento, anche il sig.
[...]
(doc. n. 11), ex lavoratore e membro del Consiglio Parte_2 di Amministrazione della , al fine di ottenere il Parte_1 pagamento di alcune mensilità arretrate del proprio stipendio. Questa circostanza appare particolarmente significativa nel contesto considerato, in quanto sintomatica di un ormai conclamato stato di insolvenza della debitrice, non più in grado di retribuire neppure i propri amministratori. In definitiva, il complesso delle sopra riferite circostanze, in uno alle notizie diffuse da organi di informazione locali (facilmente reperibili in rete) sullo sciopero indetto dai lavoratori della debitrice nel febbraio 2022 per il mancato pagamento di retribuzioni arretrate (docc. nn. 7 e 8), costituiscono gravi, precisi ed univoci elementi indiziari rivelatori Contr dello stato di insolvenza di che , operatrice Parte_1 professionale nel mercato di riferimento, non poteva certamente ignorare al momento del pagamento ricevuto dal terzo pignorato pagina 4 di 5 (pagamento avvenuto, tra l'altro, in prossimità della successiva dichiarazione di fallimento della debitrice).
------- ------- ------- In ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare relativa a un pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto revocando è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo con la pronuncia alla sentenza (costitutiva) di accoglimento della domanda. Se ne desume che gli interessi sulla somma da restituire alla Procedura decorrano dalla data della domanda giudiziale (Cass. S.U. n. 437/2000; Cass. n. 12736/2011; Cass. n. 27084/2011; Cass. n. 5106/2012). L'appartenenza degli oneri controversi alla categoria delle obbligazioni di valuta e le caratteristiche dell'azione promossa comportano, quindi, che la convenuta debba corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della notificazione del ricorso introduttivo, perfezionatasi il 03/02/2025, a quella dell'effettivo pagamento.
------- ------- ------- Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistendo motivi per derogare alla regola generale secondo cui seguono la soccombenza, le stesse sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in base ai valori medi di cui al decreto ministeriale n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 e 260.000) e dell'assenza della fase istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 271 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa dal contro Parte_1 [...] ogni altra domanda ed Controparte_1 eccezione disattesa od assorbita, così provvede: I. in accoglimento della domanda attorea, revoca ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fallimentare, il pagamento di cui in parte motiva e, per l'effetto, II. condanna ATS – alla CP_1 Controparte_1 restituzione in favore del della somma di Parte_1 euro 85.718,38, oltre interessi di legge dal 03/02/2025 al saldo;
III. condanna alla CP_1 Controparte_1 rifusione in favore del delle spese di lite, Parte_1 che liquida in complessivi euro 9.192,00, di cui euro 759,00 per esborsi ed euro 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in Reggio Emilia, 16/07/2025. il giudice Niccolò Stanzani Maserati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 271 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
(p.iva: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Reggio Emilia, via Caduti delle Reggiane n. 38, in persona del curatore avv. Cristiana Barbieri, con il patrocinio dell'avv. Mauro Grisendi, domiciliato come in atti;
contro (p.iva: ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma, via della Magliana n. 876, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lavalle;
conclusioni All'udienza del 26/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di seguito rassegnate: : «Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni Parte_1 ezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: 1) revocare, ai sensi dell'art. 67, 2° comma, L. Fallimentare, il pagamento di € 85.718,38, effettuato in data 31.05.2022 dalla società SDA
[...] in favore della società CP_2 Controparte_1
della procedura ese
[...]
1665/2022 R.G.Es., promossa da quest'ultima dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia nei confronti della debitrice esecutata Parte_1
e della terza pignorata nei sei mesi Controparte_3 antecedenti alla dichiara one della par condicio creditorum;
2) per l'effetto condannare la società Controparte_1
(C.F. e P.IVA
[...] P.IVA_2 a Magliana ersona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Parte_1 della somma di € 85.718,38, oltre agli
[...]
1284, 4° comma, c.c. dalla domanda sino al saldo. Con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge».
pagina 1 di 5 «piaccia all'On. CP_1 Controparte_1
d eccezione, in accoglimento dei motivi esposti in premessa, a. nel merito, respingere le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
b. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
---------------------------- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
L'oggetto del presente giudizio consiste nello stabilire se il pagamento della somma di euro 85.718,38 effettuato in favore di in data CP_1
31/05/2022 da parte della terza pignorata Controparte_3 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1665/2022 R.G.Es. – Trib. RE, sia revocabile ex art. 67 co. 2 legge fall., sussistendone i presupposti.
Quanto alla vicenda processuale, è sufficiente precisare che, dopo il deposito del ricorso introduttivo e della comparsa di costituzione e risposta della convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione in quanto documentale, è stata trattenuta sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come sopra trascritte.
------- ------- ------- La domanda attorea è fondata e deve quindi essere accolta.
Giova premettere una sintetica ricostruzione dei fatti per cui è causa, non contestati e quindi pacifici:
- nell'ambito dei rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, CP_1 emetteva fatture nei confronti di in bonis per
[...] Parte_1 importo complessivo di euro 81.1
- stante il mancato pagamento, i ripetuti solleciti e la messa in mora della debitrice (con comunicazioni in date 29/10/2021 e 08/11/2021), quest'ultima proponeva un piano di rientro parziale (datato 08/11/2021); Contr
- in data 09/11/2021 presentava comunque ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Roma, per l'intero importo vantato;
- in data 01/12/2021 effettuava un pagamento Parte_1 Contr parziale in favore di per euro 8.134,57;
- in data 10/12/2021 il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 21215/2021, divenuto esecutivo il 18/03/2022; Contr
- avviava successivamente la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1665/2022 R.G.Es. – Trib. Reggio Emilia;
- in data 25/05/2022 il Tribunale di Reggio Emilia assegnava ad Contr
le somme richieste;
- in data 31/05/2022 la terza pignorata Controparte_3 Contr versava ad la somma di euro 85.718,38;
pagina 2 di 5 - con sentenza n. 40/2022 pronunciata in data 13/09/2022, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava il fallimento della
[...]
. Parte_1
I presupposti oggettivi della domanda sono pacifici in quanto non contestati. Ad ogni buon conto, è provato anzitutto il pagamento effettuato dal debitor debitoris in favore della Controparte_3 convenuta nel periodo sospetto. Ed infatti, la difesa del fallimento ha prodotto copia della distinta del bonifico impugnato, effettuato in data 31/05/2022 (doc. n. 6). Poiché la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
è stata pronunciata in data 13/09/2022, il pagamento Parte_1 impugnato ricade nel periodo sospetto rilevante ai sensi dell'art. 67 co. 2 legge fall.. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che «il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento dello stesso debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato a esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento a estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis» (Cass. n. 23652/2012; Cass. n. 22160/2016). Anche l'applicazione di tale principio, a cui il Tribunale intende aderire, non è contestata da parte della convenuta. A ciò si aggiunga, sempre sotto il profilo oggettivo, che in tema di revocatoria fallimentare l'eventus damni è da intendersi in re ipsa, poiché un pagamento preferenziale eseguito nel periodo sospetto determina invariabilmente una lesione della par condicio creditorum, «ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione» (Cass. n. 2218/2022).
È documentalmente provata, infine, la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza di al momento del Parte_1 pagamento impugnato. A tal fine occorre premettere che la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito deve essere effettiva e non meramente potenziale, pur potendo essere provata, da parte del curatore, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (da ultimo, Cass. ord. n. 7013/2025). In termini più specifici, tale prova «presuppone la dimostrazione della concreta situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, e non già quella della semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte e, pertanto, pur potendo essere fornita in via presuntiva, richiede l'offerta di elementi indiziari tali da indurre e ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza e avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere pagina 3 di 5 percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore» (Cass. n. 19709/2015). Ciò posto, assume rilievo anzitutto il concreto svolgimento del rapporto tra le parti, come innanzi descritto. Ed infatti, già nel mese di novembre 2021 , non riuscendo a fare fronte Parte_1 Contr all'obbligazione di pagamento assunta verso , proponeva a quest'ultima un piano di rientro rateale. Probabilmente non convinta Contr della capacità della debitrice di onorare tale impegno, si determinava (con ricorso depositato il giorno successivo a quello in cui era stato comunicato il piano di rientro) ad ottenere un titolo giudiziale nei confronti di , emesso poi dal Tribunale di Roma il Parte_1 successivo mese di dicembre. Sulla base di tale titolo, divenuto definitivo, e a fronte del persistente Contr inadempimento di controparte, agiva in via esecutiva conseguendo, a seguito dell'assegnazione delle somme richieste, l'importo oggetto del pagamento contestato in questa sede. Al momento della realizzazione del proprio credito (31/05/2022), come detto ottenuto a fronte dell'iniziale definitivo inadempimento dell'obbligazione originaria e del successivo mancato rispetto del piano Contr di rientro proposto da controparte, non poteva ragionevolmente ignorare lo stato di insolvenza dalla propria debitrice posto che, come dimostrato dalla difesa attorea (docc. nn. 9 e 10), nell'ambito della procedura esecutiva n. 1665/2022 R.G.Es. le terze pignorate
[...]
e , nel comunicare l'assenza CP_4 Controparte_5 di somme nella disponibilità dell'esecutata, avevano altresì dato conto dell'esistenza di diversi altri pignoramenti, alcuni dei quali promossi da lavoratori della . Parte_1
L'esistenza di plurimi pignoramenti a carico del debitore rappresenta, in termini generali, un evidente segnale della incapacità del debitore stesso di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Ed ancora, nel corso della procedura esecutiva in questione era intervenuto, prima dell'impugnato pagamento, anche il sig.
[...]
(doc. n. 11), ex lavoratore e membro del Consiglio Parte_2 di Amministrazione della , al fine di ottenere il Parte_1 pagamento di alcune mensilità arretrate del proprio stipendio. Questa circostanza appare particolarmente significativa nel contesto considerato, in quanto sintomatica di un ormai conclamato stato di insolvenza della debitrice, non più in grado di retribuire neppure i propri amministratori. In definitiva, il complesso delle sopra riferite circostanze, in uno alle notizie diffuse da organi di informazione locali (facilmente reperibili in rete) sullo sciopero indetto dai lavoratori della debitrice nel febbraio 2022 per il mancato pagamento di retribuzioni arretrate (docc. nn. 7 e 8), costituiscono gravi, precisi ed univoci elementi indiziari rivelatori Contr dello stato di insolvenza di che , operatrice Parte_1 professionale nel mercato di riferimento, non poteva certamente ignorare al momento del pagamento ricevuto dal terzo pignorato pagina 4 di 5 (pagamento avvenuto, tra l'altro, in prossimità della successiva dichiarazione di fallimento della debitrice).
------- ------- ------- In ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare relativa a un pagamento eseguito dal fallito nel periodo sospetto, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto revocando è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo con la pronuncia alla sentenza (costitutiva) di accoglimento della domanda. Se ne desume che gli interessi sulla somma da restituire alla Procedura decorrano dalla data della domanda giudiziale (Cass. S.U. n. 437/2000; Cass. n. 12736/2011; Cass. n. 27084/2011; Cass. n. 5106/2012). L'appartenenza degli oneri controversi alla categoria delle obbligazioni di valuta e le caratteristiche dell'azione promossa comportano, quindi, che la convenuta debba corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della notificazione del ricorso introduttivo, perfezionatasi il 03/02/2025, a quella dell'effettivo pagamento.
------- ------- ------- Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistendo motivi per derogare alla regola generale secondo cui seguono la soccombenza, le stesse sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate in base ai valori medi di cui al decreto ministeriale n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tra euro 52.001,00 e 260.000) e dell'assenza della fase istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 271 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa dal contro Parte_1 [...] ogni altra domanda ed Controparte_1 eccezione disattesa od assorbita, così provvede: I. in accoglimento della domanda attorea, revoca ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fallimentare, il pagamento di cui in parte motiva e, per l'effetto, II. condanna ATS – alla CP_1 Controparte_1 restituzione in favore del della somma di Parte_1 euro 85.718,38, oltre interessi di legge dal 03/02/2025 al saldo;
III. condanna alla CP_1 Controparte_1 rifusione in favore del delle spese di lite, Parte_1 che liquida in complessivi euro 9.192,00, di cui euro 759,00 per esborsi ed euro 8.433,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in Reggio Emilia, 16/07/2025. il giudice Niccolò Stanzani Maserati
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